An. et vol. XCVI 2 Aprilis 2004 N. 4 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA IOANNIS PAULI PP. II LITTERAE DECRETALES quibus beato Petro Poveda Castroverde Sanctorum honores decernuntur. IOANNES PAULUS EPISCOPUS servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam « Mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi, per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo. (...) De cetero nemo mihi molestus sit; ego enim stigmata Iesu in corpore meo porto » (Gal 6, 14.17). Sacerdos et martyr Petrus Poveda Castroverde, Institutionis Teresianae fundator, singularem accepit gratiam inspirandi totam vitam spiritualem totamque navitatem, usque ad mortem, mysterio Incarnationis Verbi quod culmen suum in Cruce invenit. Crux revera Petro fuit continuum ad sanctitatem incitamentum et clavis eius configurationis cum Christo, quam plane in se perfecit usque ad vitam pro Eo reddendam. Beatus Petrus Poveda Castroverde Linarensi in urbe, prope Giennum, die iii mensis Decembris anno mdccclxxiv est natus. Christiana educatione a parentibus est institutus, patefacta etiam in alia cultus humani genera. Iam ab adulescentia affectabat ad sacerdotium. Seminarium ingressus est Giennense atque studiorum curriculum in Seminario dioecesis Guadicensis explevit, in qua, anno mdcccxcvii, sacro presbyteratus ordine est insignitus. Multa exercuit ecclesiastica officia, et ab anno mcmii ad societatem humanis christianisque moribus promovendam, plurimum operatus est praesertim inter derelictos qui cryptas prope urbem Guadicensem incolebant; adulescentibus scholas aedificavit, adultis vero operae instituta. Contuens in Iesu « fundamentum educationis et cuius- 186 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale que progressus moralis et oeconomici », Sanctissimum in sacellum-cryptam « Nuestra Señora de Gracia » transtulit atque cultum restituit. Prope hunc locum vocationem accepit ad id genus apostolatum. Canonicus nominatus anno mcmvi Basilicae Beatae Virginis Mariae « de Covadonga », christianam curavit formationem peregrinantium, diuturnum tempus orationi et institutioni insumens. De sociali educatione sollicitus est deque necessitudine inter fidem et scientiam. Plurimas edidit dissertationes quibus novam propagavit imaginem fidelium laicorum, atque Academias condidit et Instituta Paedagogica, fundamenta iaciens Institutionis Teresianae, quae anno mcmxvii in Giennensi urbe dioecesanam approbationem ecclesiasticam obtinuit veluti Pia Fidelium Unio. Dum Petrus iam Matriti morabatur, anno mcmxxiv Unio Brevi Apostolico Papae Pii XI, Praedecessoris Nostri rec. mem., est approbata. Haec fidelium associatio, exemplum sequens sanctae Teresiae a Iesu, Ecclesiae Doctoris, per educationem praesertim et culturalem navitatem suis sodalibus illum modum vitae proponebat, quem primaeva in Ecclesia christiani gerebant. Sacerdos prudens et audax, ad dialogum apertus, solidis exornatus virtutibus atque heroica caritate, plurium fidem optimis spiritalibus consiliis nutrivit, consociatam operam cum Actione Catholica aliisque institutis diligenter exercens. Educationis et orationis magister, vitae christianae et necessitudinis inter fidem et scientiam paedagogus, pro iustitia sociali et humana solidarietate studiose adlaboravit. Tempore religiosae insectationis in Hispania, mane diei xxviii mensis Iulii anno mcmxxxvi, dum fidei causa ad martyrium ducebatur, haec protulit verba: « Sacerdos Christi sum »; statim martyr occubuit. Anno mcmlv Matriti causa incohata est Canonizationis. Die xxi mensis Decembris anno mcmxcii Decretum est promulgatum de martyrio et virtutibus. Omnibus de iure diligenter expletis, Nos Ipsi die x mensis Octobris anno mcmxciii sollemni ritu Petrum Poveda Castroverde, prope sepulcrum apostoli Petri, Beatum declaravimus. Die xxii mensis Ianuarii anno mmiii Decretum super miraculo prodiit quod eiusdem Beati deprecationi est adsignatum. Exauditis Patrum Cardinalium Episcoporumque, in Consistorio die vii mensis Martii eiusdem anni celebrato, faventibus sententiis, statuimus ut canonizationis ritus, occasione data itineris Nostri Pastoralis, die iv mensis Maii anno mmiii Matriti perageretur. Hodie igitur, coram populi Dei multitudine pluriumque Pastorum Ecclesiae, perplacuit Nobis hanc quae sequitur proferre canonizationis formulam: En honor de la Santı́sima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y la Nuestra, después de haber reflexionado Acta Ioannis Pauli Pp. II 187 largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y oı́do el parecer de numerosos Hermanos en el episcopado, declaramos y definimos Santos a los Beatos Pedro Poveda, José Marı́a Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz y Marı́a Maravillas de Jesús y los inscribimos en el Catálogo de los Santos y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los Santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espı́ritu Santo. Consueta habita oratione hunc spectabilem virum venerati sumus et admirantes heroicam eius alacritatem miraque fidei exempla, in adiutorium totius Ecclesiae patrocinium eius invocavimus. Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum vim habere, contrariis minime officientibus rebus quibuslibet. Datum Matriti, die quarto mensis Maii, anno bismillesimo tertio, Pontificatus Nostri quinto et vicesimo. EGO IOANNES PAULUS Catholicae Ecclesiae Episcopus Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. Loco e Plumbi In Secret. Status tab., n. 542.102 CONSISTORIA Feria v, die xix mensis Februarii a. mmiv, fuit Consistorium ordinarium publicum. SS.mus D.N. Ioannes Paulus II, auditis audiendis peragendisque peractis, coram omnibus de more vocatis haec verba ad Sanctorum caelitum honores propositis Beatis decernendos protulit: Auctoritate Dei Omnipotentis, Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, 188 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale decernimus ut Beatus Aloisius Orione, Beatus Hannibal Maria Di Francia, Beatus Iosephus Manyanet y Vives, Beatus Nimatullacius Iosephus Kassab Al-Hardini, Beata Paula Elisabetha (Constantia Cerioli vidua Busecchi-Tassis) et Beata Ioanna Beretta Molla, die decima sexta mensis Maii anno bismillesimo quarto in Sanctorum album referantur. Protonotarii Apostolici solio adstantes de actis in Consistorio publicum instrumentum ad perpetuam rei memoriam se confecturos esse promiserunt. CONSTITUTIO APOSTOLICA MINDELENSIS In Capite Viridi nova conditur dioecesis Mindelensis appellanda IOANNES PAULUS EPISCOPUS servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam Spiritali fidelium utilitati pro apostolico Nostro munere consulere studentibus iisque aptiora subsidia largiri, visum est Nobis supplices preces excipere, quibus petitum est ut, dioecesis Sancti Iacobi Capitis Viridis dismembrato territorio, nova exinde erigeretur dioecesis. Favente eidem Acta Ioannis Pauli Pp. II 189 rei Venerabili Fratre Iosepho Pinto, Archiepiscopo titulo Anglonensi et in Capite Viridi Apostolico Nuntio, concedimus ut tale inceptum ad rem perducatur. Quapropter, sententiam excipientes Patrum Congregationi pro Gentium Evangelizatione praepositorum, Nostra de Apostolica potestate, haec decernimus quae sequuntur. A dioecesi Sancti Iacobi Capitis Viridis distrahimus territorium districtuum civilium, vulgo Ilhas de Barlavento: S. Antão, S. Vicente, Santa Luzia, S. Nicolau, Boavista et Sal, atque ex iis novam dioecesim Mindelensem appellandam erigimus ac constituimus. Episcopalem novae dioecesis sedem in urbe vulgo Mindelo statuimus, templumque paroeciale, ibique exstans, Deo in honorem Beatae Mariae Virginis sub titulo « Nossa Senhora da Luz » dicatum, ad gradum et dignitatem Cathedralis ecclesiae evehimus, eique insignia, privilegia et honores tribuimus, quibus ceterae in orbe catholico Cathedrales ecclesiae fruuntur. Novam erectam dioecesim Mindelensem Sanctae Sedi immediate subicimus atque iurisdictioni Congregationis pro Gentium Evangelizatione obnoxiam declaramus. Cetera vero secundum canonicas leges temperentur. Haec omnia ad expedienda Venerabilem Fratrem Iosephum Pinto, quem supra memoravimus, delegamus, facta videlicet facultate quempiam alium virum in ecclesiastica dignitate constitutum subdelegandi. Re tamen ad exitum perducta, documenta apparentur, quorum sincera exempla ad Congregationem pro Gentium Evangelizatione diligenter mittantur, contrariis rebus quibuslibet minime obstantibus. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die decimo quarto mensis Novembris, anno Domini bis millesimo tertio, Pontificatus Nostri vicesimo sexto. e Angelus card. Sodano Crescentius card. Sepe Secretarius Status Congr. pro Gentium Evang. Praef. Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. Brennus Chestle, Protonot. Apost. Loco e Plumbi In Secret. Status tab., n. 549.712 190 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale LITTERAE APOSTOLICAE Venerabili Dei Servae Sanctiae Ioannae Szymkowiak Beatorum honores decernuntur. IOANNES PAULUS PP. II Ad perpetuam rei memoriam. — « Et si distribuero in cibos omnes facultates meas et si tradidero corpus meum, ut glorier, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest » (1 Cor 13, 3). Venerabilis Serva Dei Sanctia Ioanna Szymkowiak magnis operibus socialibus non eminuit, sed caritate evangelica qua omnem suam navitatem vivificavit atque, hac ratione, amoris Dei et proximi pulcherrimum dedit testimonium. Filia Poloni populi die x mensis Iulii anno mcmx loco vulgo Możdżanów est nata, tunc in archidioecesi Posnaniensi-Gnesnensi, in familia quae optimam illi religiosam dedit educationem. Scholis primariis in nativo loco expletis, cum familia in « Ostrów » est profecta atque gymnasium et lyceum loco illo frequentavit. Sodalicium Marianum est ingressa, spiritu misericordiae et orationis excellens. Curricula deinde apud Facultatem Litterarum Studiorum Universitatis Posnaniensis est prosecuta, singularem amorem ostendit erga naturam, tabulas pinxit atque clavicymbalum pulsare didicit. Diligentissime vitam spiritualem coluit diuturne orationi se dicans. Vocationem ad vitam consecratam praesentiens, Galliam anno mcmxxxiv petiit atque Congregationem Sororum Oblatarum Sacris Cordis Iesu est ingressa. Impensam ob familiae instantiam, in Poloniam est reversa atque, anno mcmxxxvi, in Instituto Filiarum Beatae Mariae Virginis Perdolentis, a beato Honorato Koźmiński O.F.M. Cap. condito et a Serva Dei Margarita Lucia Szewczyk, vitam consecratam est amplexa. Die 30 Iulii anno mcmxxxviii temporaria nuncupavit vota. Ab initio vitae consecratae zelo eminuit in servanda Regula atque humilitate in exsequendis officiis. Matris Magistrae rigidas obiurgationes silentio suscipiebat. Professione nuncupata religiosa, in asylo infantium loci vulgo Naramowice diligenter adlaboravit. Altero mundiali bello saeviente, in Posnaniesem reversa est urbem, a Germanis tunc occupatam. Soror Sanctia Ioanna maxima cum animi deditione de militibus curam adhibuit et praesertim de captivis qui ad tempus in Sororum conventu morabantur. Studiose constanterque ad sanctitatem iter percurrit, simpliciter humiliterque fidem in Christum testificans. Spiritalem vitae rationem pietate erga Eucharistiam, Sacrum Cor Iesu et Virginem Sanctissimam devote aluit. Altam in Dominum fiduciam ostendit, pacem spemque christianam in se ipsam Acta Ioannis Pauli Pp. II 191 atque in proximum diffudit, multas superavit difficultates animique angustias. Prudens fuit in rebus decernendis, sapiens in dandis consiliis, temperans in omnibus rebus, a bonis honoribusque terrestribus separata. Ad caelestem beatitudinem tantummodo tetendit, consilia servans evangelica Regulamque sui Instituti. Gravi tuberculosis morbo est correpta, quem patienter sustinuit. Die vi Iulii anno mcmxlii, graviter aegrotans, perpetua vota nuncupavit se altiore etiam ratione cum Christo coniungens, qui die xxix mensis Augusti eam ad se vocavit. Sanctimoniae fama crescente post obitum, annis mcmlxxmcmlxxix Processus Ordinarius Informativus apud Curiam ecclesiasticam Posnaniensem est celebratus. Omnibus de iure diligenter expletis, die xviii mensis Decembris anno mm, Nobis adstantibus, decretum promulgatum est de virtutibus theologalibus et cardinalibus iisque adnexis heroum in modum a Sorore Sanctia Ioanna Szymkowiak exercitis. Die v mensis Iulii anno mmii decretum super miraculo prodiit quod eiusdem Venerabilis Dei Servae intercessioni est adsignatum. Statuimus igitur ut beatificationis ritus, occasione data itineris Nostri pastoralis, die xviii mensis Augusti anno mmii Cracoviae perageretur. Hodie igitur inter Missarum sollemnia hanc protulimus formulam: Spełniaja˛c życzenie naszych braci Józefa Kardynała Glempa, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Józefa Michalika Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, Franciszka Kardynała Macharskiego, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego i Stanisława Ga˛deckiego, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za rada˛ Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, nasza˛ Władza˛ Apostolska˛ zezwalamy, aby odta˛d Czcigodnym Sługom Bożym: Zygmuntowi Szcze˛snemu Felińskiemu, Janowi Balickiemu, Janowi Beyzymowi oraz Sancji Szymkowiak przysługiwał tytuł błogosławionych, i aby ich świe˛ta obchodzono w miejscach i w sposób określony przez Prawo. Dla Zygmunta Szcze˛snego Felińskiego be˛dzie to corocznie 17 września, dla Jana Balickiego 24 października, dla Jana Beyzyma 12 października, a dla Sancji Szymkowiak 18 sierpnia. W imie˛ Ojca i Syna, i Ducha Świe˛tego. Eximia praeclaraque haec soror insignes dedit religiosae pietatis operumque honorificorum testificationes. Pertinet ipsa ad spectabilem illarum religiosarum coetum quae suaviter cunctos hortabantur, cunctis opitulabantur, cunctos spiritalibus praesidiis consolabantur. Ea ideo coram omnibus fulgens habetur exemplar, unde catholica fides et navitas usque proferantur et quam plurimos homines attingant. 192 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. Datum Cracoviae, sub anulo Piscatoris, die xviii mensis Augusti, anno mmii, Pontificatus Nostri quarto et vicesimo. De mandato Summi Pontificis e Angelus card. Sodano Secretarius Status Loco e Sigilli In Secret. Status tab., n. 536.615 ALLOCUTIONES I Ad Pontificium Consilium de cura migratorum et itinerantium.* Your Eminences, Dear Brother Bishops, Beloved brothers and sisters in Christ, 1. Peace be with you! It is with joy that I welcome you here today. I extend a special greeting to the President of the Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, Cardinal Stephen Fumio Hamao, and I thank him for the kind words addressed to me on your behalf. I am glad to greet the other Cardinals and the Bishops present among you, and to offer a particular welcome to our brothers and sisters from other Christian communities. On this occasion of your Fifth World Congress I also assure you of my spiritual closeness to the migrants, refugees, displaced persons and foreign students throughout the world whom you seek to assist. The work of promoting the well-being of the many men and women who for various reasons do not live in their homelands represents a vast field for the new evangelization to which the whole Church is called. An important condition of this task is to recognize the mobility — voluntary and involuntary — of so many families today. * Die 20 Novembris 2003. Acta Ioannis Pauli Pp. II 193 2. The Church continues to seek to respond to the signs of the times; a challenge which always calls for renewed pastoral commitment. Inspired by Pope Pius XII’s Apostolic Constitution Exsul familia and in response to the teaching of the Second Vatican Council, the Pontifical Council is currently preparing an Instruction that will address the new spiritual and pastoral needs of migrants and refugees, and present the phenomenon of migration as a way of fostering dialogue, peace and the proclamation of the Gospel. Special attention needs to be given today to the ecumenical aspect of migration, with reference to Christians not in full communion with the Catholic Church, and likewise to the interreligious dimension, with particular regard to the followers of Islam. I am confident that the Instruction will meet these requirements as well as articulate the need to promote a pastoral programme open to new developments yet always attentive to the duty of pastoral workers to collaborate fully with the local hierarchy. 3. It is in this context that the theme of your Congress was chosen: “Starting Afresh from Christ: towards a renewed pastoral care of migrants and refugees”. Taking my Apostolic Letter Novo millennio ineunte as its starting point, you intend to consider today’s challenges in the light of the Word of God and the teachings of the Church, emphasizing charity and taking into special consideration the mystery of the Eucharist, particularly its celebration on Sunday. I encourage you in this task and remind you that it is not a formula that we seek but a Person, and the assurance which he gives us: “I am with you always”.1 To this end, I affirm once again that pastoral renewal, regardless of the particular focus, “is not a matter of inventing a ‘new programme’. The programme already exists: it is the plan found in the Gospel and in the living Tradition. Ultimately, it has its centre in Christ himself who is to be known, loved and imitated, so that in him we may live the life of the Trinity, and with him transform history until its fulfilment”.2 This is our common proclamation of Christ, which must “reach people, mould communities, and have a deep and incisive influence in bringing Gospel values to bear in society and culture”.3 4. It is precisely in society and in culture that we must show respect for the dignity of man, of the migrant and of the refugee. In this regard, I once 1 2 3 Mt 28:20. Novo millennio ineunte 29. Ibid. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 194 again urge States to adhere to the International Convention for the Protection of the Rights of Migrant Workers and their Families which took effect on 1 July 2003. Similarly, I appeal to States to respect the International Treaties concerning refugees. Such protection of human persons must be guaranteed in every civil society and espoused by all Christians. 5. With gratitude for the work of the Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People and the support of all those who collaborate with it, I gladly share these reflections with you and encourage you in your deliberations over the next five days. To you and all those entrusted to your particular care I impart my Apostolic Blessing as a pledge of strength and peace in our Lord Jesus Christ. II Ad Pontificium Consilium « Cor Unum ».* Venerati Fratelli nell’episcopato, Cari fratelli e sorelle! 1. È con grande piacere che oggi ricevo voi, Membri del Pontificio Consiglio Cor Unum, venuti a Roma per l’Assemblea Plenaria del vostro Dicastero. Tutti di cuore vi saluto. Saluto, in particolare, Mons. Paul Josef Cordes, al quale desidero rivolgere una parola di cordiale ringraziamento per le espressioni di omaggio che mi ha appena indirizzato. La carità verso Dio e i fratelli è manifestazione diretta della fedeltà della Chiesa al suo Signore, che « ha dato se stesso per noi ».1 Dal cuore squarciato di Gesù crocifisso è nata la Chiesa, la quale conseguentemente si sente impegnata a comunicare al mondo l’amore che da Lui ha ricevuto. Lo comunica anche agli uomini del nostro tempo, soprattutto ai poveri e a quanti si trovano in ogni genere di necessità. È questo, cari Membri del Pontificio Consiglio Cor Unum, il compito che il Papa vi affida, perché siate sostegno per tanti fratelli e sorelle in difficoltà, facendo sperimentare loro la tenerezza divina e la vicinanza amorevole del Successore di Pietro. * Die 21 Novembris 2003. 1 Ef 5, 2. Acta Ioannis Pauli Pp. II 195 2. La Chiesa è al servizio dell’uomo nelle sue svariate e concrete necessità materiali e spirituali. Poiché « l’uomo è la via della Chiesa », come ho scritto nell’Enciclica Redemptor hominis proprio all’inizio del mio Pontificato 2 l’attenzione che a lui si deve prestare ci spinge a guardare in profondità all’anelito ad una pienezza di vita che è nel suo cuore. Ben evidenzia questa esigenza il tema — « La dimensione della religione nella nostra attività caritativa » — che avete scelto per il vostro incontro. Esso infatti mette in luce che, nel recare sollievo a chi è affamato, malato, solo, sofferente, non va trascurata quell’intima aspirazione che pulsa in ogni umana creatura, ad incontrare e conoscere Iddio. Tutti, infatti, siamo alla ricerca di risposte esaurienti ai grandi interrogativi dell’esistenza. Noi cristiani sappiamo che solo in Gesù si trova la vera ed esauriente risposta a tante inquietudini dell’animo umano. Ecco perché la Chiesa non si limita a soddisfare le sole attese materiali di chi è in difficoltà; non esaurisce la sua azione caritativa nel costruire strutture e opere filantropiche, per quanto lodevoli esse siano. Si sforza pure di andare incontro alle domande esistenziali più nascoste, anche se non chiaramente espresse. E con semplicità e prudenza pastorale non esita a testimoniare Cristo, che rivela il volto di Dio Padre, tenero e misericordioso. 3. Carissimi Membri del Pontificio Consiglio Cor Unum, vi sono sinceramente grato per il lavoro che quotidianamente compite e per l’aiuto che date alla Santa Sede. Le riflessioni di questi giorni vi spingono a mettere in evidenza il significato e il valore evangelico della diaconia della carità, che la Chiesa esercita attraverso le sue istituzioni benefiche e che testimonia con la dedizione di tante persone. Non mancano esempi luminosi di questo servizio all’amore verso Dio e verso il prossimo. Addito a tutti Teresa di Calcutta, che ho potuto personalmente accompagnare per non pochi anni e che recentemente ho avuto la gioia di iscrivere nell’albo dei Beati. Dal Cielo interceda per voi e renda fruttuoso il vostro lavoro. Vegli sempre su di voi Maria Santissima, Madre di Misericordia e Consolatrice degli afflitti. Con tali sentimenti, imparto di cuore la propiziatrice Benedizione Apostolica a ciascuno di voi e alle attività che il Pontificio Consiglio Cor Unum svolge con generoso impegno. 2 Cfr n. 14. 196 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale SECRETARIA STATUS RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI (de bienniis supputandis) Norme sugli scatti biennali di anzianità Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 15 marzo 2004, ha approvato le unite « Norme sugli scatti biennali di anzianità », per il personale di ruolo in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, della Fabbrica di San Pietro e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica. Il Santo Padre ha altresı̀ disposto che le suddette Norme siano pubblicate in Acta Apostolicae Sedis ed entrino in vigore il 1º maggio 2004. Dal Vaticano, 15 marzo 2004 e Angelus card. Sodano Secretarius Status NORME SUGLI SCATTI BIENNALI DI ANZIANITÀ Art. 1 Diritto allo scatto biennale di anzianità 1. Dalla data di assunzione, allo scadere di ogni biennio di servizio maturato, valido agli effetti della anzianità di servizio, il personale di ruolo alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, della Fabbrica di San Pietro e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica, ha diritto ad un importo mensile, correlato a ciascun livello funzionale retributivo ed a ciascuna categoria dirigenziale retributiva di inquadramento, nella misura stabilita dall’Art. 2. 2. Gli scatti biennali di anzianità sono fissati complessivamente nel numero di venti. Acta Ioannis Pauli Pp. II 197 Art. 2 Importi degli scatti biennali di anzianità 1. L’importo degli scatti biennali di anzianità per il personale di ruolo inquadrato nei dieci livelli funzionali retributivi, è stabilito per ogni livello in base alla seguente tabella: Livello funzionale Importi scatti biennali di anzianità (euro) X 43,57 IX 41,40 VIII 39,24 VII 37,07 VI 35,45 V 33,83 IV 31,93 III 30,31 II 28,68 I 27,06 2. L’importo degli scatti biennali di anzianità per il personale di ruolo inquadrato nelle cinque categorie dirigenziali retributive, è stabilito per ogni categoria in base alla seguente tabella: Categoria dirigenziale Importi scatti biennali di anzianità (euro) S1 46,01 S2 44,92 S3 43,82 S4 44,92 S5 46,01 Art. 3 Passaggio di livello funzionale o di categoria dirigenziale 1. In occasione del passaggio al livello funzionale retributivo superiore o alla categoria dirigenziale retributiva superiore sarà conservato l’importo degli scatti maturati nella misura già acquisita nei livelli o nelle categorie 198 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale precedenti; l’importo dei nuovi scatti corrisponderà al nuovo livello funzionale o alla nuova categoria dirigenziale. 2. La frazione di biennio di servizio maturata al momento del passaggio di livello funzionale o del passaggio da livello funzionale a categoria dirigenziale o del passaggio di categoria dirigenziale, sarà utile agli effetti dell’assegnazione del successivo scatto di anzianità. Art. 4 Decorrenza della corresponsione dello scatto di anzianità maturato 1. L’importo dello scatto biennale maturato viene corrisposto con decorrenza dal giorno successivo alla acquisizione del suo diritto. 2. Nel caso di compimento del biennio di anzianità nel corso del mese, l’importo dello scatto biennale acquisito da corrispondere nel mese è ridotto in proporzione. Art. 5 Norma transitoria 1. Con decorrenza 1º maggio 2004 gli importi degli scatti biennali di anzianità maturati a tutto il 30 aprile 2004 sono rideterminati in base ai valori indicati nelle tabelle di cui all’Art. 2, commi 1 e 2. Acta Ioannis Pauli Pp. II 199 ADNEXA Iam pridem foras data acta quaedam de pecunia, ad vacationis beneficia imputata, tuenda et eroganda hic referuntur. Litterae Apostolicae « motu proprio » datae. Lettera Apostolica in forma di « motu proprio » Ioannes Paulus PP. II Con il Motu Proprio « La preoccupazione », dell’8 settembre 1992, abbiamo istituito presso l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica il Fondo Pensioni, retto dal Regolamento proprio da Noi approvato, a favore « del Personale ecclesiastico, religioso e laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, esistenti e futuri anche non aventi sede legale o domicilio nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione del Regolamento per le Pensioni del 23 dicembre 1963 ». L’esperienza maturata in questi anni suggerisce, al fine di assicurare a tutto il personale equivalenti tutele previdenziali, nuove disposizioni idonee ad integrare i regimi per totalizzazione bilaterale e multilaterale, propri delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale, con regimi per totalizzazione unilaterale e per cumulo unilaterale, e richiede l’adeguamento delle norme di gestione e amministrazione del Fondo alla rilevanza del suo patrimonio, istituzionalmente destinato alla erogazione delle prestazioni pensionistiche. Allo scopo di meglio adeguare le strutture e le attività del Fondo alle esigenze ed alla peculiarità delle sue funzioni, dopo approfonditi studi e consultazioni, siamo ora venuti alla determinazione di dare la seguente nuova configurazione giuridica al Fondo Pensioni conservandone il nome e le finalità: I. È costituito nella Città del Vaticano il « Fondo Pensioni » con personalità giuridica canonica e civile vaticana. Ad esso è attribuito il patrimonio già del Fondo da Noi istituito con il Motu Proprio « La preoccupazione » dell’8 settembre 1992, subentrando nella titolarità di tutti i suoi rapporti attivi e passivi. II. Lo Statuto ed il Regolamento Generale del Fondo Pensioni da Noi approvati ed allegati al presente Motu Proprio entrano in vigore il 1o gennaio 2004. III. Dalla data di entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento Generale del Fondo Pensioni del 1º gennaio 2004, sono abrogate le disposizioni del Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 200 Regolamento Pensioni da Noi approvato l’8 settembre 1992 e successive loro modificazioni ed integrazioni; rimangono in vigore i Regolamenti particolari per il trattamento pensionistico e le Norme di Attuazione già emanate, da aggiornarsi con Provvedimenti del Cardinale Segretario di Stato in corrispondenza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Fondo Pensioni. Tutto ciò che è stato stabilito con la presente Lettera in forma di Motu Proprio ha pieno e stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione. Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno 15 Dicembre dell’anno 2003, venticinquesimo del Nostro Pontificato. IOANNES PAULUS PP. II CONSTITUTIO Statuto del Fondo Pensioni DEFINIZIONI Ai fini del presente Statuto i termini sotto indicati hanno il seguente significato: « Fondo »: il Fondo Pensioni vaticano; « Statuto »: il presente Statuto del Fondo; « Regolamento Generale »: il Regolamento Generale del Fondo Pensioni; « Fondo 1992 »: il Fondo Pensioni istituito dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II con Motu Proprio « La preoccupazione » dell’8 settembre 1992; « Regolamento Pensioni 1992 »: il Regolamento Pensioni approvato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II con Motu Proprio « La preoccupazione » dell’8 settembre 1992 e le successive modificazioni ed integrazioni; « Regolamento Pensioni 1963 »: « Amministrazione »: il Regolamento Pensioni approvato dal Sommo Pontefice Paolo VI con Motu Proprio « De pensionibus iterum ordinandis » del 23 dicembre 1963; ciascuno degli Organismi o Enti di cui all’Art. 1 del presente Statuto, senza pregiudizio della sua natura. Acta Ioannis Pauli Pp. II 201 STATUTO DEL FONDO PENSIONI CAPO I ISTITUZIONE, NATURA GIURIDICA, FINALITÀ E FUNZIONI Art. 1 Istituzione e campo di applicazione 1. È istituito il «Fondo Pensioni» con personalità giuridica canonica e civile vaticana e sede nella Città del Vaticano per il trattamento pensionistico del Personale ecclesiastico, del Personale appartenente agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica e del Personale laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, esistenti e futuri anche non aventi sede legale o domicilio nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione del Regolamento Pensioni 1963, nonché dei titolari di trattamenti pensionistici del Fondo 1992 e degli Enti per i quali cosı̀ disponga il Sommo Pontefice. 2. La iscrizione al Fondo dei dipendenti di Amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente Statuto non hanno personale già iscritto al Fondo, o di Amministrazioni istituite successivamente al 1º gennaio 1993, è subordinata all’assenso della Segreteria di Stato. 3. La Segreteria di Stato, con propri provvedimenti, certifica la natura di Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica. Art. 2 Finalità e funzioni 1. Il Fondo eroga pensioni dirette agli iscritti, per vecchiaia, per anzianità e per inabilità, e pensioni indirette o di reversibilità ai familiari aventi diritto a pensione come da Regolamento Generale. 2. Il Fondo può, inoltre: a) svolgere funzioni di Ente assicuratore, in conformità alle disposizioni del Cardinale Segretario di Stato, nei casi in cui il Regolamento Generale 202 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale preveda che le posizioni iscritte al Fondo siano estinte con l’accensione di una polizza assicurativa. L’attività assicuratrice deve avere una separata gestione contabile ed amministrativa; b) amministrare, con separata contabilità e in conformità alle norme approvate, la erogazione di prestazioni previdenziali e di provvidenze sociali; in particolare subentra al Fondo 1992 nella erogazione: 1) delle prestazioni di cui ai Titoli IV e V delle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio », erogazioni da corrispondersi dalle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti beneficiari delle medesime come da Regolamento Generale; 2) dell’assegno per il nucleo familiare o degli assegni familiari, nonché delle altre « Provvidenze sociali » vigenti, in conformità alle rispettive normative, ai titolari di pensioni dirette, indirette o di reversibilità, qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste, erogazioni da corrispondersi dalle Amministrazioni come da Regolamento Generale: – per i titolari di pensione diretta dalle Amministrazioni di appartenenza prima della loro cessazione dal servizio e dalle medesime Amministrazioni per i titolari delle corrispondenti pensioni di reversibilità; – per i titolari di pensioni indirette e di reversibilità dalle Amministrazioni di appartenenza dei loro aventi causa. CAPO II PATRIMONIO DEL FONDO Art. 3 Patrimonio 1. Al «Fondo Pensioni» è attribuito il patrimonio già del Fondo 1992, subentrando nella titolarità di tutti i suoi rapporti attivi e passivi, come da Motu Proprio di approvazione del presente Statuto. Il patrimonio è alimentato: a) dalle contribuzioni delle Amministrazioni, per i dipendenti iscritti al Fondo, comprensive della quota a carico del dipendente, come da Regolamento Generale; Acta Ioannis Pauli Pp. II 203 b) dalle differenze dovute dalle Amministrazioni ai sensi dell’Art. 10, comma 3 delle « Norme per la liquidazione » vigenti, per i dipendenti che hanno optato, all’atto del collocamento a riposo, per il solo trattamento pensionistico ai sensi delle « Norme per la liquidazione nel trattamento di quiescenza » approvate dal Sommo Pontefice Paolo VI con Motu Proprio del 20 febbraio 1972; c) dai riscatti, ai soli fini della misura della pensione, dei periodi di studi universitari come da Norme di attuazione specifiche; d) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante dalle disponibilità patrimoniali, da ripartirsi fra i vari Conti, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Art. 9, comma 1, lett. a); e) dagli eventuali lasciti, donazioni ed eredità che, salvo diverse indicazioni del disponente, sono destinati ad uno o più Conti tra quelli istituiti dal Fondo, come da provvedimento del Cardinale Segretario di Stato; f) da ogni altra entrata finalizzata alla realizzazione dei fini istituzionali del Fondo. 2. Sul patrimonio del Fondo gravano, in conformità alle norme del Regolamento Generale: a) le uscite dovute alla erogazione delle prestazioni pensionistiche; b) le uscite dovute alla estinzione di posizioni iscritte al Fondo; c) le spese sostenute per la gestione del Fondo. CAPO III GESTIONE DEL PATRIMONIO Art. 4 Investimenti e gestione delle risorse 1. La gestione finanziaria e patrimoniale del Fondo è unica per tutte le sue attività istituzionali e per le attività ad esso affidate. 2. Le attribuzioni ai Conti delle quote dei redditi, delle plusvalenze e delle minusvalenze della gestione finanziaria e patrimoniale del Fondo sono regolate in base alle delibere del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo Art. 9, comma 1; dette quote saranno determinate con riferimento al concorso negli investimenti del Fondo delle risorse disponibili dei singoli Conti. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 204 3. Gli investimenti delle risorse in beni del comparto immobiliare ed i loro disinvestimenti sono effettuati sia direttamente dal Fondo sia mediante convenzione con l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. 4. I beni del comparto immobiliare sono ordinariamente gestiti mediante convenzione con l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. 5. Le risorse del Fondo destinate al comparto degli strumenti monetari e finanziari sono ordinariamente gestite mediante convenzione con l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. La convenzione deve, in ogni caso, contenere: a) le linee di indirizzo della gestione: tipologia degli investimenti consentiti ed i loro limiti massimi, al fine di individuare lo specifico profilo di rischio; le modalità di modifica delle linee di indirizzo della gestione; b) la indicazione di un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi delle linee di indirizzo della gestione di cui alla lett. a), al quale commisurare i risultati della gestione; per la definizione di tale parametro si tiene conto anche di indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo; c) le modalità di smobilizzo parziale delle risorse; d) le modalità ed i criteri di redazione del rendiconto della gestione (prospetto di sintesi del patrimonio e sezione reddituale) delle risorse conferite e la sua periodicità, nonché gli obblighi di informazione agli Organi del Fondo. CAPO IV ORGANI DEL FONDO Art. 5 Organi del Fondo 1. – – – – Sono Organi del Fondo: Il Presidente Il Consiglio di Amministrazione Il Comitato Esecutivo Il Collegio dei Sindaci Acta Ioannis Pauli Pp. II 205 Sezione I IL PRESIDENTE DEL FONDO Art. 6 Nomina e compiti del Presidente 1. Il Presidente del Fondo è il Presidente pro tempore dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. 2. Il Presidente è il rappresentante legale del Fondo Pensioni. 3. Il Presidente: a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; b) sovrintende al funzionamento del Fondo; c) in caso di necessità ed urgenza adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio; d) assume, con il nulla osta della Segreteria di Stato, il personale del Fondo nei limiti della Tabella Organica approvata. 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vicarie sono assunte dal Membro del Consiglio di maggiore età. Sezione II IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 7 Composizione e nomina del Consiglio 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da: – un Membro, esperto in campo amministrativo, designato dal Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; – un Membro, esperto in campo amministrativo, designato dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; – un Membro, esperto in campo amministrativo, designato dal Direttore Generale della Radio Vaticana; – un Membro, esperto in campo amministrativo, designato dal Presidente della Fabbrica di San Pietro; 206 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale – due Membri scelti dal Cardinale Segretario di Stato: di essi almeno uno è tra gli iscritti attivi al Fondo. 2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, per le questioni relative alla gestione delle risorse immobiliari e mobiliari, il Segretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il Delegato della Sezione Ordinaria ed il Delegato della Sezione Straordinaria. 3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Cardinale Segretario di Stato. I Membri durano in carica per un quinquennio e il loro mandato è rinnovabile. Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della scadenza. 4. In caso di cessazione o decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo rimanente del mandato. Art. 8 Convocazione e deliberazioni del Consiglio 1. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno tre volte l’anno ed ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o che quattro componenti del Consiglio lo richiedano. 2. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, è fatta per iscritto almeno dieci giorni prima dell’adunanza. 3. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti. 4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 5. Partecipa alle riunioni del Consiglio, in qualità di attuario e con voto consultivo, il Direttore dell’Ufficio del Fondo, che sottoscrive i verbali insieme al Presidente. Acta Ioannis Pauli Pp. II 207 Art. 9 Compiti del Consiglio di Amministrazione del Fondo 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera: a) in merito ai criteri di gestione, alle disposizioni ed alle modalità della amministrazione economico-finanziaria del Fondo, nonché alla rappresentazione dei fenomeni contabili, nell’osservanza delle norme vigenti per la redazione dei bilanci della Santa Sede; b) sulle linee di indirizzo degli investimenti eccedenti la normale liquidità del Fondo; in particolare delibera in merito ai limiti massimi degli investimenti nel comparto immobiliare e nel comparto degli strumenti monetari e finanziari e, per ciascun comparto, la tipologia degli investimenti consentiti ed i relativi limiti massimi, al fine di individuare lo specifico profilo di rischio; c) in merito alle convenzioni per la gestione delle risorse del Fondo ed in merito agli investimenti delle risorse in beni del comparto immobiliare ed i loro disinvestimenti, in conformità alle determinazioni assunte ai sensi della precedente lett. b) ed in conformità all’Art. 8, nel rispetto in ogni caso della titolarità del patrimonio del Fondo; d) sulla stipula di apposite polizze assicurative per la copertura totale o parziale dei rischi professionali, demografici e finanziari connessi alla natura del Fondo; e) sulle proposte da trasmettere alla Segreteria di Stato in merito ai provvedimenti necessari ad assicurare l’equilibrio del Fondo, sulla base del bilancio tecnico attuariale da compilarsi almeno ogni tre anni; f) sui bilanci preventivo, consuntivo e tecnico attuariale con le rispettive relazioni, da presentare alla Segreteria di Stato; g) sulle eventuali proposte, da presentare alla Segreteria di Stato, riguardo alle modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale che si rendessero necessarie; h) in merito alla istituzione dei Conti di cui al Capo IV del Regolamento Generale e alla organizzazione interna del Fondo; i) in merito alla interpretazione, ai fini interni, di ogni normativa e disposizione relativa al Fondo; j) in una unica istanza, sui ricorsi degli iscritti, dei loro superstiti o dei loro aventi causa avverso i provvedimenti in materia di contributi e prestazioni, nonché sui ricorsi aventi ad oggetto il diniego della iscrizione al Fondo. 208 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale Inoltre: l) determina le deleghe da attribuire al Comitato Esecutivo per la gestione ordinaria del Fondo, ai sensi dell’Art. 13, comma 1, lett. a); m) elabora la Tabella Organica del personale del Fondo, ai sensi dell’Art. 17, comma 3. Art. 10 Nomina di esperti 1. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, entro il limite del bilancio preventivo approvato, della consulenza e della collaborazione di esperti, che possono essere anche chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo per discutere sulle materie di loro competenza. 2. Il Consiglio determina il compenso per gli esperti. Sezione III IL COMITATO ESECUTIVO Art. 11 Composizione e nomina del Comitato Esecutivo 1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, o suo Delegato scelto tra i Membri del Consiglio di Amministrazione, e da due Membri eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. 2. I Membri del Comitato Esecutivo restano in carica per la stessa durata del loro mandato di Consiglieri di Amministrazione. Art. 12 Convocazione e deliberazioni del Comitato Esecutivo 1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di regola ogni due mesi, con avviso contenente l’ordine del giorno, da far pervenire ai componenti almeno tre giorni prima. 2. Il Comitato delibera con la presenza del Presidente e di almeno uno dei Membri. 3. Partecipa alle riunioni del Comitato, in qualità di attuario e con voto consultivo, il Direttore dell’Ufficio del Fondo, che sottoscrive i verbali insieme al Presidente. Acta Ioannis Pauli Pp. II 209 Art. 13 Compiti del Comitato Esecutivo 1. Il Comitato Esecutivo: a) esamina le questioni attinenti alla gestione ordinaria del Fondo nell’ambito delle deleghe ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione; b) esamina previamente i bilanci da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Ufficio del Fondo; d) accerta i requisiti della iscrivibilità al Fondo e della cancellazione dal Fondo; e) verifica le contribuzioni dovute al Fondo come da Regolamento Generale; la liquidazione dei trattamenti previdenziali in merito ai trasferimenti di posizioni ad altri regimi previdenziali; la accensione delle polizze assicurative; f) sostituisce il Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza con delibere da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva. Sezione IV IL COLLEGIO DEI SINDACI Art. 14 Composizione, nomina e funzioni del Collegio dei Sindaci 1. Il Collegio dei Sindaci, composto da tre Membri di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato dalla Segretaria di Stato per un quinquennio. I Sindaci possono essere confermati. 2. I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e rispondono direttamente del loro operato alla Segreteria di Stato. 3. I Sindaci, con periodicità almeno trimestrale, controllano l’amministrazione del Fondo, vigilano sull’osservanza delle norme del Fondo, accertano le consistenze di tesoreria, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa ai principi contabili comunemente accettati, secondo il Regolamento predisposto dalla Prefettura degli Affari Economici. 210 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 4. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivo e consuntivo corredati dai documenti giustificativi. In particolare accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 5. Le verbalizzazioni delle osservazioni del Collegio dei Sindaci relative all’attività di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sono trasmesse alla Segreteria di Stato e messe a disposizione del Consiglio di Amministrazione. CAPO V AMMINISTRAZIONE DEL FONDO Art. 15 Gestione amministrativa 1. Ogni attività inerente alla gestione amministrativa del Fondo è affidata all’Ufficio del Fondo, al quale spetta in particolare: a) la tenuta di rapporti con le Amministrazioni, e con l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per quanto riguarda le convenzioni di cui all’Art. 4, commi 3, 4 e 5. b) la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci consuntivo, preventivo e tecnico attuariale in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione deliberate ai sensi dell’Art. 9, comma 1; c) la raccolta e la gestione delle iscrizioni; d) la gestione delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali di cui all’Art. 2, commi 1 e 2; e) l’elaborazione dei dati da fornire all’attuario per la redazione del bilancio tecnico del Fondo; f) la predisposizione della modulistica e dei rendiconti. Art. 16 Il Direttore dell’Ufficio del Fondo 1. Il Direttore dell’Ufficio del Fondo è nominato dal Santo Padre per un quinquennio e può essere rinnovato nell’incarico. 2. È compito del Direttore: a) coadiuvare il Presidente nel dirigere il personale dell’Ufficio del Fondo ed esprimere il suo parere sulle assunzioni; Acta Ioannis Pauli Pp. II 211 b) partecipare con voto consultivo e funzioni di attuario alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; c) collaborare con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e nella preparazione dei relativi provvedimenti; d) svolgere funzioni di sovrintendenza e di coordinamento; e) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; f) assicurare il collegamento tra l’Ufficio del Fondo e le Amministrazioni; g) esercitare ogni altro potere attribuitogli, in via continuativa o volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo. Art. 17 Organico dell’Ufficio del Fondo 1. L’Ufficio del Fondo ha un proprio organico. 2. Al personale si applica il Regolamento Generale della Curia Romana vigente tempo per tempo. 3. La Tabella Organica del personale elaborata dal Consiglio di Amministrazione è presentata alla Segreteria di Stato per l’approvazione. CAPO VI CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI Art. 18 Convenzioni con Enti esterni 1. Possono essere stipulate apposite convenzioni con Enti, previdenziali e non previdenziali, esterni all’Ordinamento vaticano, per consentire la costituzione di posizioni assicurative in favore del personale ecclesiastico, religioso e laico che non risulti coperto dalle disposizioni di cui al vigente Regolamento o per consentire ad esso il trasferimento delle posizioni previdenziali o la loro totalizzazione, ovvero la protrazione del regime pensionistico proprio dell’Ente di provenienza. 212 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 2. Le convenzioni determinano i criteri di valutazione, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della stessa, dei periodi utili nel sistema pensionistico di cui al vigente Regolamento. 3. Il Fondo provvede alla copertura previdenziale del personale di ruolo e non di ruolo ammesso ai regimi convenzionali. CAPO VII ISCRIZIONI, ESTINZIONI, CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI Art. 19 Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e prestazioni 1. Le iscrizioni al Fondo, le estinzioni di posizioni previdenziali, le contribuzioni al Fondo a carico delle Amministrazioni ed a carico degli iscritti, le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo, nonché le erogazioni delle prestazioni previdenziali e delle « Provvidenze sociali » di cui all’Art. 2, comma 2, lett. b) sono disciplinate dal Regolamento Generale del Fondo Pensioni. CAPO VIII RICORSI AMMINISTRATIVI Art. 20 Ricorsi amministrativi 1. Gli iscritti al Fondo Pensioni, i loro superstiti o aventi causa che si ritengono lesi da un provvedimento in materia di contribuzioni e prestazioni, nonché coloro che si ritengono lesi da un provvedimento di diniego di iscrizione al Fondo, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione, che decide in una unica istanza, la revoca o la modifica del provvedimento esponendone i motivi. 2. Il termine per ricorrere in via amministrativa al Consiglio di Amministrazione è di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento. Acta Ioannis Pauli Pp. II 213 3. In caso di mancato accoglimento del ricorso o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso, l’interessato può proporre, in via esclusiva, l’azione di fronte all’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in conformità alle sue Norme statutarie. ORDINATIO Regolamento generale del Fondo Pensioni DEFINIZIONI Significato dei termini indicati nel presente Regolamento Generale: « Attivo »: il dipendente delle Amministrazioni iscritto al Fondo; « Silente »: l’attivo che alla data di cessazione del rapporto di lavoro non dia luogo, ai sensi dell’Art. 11, alla estinzione della sua posizione o mediante trasferimento ad altro regime previdenziale o mediante l’accensione di una polizza di assicurazione; « Familiari »: le persone definite come tali dalla legislazione vaticana applicata; « Familiari superstiti »: i familiari dell’attivo deceduto o del pensionato deceduto aventi diritto a pensione ai sensi del presente Regolamento Generale; « Legislazione »: le leggi, i decreti, i Regolamenti ed ogni altra disposizione concernenti gli attivi, i pensionati e le materie di cui all’Art. 1; « Periodi di effettivo servizio o periodi di assicurazione »: i periodi lavorati durante la iscrizione al Fondo e tutti i periodi riconosciuti dalla legislazione come equivalenti ai periodi lavorati durante la iscrizione al Fondo, nonché i periodi di contribuzione, di occupazione o assimilati, come definiti o presi in considerazione dalle legislazioni disciplinanti le forme di previdenza previste nei casi di cumulo, totalizzazione unilaterale, totalizzazione bilaterale o multilaterale, sotto le quali sono compiuti; 214 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale « Periodi di anzianità convenzionale »: i periodi riconosciuti dalla legislazione, ai soli fini della misura della pensione, come periodi di anzianità convenzionale durante la iscrizione al Fondo; « Periodi di servizio utile o anzianità pensionabile »: la somma, ai soli fini della misura della pensione, dei periodi di effettivo servizio e dei periodi di anzianità convenzionale; « Pensione diretta »: il trattamento pensionistico cui ha diritto l’attivo qualora ne ricorrano le condizioni previste; « Pensione indiretta »: il trattamento pensionistico spettante al familiare superstite dell’attivo; « Pensione di reversibilità »: il trattamento pensionistico spettante al familiare superstite del pensionato; « Pensione immediata di vecchiaia, di anzianità e di inabilità »: i trattamenti pensionistici cui ha diritto l’attivo, qualora ne ricorrano le condizioni previste, con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione dall’impiego da uno degli Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto; « Pensione differita di vecchiaia e di anzianità »: i trattamenti pensionistici, il cui diritto e quindi decorrenza, qualora ne ricorrano le condizioni previste, maturano per l’iscritto successivamente alla data di cessazione dall’impiego da uno degli Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto. Acta Ioannis Pauli Pp. II 215 REGOLAMENTO GENERALE DEL FONDO PENSIONI TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito della normativa 1. Il presente Regolamento Generale del Fondo Pensioni disciplina: a) le iscrizioni al Fondo degli aventi diritto; b) le estinzioni di posizioni previdenziali; c) le contribuzioni a carico delle Amministrazioni comprensive della quota a carico degli attivi; d) le erogazioni per pensione diretta agli iscritti, per vecchiaia, per anzianità e per inabilità, e le erogazioni per le pensioni indirette o di reversibilità ai familiari superstiti; e) le erogazioni di prestazioni previdenziali e di « Provvidenze sociali » in base agli Artt. 2 e 19 dello Statuto del Fondo. CAPO II ISCRIZIONE AL FONDO Art. 2 Attivi e pensionati iscritti al Fondo 1. Sono iscritti al Fondo in qualità di attivi, in uno dei Conti di cui al Capo IV, gli iscritti attivi già del Fondo 1992 ed i dipendenti delle Amministrazioni compresi nel campo di applicazione di cui all’Art. 1 dello Statuto ove ne ricorrano le condizioni ivi previste. 216 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 2. Sono iscritti al Fondo in qualità di pensionati, in uno dei Conti di cui al Capo IV: a) i dipendenti che alla cessazione del rapporto hanno maturato il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite; b) i familiari superstiti dell’attivo deceduto o del pensionato deceduto aventi diritto a pensione ai sensi del presente Regolamento Generale; c) i silenti, qualora maturino il diritto al trattamento pensionistico per totalizzazione bilaterale o multilaterale o per totalizzazione unilaterale; d) i titolari di trattamenti pensionistici attribuiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento Pensioni 1992; e) i titolari di trattamenti pensionistici in atto al 31 dicembre 1992, attribuiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento Pensioni 1963 e ricalcolati ai sensi dell’Art. 33 del Regolamento Pensioni 1992. CAPO III FAMILIARI SUPERSTITI Art. 3 Familiari superstiti aventi diritto a pensione 1. Alla morte dell’attivo o del silente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o dell’attivo che sia deceduto per fatti di servizio, ovvero del pensionato beneficiario di pensione diretta, hanno diritto a pensione: a) il coniuge superstite; la pensione non spetta al coniuge superstite ove sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso superstite passata in giudicato, delibata dalla autorità giudiziaria vaticana a cura del dipendente, o, dopo la sua morte, a cura della stessa Amministrazione; nonché, se a carico, b) i figli, anche adottivi, minori di diciotto anni ovvero: b/1) senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo; Acta Ioannis Pauli Pp. II 217 b/2) se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari e del periodo di studi universitari di un corso di primo livello – diploma universitario – o di un corso di secondo livello – diploma di laurea – o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità; c) i genitori; d) i fratelli minori di diciotto anni a carico ovvero: d/1) senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo; d/2) se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari e del periodo di studi universitari di un corso di primo livello – diploma universitario – o di un corso di secondo livello – diploma di laurea – o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità; e) un familiare di secondo grado di linea collaterale, secondo il computo del sistema canonico, celibe o nubile o in condizioni di vedovanza. Art. 4 Nozione di carico familiare 1. Il familiare superstite di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente Art. 3 è considerato a carico dell’attivo o del pensionato quando l’onere relativo al suo mantenimento gravi abitualmente in misura totale o preponderante sull’economia del medesimo attivo o pensionato e quando non disponga di un reddito superiore all’importo della pensione minima prevista dal presente Regolamento Generale, secondo autocertificazione su modello predisposto dal Fondo. 218 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale CAPO IV ISTITUZIONE E ISCRIZIONE AI CONTI DEL FONDO Art. 5 Istituzione dei Conti 1. Sono istituiti nel Fondo Pensioni i seguenti Conti: – Il Conto ordinario – I Conti speciali – I Conti di corrispondenza. Art. 6 Iscrizione al Conto ordinario 1. Sono iscritti al Fondo, presso il Conto ordinario: a) gli attivi, per i quali i periodi lavorati corrispondono esclusivamente all’effettivo servizio, salvo quanto disposto all’Art. 13, comma 2, e per i quali i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni non riconoscano alcuna maggiorazione ai fini del diritto e della misura della pensione; b) i pensionati che, in base al servizio prestato conseguono il diritto alle prestazioni pensionistiche, purché risultino iscritti al Conto ordinario alla data di cessazione del rapporto di lavoro; c) i familiari superstiti degli attivi e dei silenti che alla data di cessazione del rapporto risultano iscritti al Conto ordinario; d) i titolari di trattamento pensionistico iscritti al Conto ordinario del già Fondo 1992. 2. Sono attribuiti al Conto ordinario i contributi ordinari e straordinari, di cui all’Art. 15, dovuti per gli attivi presso il medesimo Conto, nonché le prestazioni pensionistiche dovute dal Fondo a ciascun pensionato iscritto presso lo stesso Conto. Art. 7 Iscrizione ai Conti speciali 1. Sono iscritti presso i rispettivi Conti speciali: a) gli attivi ai quali i Regolamenti delle Amministrazioni di appartenenza riconoscono, direttamente o attraverso maggiorazioni del servizio effettiva- Acta Ioannis Pauli Pp. II 219 mente compiuto, il diritto alla percezione della pensione anche prima del sessantesimo anno di età. Per tali dipendenti la durata dell’effettivo servizio comprende anche i periodi di effettivo servizio con iscrizione ai Conti già del Fondo 1992; b) i pensionati che, in base al servizio compiuto con iscrizione presso il rispettivo Conto speciale ed anche, ove ne ricorrano le circostanze, presso il Conto ordinario, conseguono il diritto alle prestazioni pensionistiche, purché risultino iscritti presso i rispettivi Conti speciali alla data di cessazione del rapporto di lavoro; c) i familiari superstiti degli attivi e dei silenti che, alla data di cessazione del rapporto, risultano iscritti ai Conti speciali; d) i titolari di trattamento pensionistico iscritti ai corrispondenti Conti speciali del già Fondo 1992. 2. Sono attribuiti ai Conti speciali i contributi ordinari e straordinari, di cui all’Art. 15, dovuti per gli attivi iscritti presso i medesimi Conti, nonché le prestazioni pensionistiche dovute dal Fondo a ciascun pensionato iscritto presso i Conti speciali. Art. 8 Iscrizione ai Conti di corrispondenza 1. Il Fondo istituisce per ciascuna Amministrazione un Conto di corrispondenza nel quale sono iscritti: a) i titolari delle prestazioni di cui ai Titoli IV e V delle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio »; b) i titolari di trattamenti pensionistici diretti, indiretti e di reversibilità, in atto al 31 dicembre 1992, attribuiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento Pensioni 1963 e ricalcolati ai sensi dell’Art. 33 del Regolamento Pensioni 1992 o comunque a carico delle Amministrazioni di appartenenza; c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti, indiretti e di reversibilità, per le sole quote relative all’assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari nonché alle altre « Provvidenze sociali ». 2. È a carico di ciascuna Amministrazione l’equilibrio finanziario del rispettivo Conto di corrispondenza. A ciascuna Amministrazione compete corrispondere al Fondo, mediante versamenti mensili anticipati, gli importi correlati alle prestazioni da erogarsi. 220 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale Il disavanzo o l’avanzo della gestione del Conto risultante in sede di rendicontazione annuale verrà attribuito, a pareggio, al versamento in scadenza. CAPO V MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL FONDO, DI SOSPENSIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO E DI ESTINZIONE DI POSIZIONI PREVIDENZIALI Art. 9 Modalità e termine di iscrizione 1. L’iscrizione al Fondo dei dipendenti va effettuata dalle rispettive Amministrazioni tramite apposito modello disposto dall’Ufficio del Fondo. 2. Le domande di iscrizione devono essere presentate non oltre il ventesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è sorto l’obbligo contributivo. Art. 10 Periodi di sospensione del decorso dell’effettivo servizio e cessazione dal servizio 1. Le Amministrazioni comunicano all’Ufficio del Fondo i periodi di sospensione del decorso dell’effettivo servizio prestato e la cessazione dal servizio dei propri dipendenti entro trenta giorni dal loro verificarsi. Art. 11 Estinzione di posizioni previdenziali 1. Le posizioni iscritte al Fondo di dipendenti che non maturino alla cessazione del rapporto il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite, vengono estinte o mediante trasferimento ad altro regime previdenziale o con l’accensione di una polizza assicurativa, sempre che non si verifichi una delle seguenti condizioni: a) non operi con lo Stato di cui è cittadino l’interessato un regime convenzionale per totalizzazione bilaterale o multilaterale; Acta Ioannis Pauli Pp. II 221 b) non siano comprese, negli elenchi degli Enti che consentono l’applicabilità del regime per totalizzazione unilaterale, Istituzioni previdenziali dello Stato di cui è cittadino l’interessato. CAPO VI RICONOSCIMENTO DI PERIODI AI FINI DELL’EFFETTIVO SERVIZIO E DELLA ANZIANITÀ CONVENZIONALE Art. 12 Periodi riconosciuti come effettivo servizio 1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Generale sono riconosciuti come periodi di effettivo servizio quelli compiuti sotto il già Fondo 1992. 2. Per il personale in servizio al 1º gennaio 1993 sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla applicazione dell’Art. 18 del Regolamento Pensioni 1963. 3. Per il personale in servizio presso le Rappresentanze Pontificie all’estero sono fatti salvi gli effetti dell’Art. 8, comma 2 del Regolamento Generale della Curia Romana del 1999. Art. 13 Periodi riconosciuti come anzianità convenzionale 1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Generale sono riconosciuti come periodi di anzianità convenzionale quelli riconosciuti come tali già sotto il Fondo 1992. 2. I periodi di studi universitari trascorsi prima dell’assunzione in servizio per il conseguimento di un titolo di primo livello – diploma universitario – o di un titolo di secondo livello – diploma di laurea - o di diplomi equipollenti – riconosciuti dalla Sede Apostolica, sono a domanda riscattabili, ai fini dell’anzianità convenzionale, secondo le relative Norme di attuazione vigenti. 3. Per il personale in servizio presso il Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, sono fatti salvi gli effetti dell’Art. 24 e dell’Art. 29 del decreto n. XXXVIII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 30 dicembre 1981. 222 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 4. L’anzianità pensionabile complessiva è computata in anni e mesi, la frazione di mese come mese intero. CAPO VII REGIME PENSIONISTICO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE Art. 14 Riconoscimento e misura 1. Ai fini del trattamento pensionistico spettante al dipendente che si sia avvalso, per tutta o parte della sua vita lavorativa, della facoltà di svolgere servizio a tempo parziale, i periodi di lavoro a tempo parziale si cumulano con quelli di lavoro a tempo pieno ai fini del conseguimento dei requisiti temporali di accesso alle prestazioni pensionistiche. 2. La misura della prestazione pensionistica è determinata applicando i criteri di cui all’Art. 20 alla retribuzione riferita al pari grado operante a tempo pieno, in combinazione con il coefficiente di anzianità risultante dalla somma dei periodi interi trascorsi a tempo pieno con i periodi trascorsi a tempo parziale, previa applicazione a questi ultimi del coefficiente corrispondente al rapporto fra tempo parziale e tempo pieno. TITOLO II CAPO VIII LE CONTRIBUZIONI Art. 15 Contributi ordinari e straordinari 1. È dovuto al Fondo da ciascuna Amministrazione, per gli attivi iscritti presso il Conto ordinario o presso i Conti speciali, un contributo percentuale, comprensivo della quota da ritenere a carico del dipendente, sulla retribuzione ordinaria, composta da stipendio base, scatti biennali ed aggiunta speciale Acta Ioannis Pauli Pp. II 223 di indicizzazione per tredici mensilità, nonché dell’eventuale indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle indennità ad essa equiparate a tutti gli effetti. 2. La misura del contributo percentuale di cui al comma 1 e della quota a carico del dipendente è stabilita, tempo per tempo, dal Cardinale Segretario di Stato. 3. Il versamento del contributo al Fondo viene effettuato da ciascuna Amministrazione entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese di competenza. 4. Contributi straordinari a carico delle Amministrazioni possono essere disposti dalla Segreteria di Stato per l’equilibrio finanziario del Conto ordinario e di ciascuno dei Conti speciali. TITOLO III CAPO IX PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Art. 16 Prestazioni pensionistiche dirette 1. – – – – – Le prestazioni pensionistiche dirette sono: Pensione immediata di vecchiaia Pensione differita di vecchiaia Pensione immediata di anzianità Pensione differita di anzianità Pensione di inabilità ordinaria e privilegiata. Art. 17 Diritto alla Pensione immediata e differita di vecchiaia: requisiti, decorrenza 1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta di vecchiaia, immediata o differita, l’iscritto al Conto ordinario o ai Conti speciali, ove non diversamen- 224 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale te disposto dal Regolamento del personale dell’Ente di appartenenza o da altre normative, che cessi dall’impiego o dal servizio avendo compiuto almeno venti anni di effettivo servizio. 2. Il trattamento di pensione immediata di vecchiaia spetta all’attivo con decorrenza dal giorno successivo a quello di collocamento a riposo per limiti di età. 3. Il trattamento di pensione differita di vecchiaia spetta al dipendente con decorrenza dal giorno successivo alla data prevista per il collocamento a riposo per limiti di età, come da Regolamento del rapporto di lavoro cessato, vigente a detta data e, nel caso dell’Art. 23, comma 2, alla data di collocamento a riposo prevista dal Regolamento del suo ultimo rapporto di lavoro, vigente a detta data. Art. 18 Diritto alla Pensione immediata e differita di anzianità: requisiti, decorrenza 1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta di anzianità, immediata o differita, l’iscritto al Conto ordinario o ai Conti speciali, ove non diversamente disposto dal Regolamento del personale dell’Ente di appartenenza o da altre normative, che: a) cessi dall’impiego o dal servizio per mancata riassunzione trascorso il periodo del collocamento in disponibilità, avendo compiuto almeno venti anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze degli Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto; b) si dimetta dall’impiego o dal servizio o rinunci all’ufficio avendo maturato trentotto anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze degli Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto, qualunque ne sia l’età; c) si dimetta dall’impiego o dal servizio o rinunci all’ufficio avendo compiuto almeno trenta anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze degli Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, il trattamento di pensione immediata di anzianità spetta con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione dall’impiego. 3. Nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma 1, il trattamento di pensione differita di anzianità spetta con decorrenza dal giorno successivo al Acta Ioannis Pauli Pp. II 225 compimento del sessantesimo anno di età, sempre che la posizione previdenziale dell’iscritto non sia stata estinta ai sensi dell’Art. 11, comma 1. 4. Ai fini del conseguimento del requisito di ognuna delle prestazioni di cui al comma 1, opera esclusivamente il cumulo dei periodi di effettivo servizio indicati all’Art. 30; è esclusa ogni totalizzazione di qualsiasi altro periodo di effettivo servizio ancorché previdenzialmente coperto, non svolto alle dipendenze degli Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto. Art. 19 Diritto alla Pensione di inabilità: requisiti, decorrenza 1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta di inabilità, ordinaria o privilegiata, l’attivo, sempre che venga dispensato dal servizio ai sensi del Regolamento cui lo stesso è soggetto: a) che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, nel caso di dispensa dovuta ad infermità non derivante da causa di servizio: la pensione è denominata Pensione ordinaria di inabilità; b) indipendentemente dalla durata del servizio effettivamente prestato, nel caso di dispensa per infermità o infortunio derivanti da cause di servizio: la pensione è denominata Pensione privilegiata di inabilità. 2. Il trattamento di pensione di inabilità decorre dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro. Art. 20 Misura della Pensione immediata di vecchiaia o di anzianità e ordinaria di inabilità 1. La misura mensile della pensione immediata e diretta di vecchiaia, di anzianità e ordinaria di inabilità, risulta dalla somma degli importi di cui appresso: a) il primo importo è pari al prodotto: a/1) del numero degli anni e frazione di anno corrispondente ai mesi interi di servizio utile, nel limite massimo di quaranta, ai fini del trattamento pensionistico prestato alle dipendenze degli Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto, compiuti sotto il Fondo e cumulati con 226 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale i periodi di servizio utile acquisiti sotto il regime del Regolamento Pensioni 1992 e sotto il regime del Regolamento Pensioni 1963; moltiplicato per il 2% a/2) dell’ultima retribuzione mensile maturata composta dagli elementi di cui al precedente Art. 15, comma 1, con esclusione dell’ASI, salvo i casi in cui nell’ultimo quinquennio si sia verificato passaggio di livello o attribuzione dell’indennità fissa per responsabilità dirigenziale o delle indennità ad essa equiparate o sospensione o cessazione di elementi retributivi che entrano nel computo del trattamento pensionistico. In tali casi detti elementi dell’ultima retribuzione mensile sono determinati come disposto al successivo comma 3; b) il secondo importo a titolo di aggiunta speciale di indicizzazione (ASI) è determinato moltiplicando il numero degli anni e frazione di anno di cui al precedente comma 1, lettera a) nel limite massimo di quaranta, per il 2% dell’importo dell’ASI che verrà erogato, tempo per tempo, al dipendente in attività, inquadrato nel medesimo livello del pensionato, all’atto del collocamento in quiescenza. 2. Per ultima retribuzione mensile maturata si intende quella spettante al dipendente qualora avesse lavorato per l’intero mese nel quale si è verificata la cessazione dal servizio. Tale retribuzione risulta dalla somma degli importi mensili vigenti degli elementi della retribuzione di cui all’Art. 15, comma 1, spettanti di diritto al dipendente al momento della cessazione dal servizio, anche se liquidabili nel mese successivo. 3. Nei casi indicati al comma 1 lett. a/2) gli elementi, con esclusione dell’ASI, che compongono l’ultima retribuzione mensile maturata, ai sensi dell’Art. 15, comma 1, sono determinati convenzionalmente come segue: a) Importo convenzionale della retribuzione di base L’importo convenzionale della retribuzione di base è determinato quale media aritmetica degli importi mensili, tredicesima mensilità inclusa, dell’ultimo quinquennio, costituiti dalla retribuzione di base dell’ultima retribuzione mensile maturata, di cui al comma 2, e dalle restanti retribuzioni di base spettanti al dipendente, tempo per tempo. b) Importo mensile convenzionale degli scatti biennali di anzianità L’importo mensile convenzionale degli scatti biennali di anzianità è determinato quale media aritmetica: Acta Ioannis Pauli Pp. II 227 – dell’importo mensile degli scatti biennali di anzianità spettanti di diritto al dipendente alla cessazione dal servizio, anche se liquidabili nel mese successivo; e – dell’importo mensile degli scatti biennali di anzianità spettanti di diritto al dipendente alla cessazione dal servizio ed in conformità alle tabelle retributive vigenti a tale data, qualora durante l’ultimo quinquennio non si fosse verificato alcun passaggio di livello o di categoria funzionale. c) Importo mensile convenzionale della indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle altre indennità equiparate a tutti gli effetti alla indennità fissa per responsabilità dirigenziale L’importo mensile convenzionale delle suddette indennità è determinato con la seguente formula: n IDc = ID x — 65 dove: IDc = importo mensile convenzionale della indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle altre indennità equiparate; ID = importo mensile della indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle altre indennità equiparate alla cessazione dal servizio; = numero delle mensilità, 13a mensilità inclusa, nel quinquennio in cui l’indennità è stata effettivamente corrisposta; nei casi in cui è prevista l’esclusione durante l’assenza dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da fatti di servizio, della erogazione della indennità, sono conteggiati, ai soli ed esclusivi fini del calcolo della indennità convenzionale, anche i mesi nei quali l’indennità non è stata corrisposta. d) Esclusione, durante l’assenza dal servizio per infermità dipendente da fatto di servizio, di uno o più elementi retributivi pensionabili Nei casi in cui è prevista l’esclusione durante l’assenza dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da fatti di servizio, della erogazione di uno o più elementi retributivi pensionabili, ai sensi dell’Art. 7, comma 3 delle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio », si provvede a conteggiare, ai soli ed esclusivi fini delle presenti norme, per tali periodi di assenza n 228 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale dal servizio, gli importi di tali elementi retributivi secondo l’inquadramento tempo per tempo vigente e le tabelle in vigore alla data del pensionamento. 4. Nei casi di cessazione dal servizio durante periodi nei quali è sospeso a tutti gli effetti il decorso della anzianità, si applicano i commi 1, 2 e 3 facendo riferimento per il calcolo all’ultima retribuzione mensile maturata degli elementi retributivi dell’interessato alla data di sospensione del decorso della anzianità e da conteggiarsi in conformità alle tabelle retributive vigenti alla data di cessazione dal servizio. Art. 21 Misura della Pensione differita di vecchiaia, di anzianità e ordinaria di inabilità 1. La misura mensile della pensione differita di vecchiaia e di anzianità e della pensione ordinaria di inabilità è determinata in conformità all’Art. 20, sulla base del trattamento economico come da livello funzionale retributivo ed altri elementi retributivi attribuibili, alla data di maturazione del diritto, a quelli del pari grado in servizio e secondo l’evoluzione della carriera effettivamente seguita dall’interessato medesimo. Art. 22 Misura della Pensione privilegiata di inabilità 1. La misura mensile della pensione privilegiata di inabilità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione mensile maturata con gli stessi criteri di cui al precedente Art. 20, riconoscendo comunque al pensionato un’anzianità pensionabile pari ad anni quaranta. 2. L’inabilità permanente o la morte dell’attivo derivate da fatti di servizio, danno luogo da parte del Fondo unicamente alla concessione della pensione privilegiata, escluso qualsiasi obbligo di ulteriore risarcimento di danni a chiunque si ritenga leso. Art. 23 Effetti della riattivazione del rapporto di lavoro 1. Nei confronti dei titolari di trattamento pensionistico di anzianità che ricostituiscono il rapporto di lavoro dipendente con uno degli Organi- Acta Ioannis Pauli Pp. II 229 smi o Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto, è sospesa la erogazione del trattamento pensionistico per tutta la durata del nuovo rapporto; alla cessazione di tale nuovo rapporto, con decorrenza dal primo giorno successivo, è ripristinato il trattamento sospeso previo aggiornamento ai sensi dell’Art. 27 e, qualora l’anzianità pensionabile corrispondente al trattamento ripristinato sia inferiore ad anni quaranta, è attribuito un ulteriore distinto trattamento pensionistico liquidato corrispondentemente alla anzianità pensionabile del nuovo rapporto di lavoro cessato, nel limite massimo della differenza tra quaranta anni e l’anzianità relativa al trattamento pensionistico sospeso. 2. Agli iscritti non titolari di trattamento pensionistico con periodi di effettivo servizio, relativi alla ricostituzione di uno o più rapporti di lavoro dipendente con uno degli Organismi o Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto, spetta il diritto ad un unico trattamento pensionistico da liquidarsi considerando svoltisi successivamente nel tempo e senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro come sopra instaurati, sempre nel limite massimo di quaranta anni di anzianità pensionabile. Il trattamento di pensione spetta con la decorrenza prevista, ove ne ricorrano le condizioni, di cui agli Artt. 17 e 18. CAPO X PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INDIRETTE O DI REVERSIBILITÀ Art. 24 Misura e decorrenza della Pensione indiretta o di reversibilità e suddivisione delle quote 1. Il trattamento di pensione indiretta o di reversibilità è commisurato alla entità complessiva della pensione diretta che spetterebbe tempo per tempo al pensionato, se in vita, mediante applicazione delle seguenti aliquote: – per un superstite il 60% – per due superstiti il 70% – per tre superstiti l’80% – oltre tre superstiti il 100%. 230 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 2. La pensione indiretta ai superstiti del dipendente deceduto per fatti di servizio è attribuita, secondo le aliquote di cui al comma precedente, sulla base della pensione diretta privilegiata calcolata a norma dell’Art. 22. 3. La pensione indiretta o di reversibilità, nel caso di più aventi diritto, va divisa in parti eguali fra i medesimi, fatta salva in ogni caso, per il coniuge superstite in condizione di vedovanza, la quota pari al 50% dell’entità complessiva della pensione diretta che spetterebbe, tempo per tempo, al pensionato se in vita. Il coniuge superstite percepisce anche le quote dei figli conviventi. 4. Diminuendo il numero dei compartecipi, la pensione viene ricalcolata in conformità alle aliquote previste nel comma 1. 5. La pensione indiretta decorre dal primo giorno successivo a quello del decesso dell’attivo o del silente che abbia maturato il diritto a pensione. 6. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del beneficiario di pensione. CAPO XI DISPOSIZIONI COMUNI Art. 25 Trattamento minimo di pensione 1. La misura mensile della pensione di vecchiaia, ordinaria di inabilità e di quella indiretta o di reversibilità, qualora la materia non sia regolata da convenzioni internazionali e a condizione che: a) l’inabile o il titolare della pensione ai superstiti non percepisca comunque altri redditi in misura complessivamente superiore al minimo di cui appresso; b) l’iscritto o, nel caso di suo decesso, i superstiti, abbiano conseguito il diritto al trattamento pensionistico in virtù dei soli periodi di effettivo servizio coperti da contribuzione nel Fondo, non può essere inferiore al 50% della retribuzione mensile iniziale (stipendio più ASI) del primo livello funzionale-retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle. Acta Ioannis Pauli Pp. II 231 Art. 26 Tredicesima mensilità 1. L’importo mensile complessivo di cui ai precedenti Artt. 20, 21, 22 e 24 viene corrisposto tredici volte l’anno. Art. 27 Perequazione della pensione 1. Nel caso di conglobamento dell’ASI negli stipendi di livello, viene contemporaneamente disposto il conglobamento dell’ASI maturato dai pensionati nell’importo di cui all’Art. 20, comma 1, lett. a). 2. Nell’eventualità che dal conglobamento dell’ASI consegua una riduzione del trattamento pensionistico, viene corrisposto un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento complessivo spettante prima del conglobamento e quello, eventualmente inferiore, che risultasse dopo il conglobamento. 3. Gli importi delle pensioni dirette, indirette o reversibili di cui agli Artt. 20, 21, 22 e 24 vengono aumentati dal 1º gennaio di ciascun anno in misura percentuale pari all’eventuale aumento percentuale del trattamento economico riferito allo stesso mese come da livello funzionale-retributivo, scatti biennali ed altri elementi retributivi diversi dall’ASI, indicati dall’Art. 15, del pari grado in servizio e secondo l’evoluzione della carriera effettivamente seguita dall’interessato. 4. Il meccanismo di perequazione si applica secondo il criterio iniziale di media quinquennale alle pensioni liquidate ai sensi dell’Art. 20, commi 1 e 2. 5. Nel caso di pensionato titolare del trattamento minimo, la perequazione, di cui ai precedenti commi, viene applicata alla pensione nella misura che risulterebbe dall’applicazione dei criteri ordinari, salva l’attribuzione del minimo come definito dall’Art. 25 ove superiore. 232 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale CAPO XII DISPOSIZIONI SPECIALI Art. 28 Regime per gli Ecclesiastici e Religiosi annoverati fra i Cardinali di Curia o nominati Vescovi 1. La posizione previdenziale degli Ecclesiastici e dei Religiosi che cessino dal servizio perché elevati alla Sacra Porpora e annoverati tra i Cardinali di Curia, viene congelata, con cessazione del trattamento di pensione diretta eventualmente in godimento, e conservata nel Fondo ai soli fini di consentire l’accesso al diritto alla pensione indiretta a favore dei superstiti, alle condizioni e nella misura previste dai precedenti articoli del presente Regolamento Generale, tenendo conto del servizio effettuato fino al momento della elevazione alla Sacra Porpora. 2. La posizione previdenziale degli Ecclesiastici e Religiosi che cessino dal servizio perché nominati Vescovi diocesani, o Vescovi coadiutori, o Vescovi ausiliari, o Vescovi titolari che esercitano in un dato territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla competente Conferenza Episcopale, senza aver conseguito il diritto al trattamento pensionistico previsto dagli Artt. 17 e 18, ove ne ricorrano le condizioni, viene congelata per tutta la durata della carica predetta. All’atto della cessazione dalla carica, viene corrisposto il trattamento pensionistico diretto o indiretto, sempre che ne sussistano a tale momento i requisiti. 3. Il trattamento pensionistico, di cui ai due commi precedenti, è determinato tenendo conto dell’anzianità pensionabile maturata e congelata e del livello retributivo vigente all’atto della liquidazione della pensione, corrispondente a quello di inquadramento al momento della cessazione dal servizio. Art. 29 Regime per gli Uditori della Rota Romana 1. Gli Ecclesiastici che all’atto della nomina a Prelati Uditori della Rota Romana risultino già iscritti al Fondo Pensioni, hanno la facoltà, da esercitare entro novanta giorni dalla loro nomina, di mantenere attiva la loro posizione previdenziale assumendo l’impegno di rilasciare durante il servizio Acta Ioannis Pauli Pp. II 233 attivo la ritenuta di cui all’Art. 15, comma 2, al fine di conservare l’accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche a loro stessi, in caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione, ed ai propri superstiti indicati all’Art. 3. Nel caso di mancato esercizio della facoltà sopra prevista la posizione previdenziale viene estinta e cessa la ritenuta per il trattamento previdenziale. Nel caso di mancato esercizio della facoltà sopra prevista all’atto del conseguimento del trattamento di giubilazione si estingue il diritto al trattamento pensionistico diretto e, ove non vi sia l’assunzione dell’impegno a rilasciare durante la giubilazione la ritenuta di cui all’Art. 15, comma 2, per consentire l’accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche ai propri superstiti indicati all’Art. 3, si estingue pure il diritto al trattamento pensionistico indiretto. Nel caso di mancata assunzione dell’impegno sopra previsto, la posizione previdenziale viene estinta, cessa il rilascio della ritenuta per il trattamento previdenziale ed al Prelato Uditore viene restituito dal Fondo Pensioni l’ammontare complessivo delle ritenute di cui all’Art. 15, comma 2, rilasciate durante il periodo di servizio attivo nell’Ufficio di Prelato Uditore. 2. Gli Ecclesiastici che all’atto della loro nomina a Prelati Uditori della Rota Romana non risultino iscritti al Fondo Pensioni, entro novanta giorni dalla loro nomina, possono iscriversi al Fondo Pensioni assumendo l’impegno di rilasciare durante il servizio attivo la ritenuta di cui all’Art. 15, comma 2, ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche a loro stessi, in caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione, ed ai propri superstiti indicati all’Art. 3. Agli Ecclesiastici che si sono iscritti al Fondo Pensioni si applica l’ultimo capoverso del precedente comma. 3. Per i Prelati Uditori in servizio attivo alla data del 1º gennaio 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’Art. 24 del Regolamento Pensioni 1992 come modificato dal Rescriptum ex Audientia SS.mi dell’8 novembre 1997. 4. Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per tutti i Prelati Uditori, compresi quelli in servizio attivo a tale data, l’addendo del trattamento di giubilazione « scatti biennali di anzianità », ove tale trattamento sia conseguito, verrà sempre determinato conteggiando gli scatti biennali di anzianità nel numero, che non potrà mai superare il limite massimo di venti, e 234 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale nella composizione risultanti alla data di conseguimento dell’Emeritato e valutando gli stessi secondo le norme, tempo per tempo, vigenti. Art. 30 Cumulo unilaterale 1. Il cumulo unilaterale è applicabile ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia. 2. Ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, qualora l’attivo e, in caso di decesso, gli aventi diritto non conseguano il requisito del periodo di effettivo servizio ai sensi dell’Art. 17 e dell’Art. 18, commi 1, 2 e 3, in virtù dei soli periodi di effettivo servizio compiuti sotto il Fondo, detti periodi sono cumulati con tutti i periodi di assicurazione compiuti alle dipendenze degli Enti di cui all’Art. 1 dello Statuto, coperti da contribuzione in forme di previdenza relativi a convenzioni stipulate da Istituzioni o Organismi della Santa Sede e indicate in elenchi approvati tempo per tempo dal Cardinale Segretario di Stato. Il computo di detti periodi è effettuato in conformità ai Regolamenti cui è stato soggetto l’interessato, inclusi gli eventuali periodi di riattivazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’Art. 23, con esclusione degli eventuali periodi sovrapposti. 3. Accertato il diritto al trattamento pensionistico in base al cumulo di cui al comma 1, il Fondo determina l’importo effettivo del trattamento pensionistico spettante all’interessato, in base al solo servizio utile maturato presso il Fondo. Art. 31 Totalizzazione unilaterale 1. La totalizzazione unilaterale è applicabile ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed alla pensione indiretta. 2. Qualora l’attivo e, in caso di decesso, gli aventi diritto non possano conseguire il diritto al trattamento pensionistico in virtù dei soli periodi di effettivo servizio compiuti sotto il Fondo e cumulati ai sensi dell’Art. 30, i periodi medesimi sono totalizzati ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, con i periodi di assicurazione coperti da contribuzione compiuti sotto forme di assicurazione, gestite da Istituzioni di altri Paesi, in conformità alla legislazione nazionale, indicate in elenchi Acta Ioannis Pauli Pp. II 235 approvati, tempo per tempo, dal Cardinale Segretario di Stato, alla condizione che detti periodi non si sovrappongano e la materia non sia regolata da convenzioni internazionali. 3. Accertato il diritto al trattamento pensionistico in base alla totalizzazione di cui al comma 2, il Fondo determina l’importo effettivo del trattamento pensionistico spettante all’interessato, in base al solo servizio utile maturato presso il Fondo. TITOLO IV CAPO XIII EROGAZIONI DELLE PRESTAZIONI Art. 32 Liquidazione delle pensioni 1. Le pensioni sono liquidate d’ufficio dal Fondo previa comunicazione al Fondo stesso della notizia di aver maturato il diritto al trattamento pensionistico, corredata da tutti gli elementi utili alla liquidazione della pensione; l’Amministrazione è tenuta a comunicare al Fondo la cessazione dal servizio dei propri dipendenti. 2. Le pensioni indirette o di reversibilità sono liquidate d’ufficio dal Fondo a seguito della comunicazione, da parte degli aventi diritto, del decesso dell’iscritto o del titolare della pensione diretta. 3. Il trattamento pensionistico o il provvedimento che lo negasse, sono comunicati per iscritto agli interessati. Art. 33 Corresponsione della pensione e sua decorrenza 1. Le pensioni vengono corrisposte anticipatamente in dodici mensilità, la tredicesima mensilità viene corrisposta entro il mese di dicembre. 2. Le mensilità non riscosse entro cinque anni dalla loro scadenza sono prescritte. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 236 Art. 34 Casi di pignorabilità del trattamento di pensione e misura della ritenuta 1. Le pensioni non possono essere cedute, né pignorate, né sequestrate, salvo il caso di debito verso l’Amministrazione e il caso di alimenti dovuti per legge. 2. La ritenuta per ciascuno di detti motivi non può eccedere il terzo della pensione ma, se i due motivi concorrono, la ritenuta complessiva non può eccedere la metà della pensione, con precedenza della ritenuta per alimenti entro il limite del terzo. Art. 35 Commutazione del diritto alla pensione in una prestazione « una tantum » da parte del Fondo 1. Il diritto alla pensione può essere commutato con provvedimento della « Commissione disciplinare della Curia Romana », assunto in base al proprio Regolamento, in una prestazione « una tantum » da parte del Fondo nel caso in cui il titolare venga colpito da condanna penale o canonica passata in giudicato per offesa alla Santa Sede, per delitti contro la religione cattolica, la moralità pubblica, il buon costume e il patrimonio ecclesiastico o comunque abbia tenuto un comportamento incompatibile, a giudizio della medesima Commissione disciplinare, con la permanenza di qualsiasi rapporto con la Santa Sede. 2. Il valore della prestazione « una tantum » di cui al comma precedente è calcolato con la seguente formula: UT2 = 13 x Ip x Pu dove: UT2 = una tantum del presente comma 2; Ip = importo della pensione del mese del provvedimento della ComPu missione disciplinare; = premio unico per l’assicurazione di una rendita vitalizia anticipata unitaria annua, immediata, pagabile per la vita intera, da determinarsi con la metodologia attuariale dell’ISTAT, sulla base Acta Ioannis Pauli Pp. II 237 delle più recenti tavole di mortalità pubblicate dallo stesso ISTAT e sulla base di un tasso di interesse pari al saggio degli interessi legali vigente nello Stato della Città del Vaticano. Agli effetti del computo dell’età del titolare del diritto, la frazione d’anno pari o superiore a sei mesi è considerata come anno intero, quella inferiore è trascurata. 3. Per i soli casi ricompresi nell’Art. 3, comma 1, lettere b/2 e d/2 il valore della prestazione « una tantum » è invece calcolato con la seguente formula: 13 —— UT3 = 12 x Ip x Au dove: UT3 = una tantum del presente comma 3; Ip = importo della pensione del mese del provvedimento della ComAu missione disciplinare; = valore attuale della rendita unitaria immediata anticipata delle mensilità che spetterebbero ancora al titolare di diritto, assunto come tasso di interesse di riferimento il saggio degli interessi legali vigente nello Stato della Città del Vaticano. 4. Nel caso di provvedimento di cui al comma 1, viene comunque disposta la cancellazione dell’iscritto dal Fondo. CAPO XIV PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E PROVVIDENZE SOCIALI Art. 36 Assegno per il nucleo familiare e altre provvidenze sociali 1. Al titolare di pensione diretta o indiretta, qualora la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, sono attribuiti, in base all’Art. 2, lettera b/2 dello Statuto, il trattamento di famiglia – assegno per il nucleo familiare o assegni familiari – nonché le altre provvidenze sociali disposte o che saranno disposte, in conformità alla normativa vigente e alla condizione che il trattamento pensionistico sia stato conseguito in virtù dei soli periodi di effettivo servizio coperti da contribuzione nel Fondo. 238 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale TITOLO V CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI Art. 37 Norme di attuazione 1. Con provvedimenti emanati dalla Segreteria di Stato possono essere stabilite le modalità di attuazione degli articoli del presente Regolamento Generale. Art. 38 Opzione per la pensione integrale 1. Resta ferma la facoltà in favore del personale in servizio alla data del 29 febbraio 1972 di optare, all’atto del collocamento a riposo, per il solo trattamento di pensione, come previsto dai Regolamenti per le Pensioni a tale data vigenti, o per il sistema misto di cui all’Art. 2, paragrafi 1 e 2 delle « Norme per la liquidazione nel trattamento di quiescenza », come da Motu Proprio del Papa Paolo VI del 20 febbraio 1972. Per coloro che optano per il solo sistema di pensione l’aliquota di cui all’Art. 20, comma 1, lettere a) e b) è pertanto fissata nella misura del 2,5%. 2. La stessa facoltà è confermata ai superstiti del personale di cui al precedente comma, aventi diritto alla pensione indiretta. Art. 39 Controversie 1. Per eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente Regolamento Generale si procede in base a quanto dispone l’Art. 20 dello Statuto. Congregatio pro Episcopis 239 ACTA CONGREGATIONUM CONGREGATIO PRO EPISCOPIS DECRETA LUCEATINAE et UBERABENSIS de finium mutatione Quo aptius christifidelium pastorali curae consuli possit, Exc.mi PP.DD. Antonius Carolus Felix, Episcopus Luceatinus, et Aloisius Rochus Oppermann, S.C.I., Archiepiscopus Uberabensis, unanimi consensu ab Apostolica Sede expostulaverunt, ut circumscriptionum sibi concreditarum fines aliquantulum immutarentur. Congregatio pro Episcopis, praehabito favorabili voto Exc.mi P.D. Laurentii Baldisseri, Archiepiscopi titulo Diocletianensis et in Brasilia Apostolici Nuntii, rata huiusmodi immutationem christifidelium bono profuturam, vigore specialium facultatum sibi a Summo Pontifice Ioanne Paulo, divina Providentia PP. II, tributarum, oblatis precibus annuendum censuit. Quapropter, hoc Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent, a dioecesi Luceatina integrum territorium paroeciae vulgo dictae « São Sebastião » in municipio nuncupato « Tapira » distrahitur idque archidioecesi Uberabensi assignatur, mutatis, hac ratione, utriusque ecclesiasticae circumscriptionis finibus. Quamobrem documenta et acta praefatae paroeciae, fideles ac bona temporalia respicientia a Curia Luceatina ad Curiam Uberabensem transmittantur. Ad haec perfı́cienda Congregatio pro Episcopis deputat memoratum Exc.mum Apostolicum Nuntium vel, ipso a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Brasilia gestorem, necessarias et opportunas eisdem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad eamdem Congregatio- 240 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale nem, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 10 mensis Ianuarii anno 2004. e Ioannes Baptista card. Re Praefectus e Franciscus Monterisi a Secretis L. e S. In Congr. pro Episcopis tab., n. 13/04 IUSTINOPOLITANAE de Concathedralis erectione Ut spirituali Populi Dei bono aptius consulatur atque pastorale suum munus efficacius adimplere valeat, Exc.mus P.D. Methodius Pirih, Episcopus Iustinopolitanus, ab Apostolica Sede expostulavit, ut templum, in urbe vulgo Nova Gorica exstans, Deo in honorem Divini Salvatoris dicatum, ad dignitatem et fastigium ecclesiae Concathedralis eveheretur. Congregatio pro Episcopis, praehabito favorabili voto Exc.mi P.D. Sancti Abril y Castelló, Archiepiscopi titularis Tamadensis et in Slovenia Apostolici Nuntii, vigore specialium facultatum sibi, a Summo Pontifice Ioanne Paulo, divina Providentia, PP. II, tributarum, oblatas preces benigne accipiendas esse censuit. Quapropter, suppleto, quatenus opus sit, eorum interesse habentium vel habere praesumentium consensu, praesenti Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent, decernit, ut, servata dioecesis Iustinopolitanae Cathedrae episcopalis dignitate, templum Deo in honorem Divini Salvatoris in urbe nuncupata Nova Gorica exstans dicatum, titulo ac fastigio ecclesiae Concathedralis decoretur, cum omnibus iuribus, honoribus et privilegiis ac oneribus et obligationibus quae huiusmodi ecclesiis sunt propria. Congregatio pro Episcopis 241 Ad haec perficienda Congregatio pro Episcopis memoratum Exc.mum P.D. Sanctum Abril y Castelló deputat, necessarias et opportunas eidem tribuens facultales etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum onere imposito ad eandem Congregationem, ubi primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis transmittendi. Contrariis quibusvis minime obstantibus. Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 15 mensis Martii anno 2004. e Ioannes Baptista card. Re Praefectus e Franciscus Monterisi a Secretis L. e S. In Congr. pro Episcopis tab., n. 927/03 GNESNENSIS – POSNANIENSIS – VLADISLAVIENSIS de finium mutatione Maiori animarum bono prospicientes, Exc.mi PP.DD. Henricus Muszyǹski, Archiepiscopus Gnesnensis, Stanislaus Ga˛decki, Archiepiscopus Posnaniensis et Vieslavus Aloisius Mering, Episcopus Vladislaviensis, audita Conferentia Episcoporum Poloniae, unanimi consensu, ab Apostolica Sede expostulaverunt ut ecclesiastici fines circumscriptionum sibi concreditarum immutarentur. Summus Pontifex Ioannes Paulus, divina Providentia PP. II, favorabili exstante sententia Exc.mi P.D. Iosephi Kowalczyk, Archiepiscopi titulus Heracleensis et in Polonia Apostolici Nuntii, de consilio Secretariae Status, preces ad Se admotas certo animabus profuturas censuit benigneque excipiendas decrevit. Quapropter, praesenti Decreto quae sequuntur decernit: archidioecesis Gnesnensis accipit a dioecesi Posnaniensi decanatus: Chodzież (etiam cum teritorio civitatis Ujście nunc in dioecesi Coslinensi-Colubregana stante), Rogoźno, Goślina (sed cum solis paroeciis: Białe˛żyn, Długa Goślina, Lechlin, Murowana Go- 242 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale ślina Św. Jakuba Ap., Murowana Goślina Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, Skoki), Kostrzyn (sed cum solis paroeciis: Nekla, Opatówko, Targowa Górka) et a dioecesi Vladislaviensi decanatus: Kleczew, Słupca, Zagórów, Golina (sed cum solis paroeciis: Cienin Kościelny, Golina, Kawnice, La˛dek, Myślibórz). Quamobrem documenta et acta praedictorum decanatuum, fideles et bona temporalia respicientia, a Curia a qua ad Curiam cui illa nuper sunt aggregata, ab eis ad quos spectat, quam primum, transmittantur. Ad clerum vero quod attinet statuti ut simul ac praesens Decretum ad effectum deductum fuerit sacerdotes Ecclesiae illi censeantur adscripti in cuius territorio ecclesiasticum officium legitime detinent; ceteri autem sacerdotes, clerici Seminariique tirones illi dioecesi incardinati maneant vel incardinentur in cuius territorio legitimum habeant domicilium. Ad haec omnia perficienda Summus Pontifex memoratum Exc.mum P.D. Iosephum Kowalczyk deputat, necessarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. Quibus super rebus praesens edidit Decretum perinde valiturum ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent. Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 23 mensis Martii anno 2004. e Ioannes Baptista card. Re Praefectus L. e S. In Congr. pro Episcopis tab., n. 343/04 e Franciscus Monterisi a Secretis Congregatio pro Episcopis 243 PROVISIO ECCLESIARUM Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Ioannes Paulus Pp. II, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit praesules: die 26 Februarii 2004. — Titulari episcopali Ecclesiae Naratcatensi R.P. Iosephum Dominicun Ulloa Mendieta, o.s.a., hactenus Provincialem Ordinis Fratrum S. Augustini in Panama, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Panamensis. — Titulari episcopali Ecclesiae Macomadensi Rusticianae R.D. Paulum Varela Server, e clero archidioecesis Panamensis, ibique Catholicae Universitatis « S. Marı́a La Antigua » rectorem, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. die 27 Februarii. — Archiepiscopum Coadiutorem Antofagastensem, Exc.mum P.D. Paulum Lizama Riquelme, Ordinarium Militarem in Republica Chiliensi. die 28 Februarii. — Metropolitanae Ecclesiae Pisaurensi R.D. Petrum Coccia, hactenus curionem in dioecesi Asculana in Piceno et praesidem Instituti Scientiarum Religiosarum in eadem dioecesi. die 2 Martii. — Titulari episcopali Ecclesiae Ambiensi R.D. Victorem Sánchez Espinosa, e clero dioecesis Angelorum ibique parochum, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Mexicanae. die 4 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Anatuyanensi R.P. Adolfum Armandum Uriona, Parvi operis Divinae Providentiae sodalem atque olim eiusdem Congregationis Provincialem. die 5 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Petrocoricensi Exc.mum P.D. Michaelem Mouı̈sse, hactenus episcopum titularem Lambaesitanum et Auxiliarem dioecesis Gratianopolitanae. — Cathedrali Ecclesiae Vallispaschalensi, R.D. Raimundum Iosephum Aponte Fernández, e clero dioecesis Truxillensis in Venetiola, ibique parochum. die 6 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Fodinensi R.D. Franciscum Dominicum Barbosa Da Silveira, hactenus Vicarium generalem Saltensem. 244 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale — Titulari episcopali Ecclesiae Vazaritanae, R.D. Martinum Paulum Pérez Scremini, e clero archidioecesis Montisvidei, Vicarium generalem et paroeciae vulgo « Nuestra Señora del Carmen de la Aguada » nuncupatae parochum, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Miniati Exc.mum P.D. Faustum Tardelli, hactenus pro-Vicarium generalem archidioecesis Lucensis. die 9 Martii. — Episcopum Coadiutorem Kansanopolitanum-Sancti Iosephi, R.D. Robertum W. Finn, e clero archidioecesis Sancti Ludovici. — Cathedrali Ecclesiae Campifontis Exc.mum P.D. Timotheum Antonium McDonnell, hactenus Episcopum titularem Seminensem et Auxiliarem archidioecesis Neo-Eboracensis. — Cathedrali Ecclesiae Vigorniensi, Exc.mum P.D. Robertum Iosephum McManus, hactenus Episcopum titularem Alleghenensem et Auxiliarem dioecesis Providentiensis. — Cathedrali Ecclesiae Ogdensburgensi, R.D. Robertum Iosephum Cunningham, e clero dioecesis Buffalensis, hactenus administratorem dioecesanum atque curionem paroeciae Sancti Aloisii. die 20 Martii. — Archiepiscopali Ecclesiae Materanensi-Montis Pelusii, Exc.mum P.D. Salvatorem Ligorio, hactenus Episcopum Tricaricensem. — Cathedrali Ecclesiae Clavarensi Exc.mum P.D. Albertum Tanasini, hactenus Episcopum titularem Suellensem et Auxiliarem Archiepiscopi Ianuensis. — Cathedrali Ecclesiae Ventimiliensi – Sancti Romuli Exc.mum P.D. Albertum Mariam Careggio, hactenus Episcopum Clavarensem. — Cathedrali Ecclesiae Tricaricensi, R.D. Vincentium Carmelum Orofino, e clero dioecesis Tursiensis-Lacunerulonensis, ibique Vicarium generalem. die 23 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Helenensi, Exc.mum P.D. Georgium Thomas, hactenus Episcopum titularem Vagrautensem et Auxiliarem archidioecesis Seattlensis. — Cathedrali Ecclesiae Camdensi, Exc.mum P.D. Iosephum Antonium Galante, hactenus Episcopum Coadiutorem Dallasensem. die 24 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Sanctae Mariae, Exc.mum P.D. Aelium Adelar Rubert, hactenus Episcopum titularem Flenucletensem et Auxiliarem archidioecesis Victoriensis Spiritus Sancti. Congregatio pro Episcopis 245 die 25 Martii. — Metropolitanae Ecclesiae Rothomagensi Exc.mum Dominum Ioannem Carolum Descubes, hactenus Episcopum Agennensem. die 26 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Hagulstadensi et Novocastrensi R.D. Coemgenum Ioannem Dunn, e clero Birminghamiensi, hactenus Vicarium episcopalem pro religiosis eiusdem archidioecesis. die 27 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Lovicensi R.D. Andream Dziuba, e clero archidioecesis Gnesnensis et Professorem Theologiae Moralis apud Universitatem Varsaviensem « Kardynał Stefan Wyszyński ». die 31 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Richmondiensi, Exc.mum P.D. Franciscum Xaverium Di Lorenzo, hactenus Episcopum Honoluluensem. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 246 DIARIUM ROMANAE CURIAE Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza Ufficiale per la presentazione delle Lettere Credenziali: Sabato, 13 Marzo 2004, S.E. il Signor Armando Luna Silva, Ambasciatore di Nicaragua presso la Santa Sede. Ha, altresı̀, ricevuto in Udienza: Sabato, 6 Marzo 2004, S.E. il Signor Johannes Rau, Presidente della Repubblica Federale di Germania. Giovedı̀, 11 Marzo 2004, S.E. il Signor Rafael Bielsa, Ministro degli Affari Esteri di Argentina. Lunedı̀, 15 Marzo 2004, le LL.EE. i Signori Giovanni Lonfernini I e Valeria Ciavatta I, Capitani Reggenti « pro tempore » della Repubblica di San Marino. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni Paolo II ha nominato: 6 marzo 2004 30 » » S.E. Mons. Giovanni Battista Morandini, Arcivescovo tit. di Numida, Nunzio Apostolico in Siria. S.E. Mons. Luigi Bonazzi, Arcivescovo tit. di Atella, Nunzio Apostolico in Cuba. Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni Paolo II ha nominato: 9 febbraio 2004 I monsignori Roland Minnerath, Arcivescovo el. di Dijon, Riccardo Antonio Ferrara, Bruno Forte, Ignazio Sanna, Leonard Santedi Kinkupu; i reverendi Peter Damian Akpunonu, p. Serge Thomas Bonino, O.P., Geraldo Luis Borges Hackmann, suor Sara Butler, M.S.B.T., Antonio Castellano, S.D.B., Basil Cho Diarium Romanae Curiae 16 febbraio 2004 19 » » 26 » » 8 marzo » » » » » » » 9 » » » » » 12 » » 15 » » 17 » » 25 » » 247 Kyu-man, Adelbert Denaux, Santiago Del Cura Elena, p. Gilles Emery, O.P., Pierre Gaudette, Savio Hon Tai-Fai, S.D.B., Tomislav Ivancić, Jan W. M. Liesen, John Michael McDermott, S.I., Paul McPartlan, Thomas Norris, Paul Rouhana, Jerzy Szymik, Dominic Veliath, S.D.B.; i dottori Barbara Hallensleben, Johannes Reiter, Thomas Soeding; i padri István Ivancsó, Tony Kelly, C.S.S.R., Luis Ladaria, S.I., Membri della Commissione Teologica Internazionale « ad quinquennium ». L’Em.mo Signor Cardinale Theodore Edgar McCarrick, le LL.EE. i monsignori Theotonius Gomes, Vescovo tit. di Zucchabar e Michael Ernest Putney, Vescovo di Townsville, Membri del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani « ad quinquennium ». P. Luis Ladaria, S.I., Segretario generale della Commissione Teologica Internazionale. La sig.ra Mary Ann Glendon, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Mons. Giovanni Maria Rossi, Sotto-Segretario della Congregazione peri i Vescovi « in aliud quinquennium ». L’Ill.mo e Rev.mo Monsignor Lorenzo Civili, Protonotario Apostolico Partecipante ed Uditore em. della Rota Romana, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico della Città del Vaticano « usque ad 80um annum ae. s. ». Mons. Antonio Nicolai, Difensore del Vincolo, Promotore di Giustizia presso il Tribunale Ecclesiastico della Città del Vaticano. Mons. Eleuterio Francesco Fortino, Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani fino al compimento del 70º anno di età. Il rag. Paolo Trombetta, Ragioniere Generale della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede « ad quinquennium ». Mons. Georg Schmuttermayr, Consultore della Congregazione per il Clero « ad quinquennium ». Gli Em.mi Signori Cardinali Jean-Louis Tauran e Attilio Nicora, Membri della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Il P. Abelardo Lobato Casado, O.P., Presidente della Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino « ad annum » e S.E. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Prelato Segretario della Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino « ad annum ». Il rev. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru Canonista « ad quinquennium » e p. Ubaldo Todeschini, O.S.M., Consigliere « ad biennium » del Tribunale della Penitenzieria Apostolica. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 248 29 marzo 2004 » » » 30 » » » » » » » » Mons. Marcello Bordoni, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia « in aliud quinquennium ». Le LL.EE. monsignori Giovanni Lajolo, Arcivescovo tit. di Cesariana, J. Michael Miller, Arcivescovo tit. di Vertana, Josef Clemens, Vescovo tit. di Segerme, Membri del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti « ad quinquennium ». Gli Em.mi Signori Cardinali Julián Herranz, Javier Lozano Barragán, Stephen Fumio Hamao, Membri della Congregazione delle Cause dei Santi « ad quinquennium ». Mons. José Luis Gutiérrez Gómez, Relatore della Congregazione delle Cause dei Santi « in aliud quinquennium ». Gli Em.mi Signori Cardinali Antonio Marı́a Rouco Varela, Péter Erdö, Jean-Louis Tauran, Membri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica « ad quinquennium ». NECROLOGIO 4 5 marzo » 2004 » » 6 8 9 13 16 » » » » » » » » » » » » 19 20 » 26 » » » » » » » » 27 » » Mons. Artemio Prati, Vescovo em. di Carpi (Italia). Mons. Nicholas C. Dattilo, Vescovo di Harrisburg (Stati Uniti d’America). Mons. William Z. Gomes, Vescovo em. di Poona (India). Mons. Jean Pasquier, Vescovo em. di Ngaoundéré (Camerun). Mons. Jòzef Gucwa, Vescovo tit. di Vaga. Mons. Helmut Reckter, Vescovo di Chinhoyi (Zimbabwe). Card. Franz König, del Titolo di S. Eusebio. Mons. Rafael Bellido Caro, Vescovo em. di Jerez de la Frontera (Spagna). Mons. Ricardo Durand Flórez, Arcivescovo em. di Callao (Perú). Mons. Miguel D’Aversa, Vescovo em. di Humaitá (Brasile). Mons. Joakim Segedi, Vescovo tit. di Gissaria Mons. Luis Anı́bal Rodrı́guez Pardo, Arcivescovo em. di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Mons. Kenneth E. Untener, Vescovo tit. di Saginaw (Stati Uniti d’America).