An. et vol. CIV 2 Novembris 2012 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE TYPIS VATICANIS — MMXII N. 11 Index huius fasciculi (An. CIV, N. 11 – 2 Novembris 2012) Mensile – Tariffa R.O.C. – Poste Italiane S.p.A. – Spedizione Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004) art. 1 comma 1 – DCB Roma ACTA BENEDICTI PP. XVI II. Occasione XCIX Internationalis Diei pro migrantibus ac exsulibus (2013) – « Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza » . 905 pag. Litterae Decretales De peracta Canonizatione aequipollente Hildegardis Bingensis . . . . . . . . . Secretaria Status 863 I. Decreto generale: Caritas Internationalis . 910 II. Decreto . . . . . . . . . . . . 919 Caritas Internationalis – Statuti . . . 922 Caritas Internationalis – Regolamento Interno . . . . . . . . . . . 938 Litterae Apostolicae I. II. Venerabili Dei Servo Stephano Nehmé Beatorum honores decernuntur . . . . 868 Venerabili Dei Servae Alfonsae Clerici Beatorum honores decernuntur . . . . 870 III. Rescriptum “Ex Audientia SS.mi” . . 970 IV. Commissione centrale per gli archivi della Santa Sede . . . . . . . . . . . 971 Homiliae I. ACTA CONGREGATIONUM Ad Episcoporum Synodum aperiendam Ecclesiaeque doctores S. Ioannem a Avila necnon Hildegardam Bingensem renuntiandos . . . . . . . . . . . . 874 II. Anno Fidei ineunte . . . . . . . . 878 III. In Canonizatione beatorum Iacobi Berthieu, Petri Calungsod, Ioannis Baptistae Piamarta, Mariae a Monte Carmelo Sallés y Barangueras, Mariae Annae Cope, Catharinae Tekakwitha, Annae Schäffer . IV. V. In Conclusione XIII Coetus Generalis Ordinarii Synodi Episcoporum . . . . Occasione quingentesimae anniversariae memoriae inaugurationis camerae Sacelli Sixtini . . . . . . . . . . . . . 883 888 892 Congregatio de Causis Sanctorum Constantien. et Abricens.: Decretum super martyrio Servi Dei Petri Hadriani Toulorge . 972 Palaien.: Decretum super virtutibus Servi Dei Matthaei Kadalikattil . . . . . . . 975 Bisuntina: Decretum super miraculo Ven. Servi Dei Iosephi Lataste (in saec.: Alcidis) . . 978 Vindobonen.: Decretum super miraculo Ven. Servae Dei Hildegardis Burjan . . . . 980 Venetiarum: Decretum super virtutibus Beati Ioannis Marinoni . . . . . . . . . 982 Allocutiones I. II. Congregatio pro Episcopis Ad primam Sessionem Generalem XIII Coetus Generalis Ordinarii Synodi Episcoporum . . . . . . . . . . . . . 895 Ad ultimam Sessionem Generalem XIII Coetus Generalis Ordinarii Synodi Episcoporum . . . . . . . . . . . . 900 Provisio Ecclesiarum . . . . . . . . . . 985 DIARIUM ROMANAE CURIAE Audientiae sollemniores . . . . . . . . . 987 Segreteria di Stato: Nomine . . . . . . . 987 . . . . . . . . . . . . . 990 Nuntii I. Occasione Internationalis Diei pro Alimonia – 2012 . . . . . . . . . . . 902 Necrologio LIBRERIA EDITRICE VATICANA 00120 CITTÀ DEL VATICANO Tel. 06.698.83529 – Fax 06.698.84716 – C.C.P. N. 00774000 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE LETTERA ENCICLICA MATER ET MAGISTRA DEL SOMMO PONTEFICE PAPA BEATO GIOVANNI XXIII NEL 50º ANNIVERSARIO DELL’ENCICLICA Collana « Atti e Documenti dei Dicasteri Vaticani » { 10,00 Pagine 134 Disponibile anche in spagnolo, inglese, francese * Micol Forti - Pasquale Iacobone (a cura di) LO SPLENDORE DELLA VERITÀ. LA BELLEZZA DELLA CARITÀ Omaggio degli artisti a Benedetto XVI per il 60º di sacerdozio Collana « Arte e Archeologia » { 35,00 Pagine 160 * CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE NOTA CON INDICAZIONI PASTORALI PER L’ANNO DELLA FEDE Collana « Atti e Documenti dei Dicasteri Vaticani » Pagine 62 Disponibile in inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, francese, polacco { 5,00 LIBRERIA EDITRICE VATICANA 00120 CITTÀ DEL VATICANO Tel. 06.698.83529 – Fax 06.698.84716 – C.C.P. N. 00774000 Benedetto XVI LA PREGHIERA DEI SALMI Collana « Catechesi di Benedetto XVI » { 13,00 Pagine 64 * Pietro Parente (a cura di S. E. Mons. Michele Di Ruberto) ITINERARIO TEOLOGICO IERI E OGGI Collana « Teologia » { 26,00 Pagine 482 * Antonio Garcia Moreno LA BIBBIA DELLA CHIESA STORIA E ATTUALITÀ DELLA NEOVOLGATA Collana « Studi biblici » { 22,00 Pagine 360 ACTA APOSTOLICAE SEDIS Administratio: Libreria Editrice Vaticana – Città del Vaticano – tel. 06.698.83529 Singulis mensibus Commentarium prodit ac quotiescumque vel necessitas vel utilitas id postulare videtur Mensile – Tariffa R.O.C. – Poste Italiane S.p.A. – Spedizione Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004) art. 1 comma 1 – DCB Roma Pretium subnotationis a. 2012: in Italia, Euro 60,00 (c.c.p. 00774000) – extra Italiam, Euro 85,00 Pretium unius fasciculi: Euro 10,00 Volumen completum post annum 1909: Euro 85,00 Libraria Vaticana subnotatoribus fasciculos Commentarii mittere potest etiam via aëria, charta indica impressos An. et vol. CIV 2 Novembris 2012 N. 11 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA BENEDICTI PP. XVI LITTERAE DECRETALES De peracta Canonizatione aequipollente Hildegardis Bingensis. BENEDICTUS EPISCOPUS servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam « Spiritum Sanctum usque invocemus, ut in Ecclesia sanctae animosaeque mulieres exstent, sicut sancta Hildegardis Bingensis, quae per dona a Deo recepta spiritali incremento nostrarum communitatum et Ecclesiae nostrae aetatis efficacem peculiaremque dent operam ». Haec verba quibus Nostrae catechesi, die VIII mensis Septembris anno MMX, finis impositus est, mirum vinculum constituunt inter illius mulieris vices, quae media aetate vixit, et iter ad quod perficiendum Dei Populus continenter sua in historia vocatur. Etenim vita, spiritalitas et cultus Hildegardis Bingensis omnino congruenterque absolutum perenneque bonum testantur altae cum Deo communionis, quae efficit ut omnes creaturae, veluti Creatoris opera, inter se conveniantur. Coram Domino ipsa continenter fuit, ut confestim eius voluntatem reciperet. « Hildegardis anno MLXXXIX in oppido Bermersheim prope Alzeiam a nobilibus ditissimisque parentibus orta est. Octo annos nata in sororum coenobium prope abbatiam Benedictinam Montis Sancti Disibodi est recepta, ubi anno MCXV vota religiosa nuncupavit. Mortua Iutta de Sponheim anno fere MCXXXVI, Hildegardis in eius locum ut magistra 864 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale suffecta est. Eius spiritalitatis fundamentum Benedictina fuit Regula, quae ad sanctitatis viam spiritalem aequabilitatem atque asceticam moderationem posuit. Propter monacharum auctum numerum, praesertim ipsius ob praestantem effectum, anno ferme MCL monasterium condidit in colle Rupertsberg, prope Bingium, in quod cum viginti sororibus se contulit atque anno MCLXV alterum in oppido Ibingensi, in adversa Rheni ripa, constituit. Utriusque monasterii fuit abbatissa. Intra claustri muros spiritus corporisque bonum curavit sororum, peculiarem in modum vitam communem, cultum et sacram liturgiam colens. Extra studiose dedit operam ut Christiana fides atque pietas roborarentur, Catharorum haeresis inclinationes arcendo, Ecclesiae reformationem per scripta et praedicationem promovendo, disciplinam et cleri vitam in melius vertendam iuvando. Decessorum Nostrorum Hadriani IV et postea Alexandri III rogatu, Hildegardis frugiferum apostolatum egit — quod illis temporibus raro usu venire solebat — quaedam itinera ab anno MCLIX suscipiens, ut vel in publicis plateis et in nonnullis cathedralibus templis concionaretur, ut accidit inter alia Coloniae, Treviris, Leodi, Mogontiaci, Metae, Bambergae, Herbipoli. Alta eius mystica experientia necnon scripta, quoad cultum et spiritalitatem, cum fidelibus tum eminentibus hominibus eiusdem aetatis multum profuerunt, efficaci erga theologiam, naturae rerum scientias ac musicam inducta renovatione. In Hildegarde Bingensi inter doctrinam et cotidianam vitam maxima reperitur congruentia. Quas summopere exercuit virtutes firmiter cum radicibus Bibliorum, liturgiae et patrum eae copulantur, quas sub Regulae Benedicti lumine prudenter perfecit. Suum acre ingenium suasque dotes rerum caelestium intellegendarum cum continuata oboedientia, simplicitate, caritate et hospitalitate coniunxit. Suis compluribus scriptis operam dedit ut tantum divina revelatio demonstraretur atque Deus suo in limpido amore cognosceretur. Hildegardis doctrina tum altitudine rectitudineque eius interpretationum praestat tum novitate eius visionum, quae historiae illius temporis fines excedunt: eius textus qui vera « intellectus caritate » imbuuntur, peculiarem viriditatem et vigorem in contemplando mysterio Sanctissimae Trinitatis, Incarnationis, Ecclesiae, humanitatis, rerum naturae, uti Dei creaturae aestimandae servandaeque, secum ferunt. Morbo aestate anno MCLXXIX correpta, Hildegardis, sororibus circumdata, sanctitatis fama perfusa in monasterio Montis Ruperti apud Bingium die XVII mensis Septembris anno MCLXXIX obiit. Acta Benedicti Pp. XVI 865 Hanc propter famam, quae post mortem increbruit, complura ob miracula etiam eius intercessioni adscripta, Montis Ruperti monachae a Decessore Nostro Gregorio IX petiverunt ut sua mater et magistra in terris glorificaretur. Die XXVII mensis Ianuarii anno MCCXXVIII per Litteras Apostolicas Pontifex quibusdam Moguntinis praelatis munus commisit congruas agendi inquisitiones. Ii circiter quinque annis demandatum offı̀cium compleverunt; itaque die XVI mensis Decembris anno MCCXXXIII processus acta Romam sunt delata, una cum Hildegardis vitae narratione, eius scriptis ac de iis iudicio, quod theologica facultas Parisiensis fecit, quodque summatim Guillelmus Antisiodorensis perstrinxit: « Quae magistrorum sunt, non sunt eorum verba humana, sed divina ». Attamen propter quendam processus defectum, acta ad iudices sunt relata una cum pontificiis litteris in quibus lacunae explendae significabantur. Praeter haec impedimenta, patebant tamen communis sanctitatis Hildegardis agnitio et dilatatio. Eius nomen locorum martyrologiis est inditum atque statim quidam cultus agi est coeptus, quem dioecesanae potestates Moguntinae concesserunt. Deinceps Decessor Noster Ioannes XXII nonnullas indulgentias monasterio Montis Ruperti tribuit, palam referens « festum sanctae Hildegardis »: illud primum fuit documentum pontificium, die XXVI mensis Augusti anno MCCCXXVI confirmatum, quod eam designabat « sanctam ». Dehinc ipsius sanctitas in martyrologiis officialibus semper est denotata. Per rescriptum die XXI mensis Februarii anno MCMXL Venerabilis Dei Servus Pius XII facultatem fecit ut cultus « sanctae Hildegardis virginis », qui primum solummodo ad nonnullas Germaniae Ecclesias attinebat, post proferretur ad totam Nationem. Etiam Decessor Noster beatus Ioannes Paulus II, anno MCMLXXIX, octava interveniente centenaria memoria ab Hildegardis obitu, palam eam appellavit « sanctam ». Nos tandem Ipsi in audientiis generalibus, anno MMX, itidem diximus. Die VI mensis Martii anno MCMLXXIX Venerabilis Frater Noster Iosephus S.R.E. Cardinalis Höffner, Archiepiscopus Metropolita Coloniensis et Conferentiae Episcoporum Reipublicae Foederatae Germaniae Praeses, una cum omnibus eiusdem Conferentiae sodalibus, inter quos etiam Nos, tunc S.R.E. Cardinalis, Archiepiscopus Metropolita Monacensis et Frisingensis, annumerabamur, ad beatum Ioannem Paulum II Supplicationem detulit ut Hildegardis Bingensis Universalis Ecclesiae doctor declararetur. In illa Supplicatione idem Venerabilis Frater Noster Hildegardis orthodoxiam doctrinae extollebat saeculo XII a Decessore Nostro Eugenio III agnitam, necnon eius sanctitatem apud populum usque manentem, praestantiam illius scriptorum 866 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale de theologia, de rerum naturae scientiis naturalibus deque musica. Supplicationi, quam supra diximus, aliae sunt additae, in primis monacharum monasterii Ibingensis, quod eiusdem nomine appellatur. Praeter id quod ad sanctitatem pertinet, postulatio etiam addita est, ut « Doctor Universalis Ecclesiae » declararetur. Itaque, assentientibus Nobis, Congregatio de Causis Sanctorum diligenter « Positionem super Canonizatione et titulo Doctoris Ecclesiae Universalis Hildegardi Bingensi concedendo » paravit. Cum de praeclara theologiae magistra ageretur, facultatem fecimus ut numerus LXXIII Constitutionis Apostolicae « Pastor bonus » praeteriretur. Idem factum est etiam de postulato miraculo ad Canonizationem, cum fama signorum plane esset confirmata, quae Hildegardem usque circumdedit. Haec res felici suffragio a Patribus Cardinalibus Episcopisque, in Sessione plenaria die XX Martii anno MMXII coadunatis, vestigata est, Causam ponente Venerabili Fratre Nostro Angelo S.R.E. Cardinale Amato, Congregationis de Causis Sanctorum Praefecto. In audientia die X mensis Maii anno MMXII idem Venerabilis Frater Noster minutatim Nos de statu quaestionis fecit certiores itemque de suffragiis Patrum, omnibus consentientibus, praedictae Sessionis Plenariae Congregationis de Causis Sanctorum. Itaque omnibus mature perpensis et certa scientia ratam habuimus sententiam eiusdem Congregationis atque statuimus ut cultus dignissimae huic Christi discipulae nunc et in posterum cum tota Ecclesia communicaretur. Itaque ad Dei gloriam, ad exaltationem fidei et vitae christianae incrementum, apostolica Nostra ex auctoritate decernimus Hildegardem Bingensem, monacham professam Ordinis sancti Benedicti, sanctam esse et statuimus ut Sanctorum Catalogo adscribatur ac pia devotione recoli et inter Sanctos Ecclesiae Universalis invocari debeat. Pro certo scimus Nostram deliberationem Canonizationis aequipollentis huius mulieris, sanctitatis vita scientiaque theologica insignis, spiritales fructus in Ecclesia allaturam. Hildegardis enim Dei proposito totam se addixit, quod fidelitate perseverantiaque penitus tenuit, cotidie affirmans Deum eiusque regnum praecipuum obtineri locum. Ex eo quod cum Christo illa devinciebatur, liquidus fuit fons ipsius culturalis fecunditatis, quae aetatem qua vixit collustravit atque requirendae veritatis dialogique cum mundo perenne constituit exemplar. Mulieres potissimum clarum vitae propositum prorsus completum in ea reperire possunt: ad Virginis Mariae imitationem, Hildegardis praestantissima feminarum bona participavit, Acta Benedicti Pp. XVI 867 comitatem, lenitatem, fortitudinem et aequabilitatem, animi serenitatem ac maternam sollicitudinem testans atque peculiariter dans operam vitae ecclesialis corporis Christi. Vicem ac spiritalia ipsius lineamenta contemplantes liquidius altiusque acrem Decessoris Nostri beati Ioannis Pauli II perspicientiam intellegimus, qui in Litteris Apostolicis Mulieris dignitatem diei XV mensis Augusti anno MCMLXXXVIII, de « feminino ingenio » eiusque multiplicibus formis est locutus. Volumus tandem ut haec Nostra deliberatio firma sit, immutabilis et irrevocabilis, atque exoptamus item ut laetanter et gratanter tum ab Ecclesiae pastoribus, tum a fidelibus recipiatur, qui, lumen contemplantes quod ex virtutibus ac spiritali sapientia sanctae Hildegardis manat, et ipsi Dei laudes decantare possint atque in communione cum sanctis Apostolis Petro et Paulo omnibusque caeli incolis alacriter in sanctitatis semita procedere possint. Datum Romae apud S. Petrum, die decimo mensis Maii, anno Domini bismillesimo duodecimo, Pontificatus Nostri octavo. EGO BENEDICTUS Catholicae Ecclesiae Episcopus Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. Loco e Plumbi In Secret. Status tab., n. 200.253 868 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale LITTERAE APOSTOLICAE I Venerabili Dei Servo Stephano Nehmé Beatorum honores decernuntur. BENEDICTUS PP. XVI Ad perpetuam rei memoriam. — « Venite ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Tollite iugum meum super vos et discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Iugum enim meum suave et onus meum leve est » (Mt 11, 28-30). Hac consolatoria et severa Domini Iesu invitatione spiritualis comprehendi potest Venerabilis Servi Dei Stephani Nehmé figura, qui veluti humilis monachus vixit atque ex oratione suam cotidianam constituit vitalitatem. Stephanus Nehmé Bu Heikal, in saeculo: Iosephus, anno MDCCCLXXXIX in parvo vico Libanensi vulgo Lehfed, regionis Jbeil (Caza) est ortus. Ab infantia altiorem in dies quaerebat cum Deo necessitudinem. Iam anno MCMV monasterium Ordinis Libanensis Maronitarum ingredi decrevit atque anno MCMVII sicut monachus conversus perpetua nuncupavit vota. Transiit postea ad alia monasteria, perfecte moderatoribus oboediens. Apud monasterium Sanctae Mariae in Maifuq ab anno MCMVIII ad annum MCMXII moratus est; apud monasterium sancti Antonii in Hub atque apud illud sancti Artemii in Kattara ab anno MCMXXV ad annum MCMXXVIII. Tandem in monasterium missus est Beatae Mariae Virginis a Succursu in Gebeil, antiquitus videlicet Byblos, ubi annis MCMXXX – MCMXXXVIII permansit. Hoc anno in Kfifan reversus est, ibique die XXX mensis Augusti anno MCMXXXVIII, pie in Domino obdormivit. Non obstante varietate monasteriorum, tota eius vita in humili manuali opere acta est, in strictissima observantia monastica, quae nos ad origines religionis christianae conducit, ad periodum Patrum Ecclesiae et monachalis vitae orientalis fundatorum. In Ordine laboravit uti frater in officiis lignarii et coementarii; atque diligenter agris colendis incubuit. Eius dimensio monastica signata est altissima ratione christologica atque impensa votorum observantia ita ut, ad exemplum Christi, exinanitionem assequeretur. Totam vitam monastico Maronitarum more duxit, in quo precatio cordis, simul cum manuum opere et Divina Liturgia, divinam imaginem in nobis Acta Benedicti Pp. XVI 869 restituit, in perfecta similitudine dono Gratiae necnon Spiritus Sancti habitatione in nobis concessa. Biblicam sententiam « Deus me vult » recolens, die ac nocte coram Ipso adstabat, in communione cum Creatore totaque creatione, exemplum illustrium monachorum orientalium sequens, altissimum monachi Maronitae desiderium adimplens: nempe in continua oratione absconditam vitam cum Christo Iesu gerendi. Sanctitatis signorumque fama Episcopum Botryensem Maronitarum induxit ut Causam instrueret Beatificationis. Tristes eventus bellici, tum alterius belli mundialis tum belli civilis in Libano, felicem Causae exitum protraxerunt. Apparata denique Positione, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, die II mensis Martii anno MMVII actus, agnovit Servum Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroicum in modum exercuisse. Eandem sententiam Patres Cardinales et Episcopi edixerunt in Sessione Ordinaria die XVI mensis Octobris anno MMVII congregati. Ideo Nosmet Ipsi Congregationi de Causis Sanctorum facultatem fecimus ut Decretum super virtutibus die XVII mensis Decembris anno MMVII promulgaret. Servatis omnibus iuris legibus, examini subiecta est Congregationis de Causis Sanctorum Inquisitio dioecesana de mira quadam coniecta sanatione. Congressus Medicorum die XIV mensis Februarii anno MMVIII iudicavit eam sub luce scientiae medicae inexplicabilem fuisse. Consultores Theologi, in Congressu Peculiari die XIV mensis Decembris anno MMIX, sanationem intercessioni Venerabilis Servi Dei adscripserunt. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die XVI mensis Martii anno MMX congregati, eam verum miraculum iudicaverunt. Nosmet Ipsi denique Congregationi de Causis Sanctorum facultatem concessimus ut die XXVII mensis Martii anno MMX Decretum super miro promulgaret. Decrevimus deinde ut Beatificationis ritus die XXVII mensis Iunii anno MMX in Kfifan (in Libano) perageretur. Hodie igitur in Kfifan de mandato Nostro Venerabilis Frater Angelus Amato S.D.B., Archiepiscopus titulo Silensis atque Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum adscribimus Venerabilem Servum Dei Stephanum Nehmé: « Nos, vota Suae Beatitudinis Nasrallah Petri S.R.E. Cardinalis Sfeir, Patriarchae Antiocheni Maronitarum, ac Synodi Maronitae multorumque christifı̀delium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Stephanus Nehmé, religiosus professus Ordinis Libanensis Maronitarum, qui vitam monasticam egit in oratione contemplativa opereque manuali 870 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale abscondite expleto atque, famulatus erga fratres spiritu eminens, pauperioribus longa rerum inopia afflictis magnanimiter se dicavit, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum die tricesima Augusti, qua in caelum est natus, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus minime quibuslibet officientibus. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die mensis Iunii, anno Domini MMX, Pontifı̀catus Nostri sexto. XXVII De mandato Summi Pontificis Tharsicius card. Bertone Secretarius Status Loco e Plumbi In Secret. Status tab., n. 135.995 II Venerabili Dei Servae Alfonsae Clerici Beatorum honores decernuntur. BENEDICTUS PP. XVI Ad perpetuam rei memoriam. — « Hic est qui venit per aquam et sanguinem, Iesus Christus; non in aqua solum sed in aqua et in sanguine » (1 Io 5, 6). Christi mors in cruce pro redemptione hominum non est tantummodo eventus historicus praeteriti temporis. Ipse enim cum aqua et sanguine venire pergit, renovans et ad praesentia exsequens suam immolationem in singulis eucharisticis celebrationibus. Hoc mysterium fundamentum est theologicum et apostolicum indicium vocationis, spiritualitatis et missionis Venerabilis Servae Dei Alfonsae Clerici. Inter decem filios primogenita est ex Angelo et Maria Romanò, nata die XIV mensis Februarii anno MDCCCLX, in loco v.d. Lainate (prope Mediolanum). Primam post scholasticam educationem, nomen suum Collegio pro formatione Magistrarum Scholae Primariae dedit, aperto Acta Benedicti Pp. XVI 871 Modiciae anno MDCCCLXXV a Matre Maria Mathilde Bucchi, Fundatrice Sororum a Pretiosissimo Sanguine. Illis in annis educationis et cogitationis, sub moderamine patris Caesaris Maggioni, ex Congregatione Missionariorum Oblatorum de Rho, Alfonsa suam percepit vocationem atque petivit ut in novam posset ingredi Congregationem. Accepto Diplomate gradus superioris, ut iuvamen daret suae frequenti familiae, quattuor per annos in Schola Municipii Lainate docuit, praestituto tamen die ingrediendi in Novitiatum, nempe XV mensis Augusti anno MDCCCLXXXIII. Perpetuis nuncupatis votis, concreditum est ei munus docendi et, postea, moderandi Collegium Modiciae, a multis frequentatum puellis et satis in urbe aestimatum. In Capitulo anno MCMIII consiliaria electa, Venerabilis Serva Dei missionem maximi momenti implevit ut consororibus animum adderet et abrogationem vel scissionem iuvenis Congregationis, ob gravem oeconomicam condicionem, vitaret. Consilium sibi accipiens transeundi ad infantes auribus captos vel infirmos sequendos, fortiter ac sapienter Congregationis charisma defendit, educationem videlicet iuvenum in Schola. Difficultates Congregationis induxerunt eam ut venum daret scholam quandam nuper constructam, et novum Collegium venit in possessionem Municipii ob exiguam taxationem, ita ut sorores secedere debuerint in vetus aedificium vulgo La Pallazzola appellatum. Hic magno abnegationis spiritu opus exercuerunt in perficiendis vestimentis die ac nocte et, paucos per annos, debita solverunt, diligentius oraverunt et sperare coeperunt, animum accipientes a lectione fidei quam soror Alfonsa ex eo eventu reppererat. Voluntas Dei per inopinatam patuit viam: Archiepiscopus Vercellensis, Theodorus Valfré de Bonzo, Sorores a Pretiosissimo Sanguine arcessivit ad Institutum « Providentia », anno MDCCCLX a canonico Salvatore Montagnini conditum ad educationem curandam filiarum Modicianarum aliarumque indigentium. Soror Alfonsa ibi cum duabus consororibus die XX mensis Novembris anno MCMXI illuc pervenit. Agebatur omnino de alio operis gradu: de transitu videlicet ab Instituto pro formandis puellis classis mediae et altae ad Institutum pro educatione technica (opera feminina) pro puellis pauperibus, septuaginta inter VI ad XX aetatis annos. Optime est ingressa ibique quasi XX mansit annos, cum materna agens sollicitudine, nullam rem quaerens et omnia accipiens, optimam nempe alumnarum educationem, unitatem mentis cum veteribus adstantibus cumque Consilio administrationis, concordiam cum Archiepiscopo et sacerdotibus educatoribus. Fons huius harmoniae non tantum ex eius praeparatione paedagogica, verum etiam ex eius constanti oritur attentione ut ponat ante omnia caritatem. 872 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale Admiratione nos afficit extraordinaria testimoniorum congruentia quae in Processu Beatificationis prolata sunt: anni enim quos in Collegio transegerunt iuvenes ob affectum sororis Alfonsae, ob harmoniam ambitus, ob necessitudines cum sociis, ob humanam spiritualemque formationem, erant maxime sereni et maxime uberes in eorum vita. Eius caritas Instituti muros excedebat; ex quo etiamsi numquam Serva Dei exibat, omnes cognoscebant eam, praesertim egentes caritate, corde confusi: inveniebat semper aliquem modum iuvandi omnes qui Instituti ostia pulsabant. Vercellis Serva Dei in necessitudine cum Deo et cum aliis fastigium caritatis pervertit. Hic modus se gerendi singulis diebus nutriebatur celebratione adorationeque eucharistica, etiam ad summam noctem et, ex more humi arte prostrata. Etiamsi singulari instructione theologica careret circa celebrationem mysterii Paschatis Christi, Serva Dei intellexit, iam a prima Communione eucharistica et adoratione, argumentum salvificum Crucis, in Sacramento renovatum. Maxime obsequens exstitit attractivae Dei virtuti, quae in quibusdam paginis eius diarii revelatur: « Sanguis meus impressit in anima tua, in mente, in corde atque in corpore, tutam vitam meam, ita mea pulchritudo totam te induit; cotidie ambula post me, a Praesepio ad Crucem, ab Incarnatione videlicet ad Montem Calvariae »: en perspicua invitatio ad participandam immolationem Illius qui in mysterio eucharistico venire pergit cum aqua et Sanguine, ad homines sanctificandos. Mane diei XIII mensis Ianuarii anno MCMXXX Serva Dei visa est humi penitus provoluta prope suum lectulum. Sequenti die obiit, post meridiem circa horam primam cum dimidia. Notitia statim per Vercellas diffusa est, omnium moventem suscitans et certam fidei affirmationem: « Ecce mulier sancta obiit! ». Sensus fidei populi Dei statim eam sanctam consideravit atque crescens fama sanctitatis Archiepiscopum induxit Vercellensem ut anno MCMLXVI Processum Informativum inciperet de fama sanctitatis et virtutibus in universum Servae Dei, qui validus recognitus est per Decretum Congregationis de Causis Sanctorum die XVIII mensis Novembris anno MCMLXXXVIII editum. Consultores Theologi in Congressu Peculiari die X mensis Februarii anno MMIV primum, ac deinde Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die I mensis Iunii anno MMIV edixerunt Servam Dei virtutes heroicum in modum exercuisse. Die XXII mensis Iunii anno MMIV Decessor Noster rec. mem. Venerabilis Servus Dei Ioannes Paulus II Congregationi de Causis Sanctorum facultatem fecit ut huiusmodi Decretum promulgaret. Servatis omnibus iuris legibus, die XXVII mensis Novembris anno MMVIII, Congressus Medicorum Congregationis de Causis Sanctorum Acta Benedicti Pp. XVI 873 unanimiter iudicavit sanationem domini Nedi Frosini inexplicabilem fuisse sub luce scientiae medicae. Sanatio intercessioni Venerabilis Servae Dei Alfonsae Clerici est adscripta a Consultoribus Theologis in Congressu Peculiari die XXII mensis Aprilis anno Episcopis in Sessione Ordinaria die MMIX XIII atque a Patribus Cardinalibus et mensis Aprilis anno MMIX. Ipsi Congregationi de Causis Sanctorum facultatem fecimus ut die Iulii anno MMX Nosmet I mensis Decretum super miro promulgaret. Decrevimus deinde ut Beatificationis ritus die XXIII mensis Octobris anno MMX Vercellis in Italia perageretur. Hodie igitur Vercellis de mandato Nostro Venerabilis Frater Angelus Amato S.D.B., Archiepiscopus titulo Silensis atque Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum adscribimus Venerabilem Servam Dei Alfonsam Clerici: Nos, vota Fratris Nostri Henrici Masseroni, Archiepiscopi Vercellensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Alfonsa Clerici, religiosa Congregationis Sororum a Pretiosissimo Sanguine Modiciae, quae vitam suam iuvenibus eorumque familiis instituendis dicavit, Beatae nomine in posterum appelletur, eiusque festum die quarta decima mensis Ianuarii, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die mensis Octobris, anno Domini MMX, XXIII Pontificatus Nostri sexto. De mandato Summi Pontificis Tharsicius card. Bertone Secretarius Status Loco e Plumbi In Secret. Status tab., n. 156.779 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 874 HOMILIAE I Ad Episcoporum Synodum aperiendam Ecclesiaeque doctores S. Ioannem a Avila necnon Hildegardam Bingensem renuntiandos.* Venerati Fratelli, cari fratelli e sorelle! Con questa solenne concelebrazione inauguriamo la XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che ha per tema: La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Questa tematica risponde ad un orientamento programmatico per la vita della Chiesa, di tutti i suoi membri, delle famiglie, delle comunità, delle sue istituzioni. E tale prospettiva viene rafforzata dalla coincidenza con l’inizio dell’Anno della fede, che avverrà giovedı̀ prossimo 11 ottobre, nel 50º anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Rivolgo il mio cordiale e riconoscente benvenuto a voi, che siete venuti a formare questa Assemblea sinodale, in particolare al Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi e ai suoi collaboratori. Estendo il mio saluto ai Delegati fraterni delle altre Chiese e Comunità Ecclesiali e a tutti i presenti, invitandoli ad accompagnare nella preghiera quotidiana i lavori che svolgeremo nelle prossime tre settimane. Le Letture bibliche che formano la Liturgia della Parola di questa domenica ci offrono due principali spunti di riflessione: il primo sul matrimonio, che vorrei toccare più avanti; il secondo su Gesù Cristo, che riprendo subito. Non abbiamo il tempo per commentare questo passo della Lettera agli Ebrei, ma dobbiamo, all’inizio di questa Assemblea sinodale, accogliere l’invito a fissare lo sguardo sul Signore Gesù, « coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto ».1 La Parola di Dio ci pone dinanzi al Crocifisso glorioso, cosı̀ che tutta la nostra vita, e in particolare l’impegno di questa Assise sinodale, si svolgano al cospetto di Lui e nella luce del suo mistero. L’evangelizzazione, in ogni tempo e luogo, ha sempre come punto centrale e terminale Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio; 2 e il Crocifisso è per eccellenza il * Die 7 Octobris 2012. 1 2 Eb 2, 9. Cfr Mc 1, 1. Acta Benedicti Pp. XVI 875 segno distintivo di chi annuncia il Vangelo: segno di amore e di pace, appello alla conversione e alla riconciliazione. Noi per primi, venerati Fratelli, teniamo rivolto a Lui lo sguardo del cuore e lasciamoci purificare dalla sua grazia. Ora vorrei brevemente riflettere sulla « nuova evangelizzazione », rapportandola con l’evangelizzazione ordinaria e con la missione ad gentes. La Chiesa esiste per evangelizzare. Fedeli al comando del Signore Gesù Cristo, i suoi discepoli sono andati nel mondo intero per annunciare la Buona Notizia, fondando dappertutto le comunità cristiane. Col tempo, esse sono diventate Chiese ben organizzate con numerosi fedeli. In determinati periodi storici, la divina Provvidenza ha suscitato un rinnovato dinamismo dell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Basti pensare all’evangelizzazione dei popoli anglosassoni e di quelli slavi, o alla trasmissione del Vangelo nel continente americano, e poi alle stagioni missionarie verso i popoli dell’Africa, dell’Asia e dell’Oceania. Su questo sfondo dinamico mi piace anche guardare alle due luminose figure che poc’anzi ho proclamato Dottori della Chiesa: San Giovanni d’Avila e Santa Ildegarda di Bingen. Anche nei nostri tempi lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa un nuovo slancio per annunciare la Buona Notizia, un dinamismo spirituale e pastorale che ha trovato la sua espressione più universale e il suo impulso più autorevole nel Concilio Ecumenico Vaticano II. Tale rinnovato dinamismo dell’evangelizzazione produce un benefico influsso sui due « rami » specifici che da essa si sviluppano, vale a dire, da una parte, la missio ad gentes, cioè l’annuncio del Vangelo a coloro che ancora non conoscono Gesù Cristo e il suo messaggio di salvezza; e, dall’altra parte, la nuova evangelizzazione, orientata principalmente alle persone che, pur essendo battezzate, si sono allontanate dalla Chiesa, e vivono senza fare riferimento alla prassi cristiana. L’Assemblea sinodale che oggi si apre è dedicata a questa nuova evangelizzazione, per favorire in queste persone un nuovo incontro con il Signore, che solo riempie di significato profondo e di pace la nostra esistenza; per favorire la riscoperta della fede, sorgente di Grazia che porta gioia e speranza nella vita personale, familiare e sociale. Ovviamente, tale orientamento particolare non deve diminuire né lo slancio missionario in senso proprio, né l’attività ordinaria di evangelizzazione nelle nostre comunità cristiane. In effetti, i tre aspetti dell’unica realtà di evangelizzazione si completano e fecondano a vicenda. Il tema del matrimonio, propostoci dal Vangelo e dalla prima Lettura, merita a questo proposito un’attenzione speciale. Il messaggio della Parola di Dio si può riassumere nell’espressione contenuta nel Libro della Genesi e Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 876 ripresa da Gesù stesso: « Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne ».3 Che cosa dice oggi a noi questa Parola? Mi sembra che ci inviti a renderci più consapevoli di una realtà già nota ma forse non pienamente valorizzata: che cioè il matrimonio, costituisce in se stesso un Vangelo, una Buona Notizia per il mondo di oggi, in particolare per il mondo scristianizzato. L’unione dell’uomo e della donna, il loro diventare « un’unica carne » nella carità, nell’amore fecondo e indissolubile, è segno che parla di Dio con forza, con una eloquenza che ai nostri giorni è diventata maggiore, perché purtroppo, per diverse cause, il matrimonio, proprio nelle regioni di antica evangelizzazione, sta attraversando una crisi profonda. E non è un caso. Il matrimonio è legato alla fede, non in senso generico. Il matrimonio, come unione d’amore fedele e indissolubile, si fonda sulla grazia che viene dal Dio Uno e Trino, che in Cristo ci ha amati d’amore fedele fino alla Croce. Oggi siamo in grado di cogliere tutta la verità di questa affermazione, per contrasto con la dolorosa realtà di tanti matrimoni che purtroppo finiscono male. C’è un’evidente corrispondenza tra la crisi della fede e la crisi del matrimonio. E, come la Chiesa afferma e testimonia da tempo, il matrimonio è chiamato ad essere non solo oggetto, ma soggetto della nuova evangelizzazione. Questo si verifica già in molte esperienze, legate a comunità e movimenti, ma si sta realizzando sempre più anche nel tessuto delle diocesi e delle parrocchie, come ha dimostrato il recente Incontro Mondiale delle Famiglie. Una delle idee portanti del rinnovato impulso che il Concilio Vaticano II ha dato all’evangelizzazione è quella della chiamata universale alla santità, che in quanto tale riguarda tutti i cristiani.4 I santi sono i veri protagonisti dell’evangelizzazione in tutte le sue espressioni. Essi sono, in particolare, anche i pionieri e i trascinatori della nuova evangelizzazione: con la loro intercessione e con l’esempio della loro vita, attenta alla fantasia dello Spirito Santo, essi mostrano alle persone indifferenti o addirittura ostili la bellezza del Vangelo e della comunione in Cristo, e invitano i credenti, per cosı̀ dire, tiepidi, a vivere con gioia di fede, speranza e carità, a riscoprire il « gusto » della Parola di Dio e dei Sacramenti, in particolare del Pane di vita, l’Eucaristia. Santi e sante fioriscono tra i generosi missionari che annunciano la Buona Notizia ai non cristiani, tradizionalmente nei paesi di missione e attualmente in tutti i luoghi dove vivono persone non cristiane. La santità 3 4 Gen 2, 24; Mc 10, 7-8. Cfr Cost. Lumen gentium, 39-42. Acta Benedicti Pp. XVI 877 non conosce barriere culturali, sociali, politiche, religiose. Il suo linguaggio — quello dell’amore e della verità — è comprensibile per tutti gli uomini di buona volontà e li avvicina a Gesù Cristo, fonte inesauribile di vita nuova. A questo punto, soffermiamoci un momento ad ammirare i due Santi che oggi sono stati aggregati alla eletta schiera dei Dottori della Chiesa. San Giovanni di Avila visse nel secolo XVI. Profondo conoscitore delle Sacre Scritture, era dotato di ardente spirito missionario. Seppe penetrare con singolare profondità i misteri della Redenzione operata da Cristo per l’umanità. Uomo di Dio, univa la preghiera costante all’azione apostolica. Si dedicò alla predicazione e all’incremento della pratica dei Sacramenti, concentrando il suo impegno nel migliorare la formazione dei candidati al sacerdozio, dei religiosi e dei laici, in vista di una feconda riforma della Chiesa. Santa Ildegarda di Bingen, importante figura femminile del secolo XII, ha offerto il suo prezioso contributo per la crescita della Chiesa del suo tempo, valorizzando i doni ricevuti da Dio e mostrandosi donna di vivace intelligenza, profonda sensibilità e riconosciuta autorità spirituale. Il Signore la dotò di spirito profetico e di fervida capacità di discernere i segni dei tempi. Ildegarda nutrı̀ uno spiccato amore per il creato, coltivò la medicina, la poesia e la musica. Soprattutto conservò sempre un grande e fedele amore per Cristo e per la sua Chiesa. Lo sguardo sull’ideale della vita cristiana, espresso nella chiamata alla santità, ci spinge a guardare con umiltà la fragilità di tanti cristiani, anzi il loro peccato, personale e comunitario, che rappresenta un grande ostacolo all’evangelizzazione, e a riconoscere la forza di Dio che, nella fede, incontra la debolezza umana. Pertanto, non si può parlare della nuova evangelizzazione senza una disposizione sincera di conversione. Lasciarsi riconciliare con Dio e con il prossimo 5 è la via maestra della nuova evangelizzazione. Solamente purificati, i cristiani possono ritrovare il legittimo orgoglio della loro dignità di figli di Dio, creati a sua immagine e redenti con il sangue prezioso di Gesù Cristo, e possono sperimentare la sua gioia per condividerla con tutti, con i vicini e con i lontani. Cari fratelli e sorelle, affidiamo a Dio i lavori dell’Assise sinodale nel sentimento vivo della comunione dei Santi, invocando in particolare l’intercessione dei grandi evangelizzatori, tra i quali vogliamo con grande affetto 5 Cfr 2 Cor 5, 20. 878 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale annoverare il Beato Papa Giovanni Paolo II, il cui lungo pontificato è stato anche esempio di nuova evangelizzazione. Ci poniamo sotto la protezione della Beata Vergine Maria, Stella della nuova evangelizzazione. Con lei invochiamo una speciale effusione dello Spirito Santo, che illumini dall’alto l’Assemblea sinodale e la renda fruttuosa per il cammino della Chiesa oggi, nel nostro tempo. Amen. II Anno Fidei ineunte.* Venerati Fratelli, cari fratelli e sorelle! Con grande gioia oggi, a 50 anni dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, diamo inizio all’Anno della fede. Sono lieto di rivolgere il mio saluto a tutti voi, in particolare a Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca di Costantinopoli, e a Sua Grazia Rowan Williams, Arcivescovo di Canterbury. Un pensiero speciale ai Patriarchi e agli Arcivescovi Maggiori delle Chiese Orientali Cattoliche, e ai Presidenti delle Conferenze Episcopali. Per fare memoria del Concilio, che alcuni di noi qui presenti — che saluto con particolare affetto — hanno avuto la grazia di vivere in prima persona, questa celebrazione è stata arricchita di alcuni segni specifici: la processione iniziale, che ha voluto richiamare quella memorabile dei Padri conciliari quando entrarono solennemente in questa Basilica; l’intronizzazione dell’Evangeliario, copia di quello utilizzato durante il Concilio; la consegna dei sette Messaggi finali del Concilio e quella del Catechismo della Chiesa Cattolica, che farò al termine, prima della Benedizione. Questi segni non ci fanno solo ricordare, ma ci offrono anche la prospettiva per andare oltre la commemorazione. Ci invitano ad entrare più profondamente nel movimento spirituale che ha caratterizzato il Vaticano II, per farlo nostro e portarlo avanti nel suo vero senso. E questo senso è stato ed è tuttora la fede in Cristo, la fede apostolica, animata dalla spinta interiore a comunicare Cristo ad ogni uomo e a tutti gli uomini nel pellegrinare della Chiesa sulle vie della storia. * Die 11 Octobris 2012. Acta Benedicti Pp. XVI 879 L’Anno della fede che oggi inauguriamo è legato coerentemente a tutto il cammino della Chiesa negli ultimi 50 anni: dal Concilio, attraverso il Magistero del Servo di Dio Paolo VI, il quale indisse un « Anno della fede » nel 1967, fino al Grande Giubileo del 2000, con il quale il Beato Giovanni Paolo II ha riproposto all’intera umanità Gesù Cristo quale unico Salvatore, ieri, oggi e sempre. Tra questi due Pontefici, Paolo VI e Giovanni Paolo II, c’è stata una profonda e piena convergenza proprio su Cristo quale centro del cosmo e della storia, e sull’ansia apostolica di annunciarlo al mondo. Gesù è il centro della fede cristiana. Il cristiano crede in Dio mediante Gesù Cristo, che ne ha rivelato il volto. Egli è il compimento delle Scritture e il loro interprete definitivo. Gesù Cristo non è soltanto oggetto della fede, ma, come dice la Lettera agli Ebrei, è « colui che dà origine alla fede e la porta a compimento ».1 Il Vangelo di oggi ci dice che Gesù Cristo, consacrato dal Padre nello Spirito Santo, è il vero e perenne soggetto dell’evangelizzazione. « Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio ».2 Questa missione di Cristo, questo suo movimento continua nello spazio e nel tempo, attraversa i secoli e i continenti. È un movimento che parte dal Padre e, con la forza dello Spirito, va a portare il lieto annuncio ai poveri di ogni tempo – poveri in senso materiale e spirituale. La Chiesa è lo strumento primo e necessario di questa opera di Cristo, perché è a Lui unita come il corpo al capo. « Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi ».3 Cosı̀ disse il Risorto ai discepoli, e soffiando su di loro aggiunse: « Ricevete lo Spirito Santo ».4 È Dio il principale soggetto dell’evangelizzazione del mondo, mediante Gesù Cristo; ma Cristo stesso ha voluto trasmettere alla Chiesa la propria missione, e lo ha fatto e continua a farlo sino alla fine dei tempi infondendo lo Spirito Santo nei discepoli, quello stesso Spirito che si posò su di Lui e rimase in Lui per tutta la vita terrena, dandogli la forza di « proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista », di « rimettere in libertà gli oppressi » e di « proclamare l’anno di grazia del Signore ».5 Il Concilio Vaticano II non ha voluto mettere a tema la fede in un documento specifico. E tuttavia, esso è stato interamente animato dalla consape1 2 3 4 5 12, 2. Lc 4, 18. Gv 20, 21. v. 22. Lc 4, 18-19. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 880 volezza e dal desiderio di doversi, per cosı̀ dire, immergere nuovamente nel mistero cristiano, per poterlo riproporre efficacemente all’uomo contemporaneo. Al riguardo, cosı̀ si esprimeva il Servo di Dio Paolo VI due anni dopo la conclusione dell’Assise conciliare: « Se il Concilio non tratta espressamente della fede, ne parla ad ogni pagina, ne riconosce il carattere vitale e soprannaturale, la suppone integra e forte, e costruisce su di essa le sue dottrine. Basterebbe ricordare [alcune] affermazioni conciliari (...) per rendersi conto dell’essenziale importanza che il Concilio, coerente con la tradizione dottrinale della Chiesa, attribuisce alla fede, alla vera fede, quella che ha per sorgente Cristo e per canale il magistero della Chiesa ».6 Cosı̀ Paolo VI nel ’67. Ma dobbiamo ora risalire a colui che convocò il Concilio Vaticano II e che lo inaugurò: il Beato Giovanni XXIII. Nel Discorso di apertura, egli presentò il fine principale del Concilio in questi termini: « Questo massimamente riguarda il Concilio Ecumenico: che il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito ed insegnato in forma più efficace. (...) Lo scopo principale di questo Concilio non è, quindi, la discussione di questo o quel tema della dottrina... Per questo non occorreva un Concilio... È necessario che questa dottrina certa ed immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo ».7 Cosı̀ Papa Giovanni nell’inaugurazione del Concilio. Alla luce di queste parole, si comprende quello che io stesso allora ho avuto modo di sperimentare: durante il Concilio vi era una tensione commovente nei confronti del comune compito di far risplendere la verità e la bellezza della fede nell’oggi del nostro tempo, senza sacrificarla alle esigenze del presente né tenerla legata al passato: nella fede risuona l’eterno presente di Dio, che trascende il tempo e tuttavia può essere accolto da noi solamente nel nostro irripetibile oggi. Perciò ritengo che la cosa più importante, specialmente in una ricorrenza significativa come l’attuale, sia ravvivare in tutta la Chiesa quella positiva tensione, quell’anelito a riannunciare Cristo all’uomo contemporaneo. Ma affinché questa spinta interiore alla nuova evangelizzazione non rimanga soltanto ideale e non pecchi di confusione, occorre che essa si appoggi ad una base concreta e precisa, e questa base sono i documenti del Concilio Vaticano II, nei quali essa ha trovato espressione. Per questo ho più volte insistito sulla necessità di ritornare, per cosı̀ dire, alla « lettera » del Concilio — cioè ai suoi testi — per trovarne l’autentico spirito, e ho ripetuto 6 7 Catechesi nell’Udienza generale dell’8 marzo 1967. AAS 54 [1962], 790. 791-792. Acta Benedicti Pp. XVI 881 che la vera eredità del Vaticano II si trova in essi. Il riferimento ai documenti mette al riparo dagli estremi di nostalgie anacronistiche e di corse in avanti, e consente di cogliere la novità nella continuità. Il Concilio non ha escogitato nulla di nuovo come materia di fede, né ha voluto sostituire quanto è antico. Piuttosto si è preoccupato di far sı̀ che la medesima fede continui ad essere vissuta nell’oggi, continui ad essere una fede viva in un mondo in cambiamento. Se ci poniamo in sintonia con l’impostazione autentica, che il Beato Giovanni XXIII volle dare al Vaticano II, noi potremo attualizzarla lungo questo Anno della fede, all’interno dell’unico cammino della Chiesa che continuamente vuole approfondire il bagaglio della fede che Cristo le ha affidato. I Padri conciliari volevano ripresentare la fede in modo efficace; e se si aprirono con fiducia al dialogo con il mondo moderno è proprio perché erano sicuri della loro fede, della salda roccia su cui poggiavano. Invece, negli anni seguenti, molti hanno accolto senza discernimento la mentalità dominante, mettendo in discussione le basi stesse del depositum fidei, che purtroppo non sentivano più come proprie nella loro verità. Se oggi la Chiesa propone un nuovo Anno della fede e la nuova evangelizzazione, non è per onorare una ricorrenza, ma perché ce n’è bisogno, ancor più che 50 anni fa! E la risposta da dare a questo bisogno è la stessa voluta dai Papi e dai Padri del Concilio e contenuta nei suoi documenti. Anche l’iniziativa di creare un Pontificio Consiglio destinato alla promozione della nuova evangelizzazione, che ringrazio dello speciale impegno per l’Anno della fede, rientra in questa prospettiva. In questi decenni è avanzata una « desertificazione » spirituale. Che cosa significasse una vita, un mondo senza Dio, al tempo del Concilio lo si poteva già sapere da alcune pagine tragiche della storia, ma ora purtroppo lo vediamo ogni giorno intorno a noi. È il vuoto che si è diffuso. Ma è proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e donne. Nel deserto si riscopre il valore di ciò che è essenziale per vivere; cosı̀ nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso espressi in forma implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indicano la via verso la Terra promessa e cosı̀ tengono desta la speranza. La fede vissuta apre il cuore alla Grazia di Dio che libera dal pessimismo. Oggi più che mai evangelizzare vuol dire testimoniare una vita nuova, trasformata da Dio, e cosı̀ indicare la strada. La prima Lettura ci Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 882 ha parlato della sapienza del viaggiatore: 8 il viaggio è metafora della vita, e il sapiente viaggiatore è colui che ha appreso l’arte di vivere e la può condividere con i fratelli — come avviene ai pellegrini lungo il Cammino di Santiago, o sulle altre Vie che non a caso sono tornate in auge in questi anni. Come mai tante persone oggi sentono il bisogno di fare questi cammini? Non è forse perché qui trovano, o almeno intuiscono il senso del nostro essere al mondo? Ecco allora come possiamo raffigurare questo Anno della fede: un pellegrinaggio nei deserti del mondo contemporaneo, in cui portare con sé solo ciò che è essenziale: non bastone, né sacca, né pane, né denaro, non due tuniche — come dice il Signore agli Apostoli inviandoli in missione,9 ma il Vangelo e la fede della Chiesa, di cui i documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II sono luminosa espressione, come pure lo è il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato 20 anni or sono. Venerati e cari Fratelli, l’11 ottobre 1962 si celebrava la festa di Maria Santissima Madre di Dio. A Lei affidiamo l’Anno della fede, come ho fatto una settimana fa recandomi pellegrino a Loreto. La Vergine Maria brilli sempre come stella sul cammino della nuova evangelizzazione. Ci aiuti a mettere in pratica l’esortazione dell’apostolo Paolo: « La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda... E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre ».10 Amen. 8 9 10 Cfr Sir 34, 9-13. Cfr Lc 9, 3. Col 3, 16-17. Acta Benedicti Pp. XVI 883 III In Canonizatione beatorum Iacobi Berthieu, Petri Calungsod, Ioannis Baptistae Piamarta, Mariae a Monte Carmelo Sallés y Barangueras, Mariae Annae Cope, Catharinae Tekakwitha, Annae Schäffer.* Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.1 Venerati Fratelli, cari fratelli e sorelle! Oggi la Chiesa ascolta ancora una volta queste parole di Gesù, pronunciate durante il cammino verso Gerusalemme, dove si doveva compiere il suo mistero di passione, morte e risurrezione. Sono parole che contengono il senso della missione di Cristo sulla terra, segnata dalla sua immolazione, dalla sua donazione totale. In questa terza domenica di ottobre, nella quale si celebra la Giornata Missionaria Mondiale, la Chiesa le ascolta con particolare intensità e ravviva la consapevolezza di essere tutta intera in perenne stato di servizio all’uomo e al Vangelo, come Colui che ha offerto se stesso fino al sacrificio della vita. Rivolgo il mio saluto cordiale a tutti voi, che riempite Piazza San Pietro, in particolare le Delegazioni ufficiali e i pellegrini venuti per festeggiare i sette nuovi Santi. Saluto con affetto i Cardinali e i Vescovi che in questi giorni stanno partecipando all’Assemblea sinodale sulla Nuova Evangelizzazione. È felice la coincidenza tra questa Assise e la Giornata Missionaria; e la Parola di Dio che abbiamo ascoltato risulta illuminante per entrambe. Essa mostra lo stile dell’evangelizzatore, chiamato a testimoniare ed annunciare il messaggio cristiano conformandosi a Gesù Cristo, seguendo la sua stessa vita. Questo vale sia per la missione ad gentes, sia per la nuova evangelizzazione nelle regioni di antica cristianità. Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.2 * Die 21 Octobris 2012. 1 2 Cfr Mc 10, 45. Ibid. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 884 Queste parole hanno costituito il programma di vita dei sette Beati che oggi la Chiesa iscrive solennemente nella gloriosa schiera dei Santi. Con eroico coraggio essi hanno speso la loro esistenza nella totale consacrazione a Dio e nel generoso servizio ai fratelli. Sono figli e figlie della Chiesa, che hanno scelto la vita del servizio seguendo il Signore. La santità nella Chiesa ha sempre la sua sorgente nel mistero della Redenzione, che viene prefigurato dal profeta Isaia nella prima Lettura: il Servo del Signore è il Giusto che « giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità »; 3 questo Servo è Gesù Cristo, crocifisso, risorto e vivo nella gloria. L’odierna canonizzazione costituisce un’eloquente conferma di tale misteriosa realtà salvifica. La tenace professione di fede di questi sette generosi discepoli di Cristo, la loro conformazione al Figlio dell’Uomo risplende oggi in tutta la Chiesa. Jacques Berthieu, né en 1838, en France, fut très tôt passionné de JésusChrist. Durant son ministère de paroisse, il eut le désir ardent de sauver les âmes. Devenu jésuite, il voulait parcourir le monde pour la gloire de Dieu. Pasteur infatigable dans l’ı̂le Sainte Marie puis à Madagascar, il lutta contre l’injustice, tout en soulageant les pauvres et les malades. Les Malgaches le considéraient comme un prêtre venu du ciel, disant: Vous êtes notre “père et mère” ! Il se fit tout à tous, puisant dans la prière et dans l’amour du Cœur de Jésus la force humaine et sacerdotale d’aller jusqu’au martyre en 1896. Il mourut en disant: “Je préfère mourir plutôt que renoncer à ma foi”. Chers amis, que la vie de cet évangélisateur soit un encouragement et un modèle pour les prêtres, afin qu’ils soient des hommes de Dieu comme lui! Que son exemple aide les nombreux chrétiens persécutés aujourd’hui à cause de leur foi! Puisse en cette Année de la foi, son intercession porter des fruits pour Madagascar et le continent africain! Que Dieu bénisse le peuple malgache! Pedro Calungsod was born around the year 1654, in the Visayas region of the Philippines. His love for Christ inspired him to train as a catechist with the Jesuit missionaries there. In 1668, along with other young catechists, he accompanied Father Diego Luis de San Vitores to the Marianas Islands in order to evangelize the Chamorro people. Life there was hard and the missionaries faced persecution arising from envy and slander. Pedro, however, displayed deep faith and charity and continued to catechize his many converts, giving witness to Christ by a life of purity and dedication 3 Is 53, 11. Acta Benedicti Pp. XVI 885 to the Gospel. Uppermost was his desire to win souls for Christ, and this made him resolute in accepting martyrdom. He died on 2 April 1672. Witnesses record that Pedro could have fled for safety but chose to stay at Father Diego’s side. The priest was able to give Pedro absolution before he himself was killed. May the example and courageous witness of Pedro Calungsod inspire the dear people of the Philippines to announce the Kingdom bravely and to win souls for God! Giovanni Battista Piamarta, sacerdote della diocesi di Brescia, fu un grande apostolo della carità e della gioventù. Avvertiva l’esigenza di una presenza culturale e sociale del cattolicesimo nel mondo moderno, pertanto si dedicò all’elevazione cristiana, morale e professionale delle nuove generazioni con la sua illuminata carica di umanità e di bontà. Animato da fiducia incrollabile nella Divina Provvidenza e da profondo spirito di sacrificio, affrontò difficoltà e fatiche per dare vita a diverse opere apostoliche, tra le quali: l’Istituto degli Artigianelli, l’Editrice Queriniana, la Congregazione maschile della Santa Famiglia di Nazareth e la Congregazione delle Umili Serve del Signore. Il segreto della sua intensa ed operosa vita sta nelle lunghe ore che egli dedicava alla preghiera. Quando era oberato di lavoro, aumentava il tempo per l’incontro, cuore a cuore, con il Signore. Preferiva le soste davanti al santissimo Sacramento, meditando la passione, morte e risurrezione di Cristo, per attingere forza spirituale e ripartire alla conquista del cuore della gente, specie dei giovani, per ricondurli alle sorgenti della vita con sempre nuove iniziative pastorali. « Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti ». Con estas palabras, la liturgia nos invita a hacer nuestro este himno al Dios creador y providente, aceptando su plan en nuestras vidas. Ası́ lo hizo Santa Marı́a del Carmelo Sallés y Barangueras, religiosa nacida en Vic, España, en mil ochocientos cuarenta y ocho. Ella, viendo colmada su esperanza, después de muchos avatares, al contemplar el progreso de la Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, que habı́a fundado en mil ochocientos noventa y dos, pudo cantar junto a la Madre de Dios: « Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación ». Su obra educativa, confiada a la Virgen Inmaculada, sigue dando abundantes frutos entre la juventud a través de la entrega generosa de sus hijas, que como ella se encomiendan al Dios que todo lo puede. 886 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale I now turn to Marianne Cope, born in 1838 in Heppenheim, Germany. Only one year old when taken to the United States, in 1862 she entered the Third Order Regular of Saint Francis at Syracuse, New York. Later, as Superior General of her congregation, Mother Marianne willingly embraced a call to care for the lepers of Hawaii after many others had refused. She personally went, with six of her fellow sisters, to manage a hospital on Oahu, later founding Malulani Hospital on Maui and opening a home for girls whose parents were lepers. Five years after that she accepted the invitation to open a home for women and girls on the island of Molokai itself, bravely going there herself and effectively ending her contact with the outside world. There she looked after Father Damien, already famous for his heroic work among the lepers, nursed him as he died and took over his work among male lepers. At a time when little could be done for those suffering from this terrible disease, Marianne Cope showed the highest love, courage and enthusiasm. She is a shining and energetic example of the best of the tradition of Catholic nursing sisters and of the spirit of her beloved Saint Francis. Kateri Tekakwitha was born in today’s New York state in 1656 to a Mohawk father and a Christian Algonquin mother who gave to her a sense of the living God. She was baptized at twenty years of age and, to escape persecution, she took refuge in Saint Francis Xavier Mission near Montreal. There she worked, faithful to the traditions of her people, although renouncing their religious convictions until her death at the age of twenty-four. Leading a simple life, Kateri remained faithful to her love for Jesus, to prayer and to daily Mass. Her greatest wish was to know and to do what pleased God. Kateri nous impressionne par l’action de la grâce dans sa vie en l’absence de soutiens extérieurs, et par son courage dans sa vocation si particulière dans sa culture. En elle, foi et culture s’enrichissent mutuellement! Que son exemple nous aide à vivre là où nous sommes, sans renier qui nous sommes, en aimant Jésus! Sainte Kateri, protectrice du Canada et première sainte amérindienne, nous te confions le renouveau de la foi dans les premières nations et dans toute l’Amérique du Nord! Que Dieu bénisse les premières nations! Anna Schäffer aus Mindelstetten wollte als Jugendliche in einen Missionsorden eintreten. Da sie aus einfachen Verhältnissen stammte, versuchte sie die nötige Aussteuer für die Aufnahme ins Kloster als Dienstmagd zu ver- Acta Benedicti Pp. XVI 887 dienen. In dieser Stellung erlitt sie einen schweren Unfall mit unheilbaren Verbrennungen an den Beinen, der sie für ihr ganzes weiteres Leben ans Bett fesselte. So wurde ihr das Krankenlager zur Klosterzelle und das Leiden zum Missionsdienst. Sie haderte zunächst mit ihrem Schicksal, verstand ihre Situation dann aber als einen liebevollen Ruf des Gekreuzigten in seine Nachfolge. Gestärkt durch die tägliche Kommunion wurde sie zu einer unermüdlichen Fürsprecherin im Gebet und zu einem Spiegel der Liebe Gottes für viele Ratsuchende. Ihr Apostolat des Betens und des Leidens, des Opferns und des Sühnens sei den Gläubigen in ihrer Heimat ein leuchtendes Vorbild, ihre Fürbitte stärke die christliche Hospizbewegung in ihrem segensreichen Wirken. Cari fratelli e sorelle! Questi nuovi Santi, diversi per origine, lingua, nazione e condizione sociale, sono uniti con l’intero Popolo di Dio nel mistero di salvezza di Cristo, il Redentore. Insieme a loro, anche noi qui riuniti con i Padri sinodali venuti da ogni parte del mondo, con le parole del Salmo proclamiamo al Signore che « egli è nostro aiuto e nostro scudo », e lo invochiamo: « Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo ».4 Possa la testimonianza dei nuovi Santi, della loro vita generosamente offerta per amore di Cristo, parlare oggi a tutta la Chiesa, e la loro intercessione possa rafforzarla e sostenerla nella sua missione di annunciare il Vangelo al mondo intero. 4 Sal 32, 20-22. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 888 IV In Conclusione XIII Coetus Generalis Ordinarii Synodi Episcoporum.* Venerati Fratelli, illustri Signori e Signore, cari fratelli e sorelle! Il miracolo della guarigione del cieco Bartimeo ha una posizione rilevante nella struttura del Vangelo di Marco. È collocato infatti alla fine della sezione che viene chiamata « viaggio a Gerusalemme », cioè l’ultimo pellegrinaggio di Gesù alla Città santa, per la Pasqua in cui Egli sa che lo attendono la passione, la morte e la risurrezione. Per salire a Gerusalemme dalla valle del Giordano, Gesù passa da Gerico, e l’incontro con Bartimeo avviene all’uscita dalla città, « mentre — annota l’evangelista — Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla »,1 quella folla che, di lı̀ a poco, acclamerà Gesù come Messia nel suo ingresso in Gerusalemme. Proprio lungo la strada stava seduto a mendicare Bartimeo, il cui nome significa « figlio di Timeo », come dice lo stesso evangelista. Tutto il Vangelo di Marco è un itinerario di fede, che si sviluppa gradualmente alla scuola di Gesù. I discepoli sono i primi attori di questo percorso di scoperta, ma vi sono anche altri personaggi che occupano un ruolo importante, e Bartimeo è uno di questi. La sua è l’ultima guarigione prodigiosa che Gesù compie prima della sua passione, e non a caso è quella di un cieco, una persona cioè i cui occhi hanno perso la luce. Sappiamo anche da altri testi che la condizione di cecità ha un significato pregnante nei Vangeli. Rappresenta l’uomo che ha bisogno della luce di Dio, la luce della fede, per conoscere veramente la realtà e camminare nella via della vita. Essenziale è riconoscersi ciechi, bisognosi di questa luce, altrimenti si rimane ciechi per sempre.2 Bartimeo, dunque, in quel punto strategico del racconto di Marco, è presentato come modello. Egli non è cieco dalla nascita, ma ha perso la vista: è l’uomo che ha perso la luce e ne è consapevole, ma non ha perso la speranza, sa cogliere la possibilità di incontro con Gesù e si affida a Lui per essere guarito. Infatti, quando sente che il Maestro passa sulla sua strada, grida: * Die 28 Octobris 2012. 1 2 10, 46. Cfr Gv 9, 39-41. Acta Benedicti Pp. XVI 889 « Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! »,3 e lo ripete con forza.4 E quando Gesù lo chiama e gli chiede che cosa vuole da Lui, risponde: « Rabbunı̀, che io veda di nuovo! ».5 Bartimeo rappresenta l’uomo che riconosce il proprio male e grida al Signore, fiducioso di essere sanato. La sua invocazione, semplice e sincera, è esemplare, e infatti — come quella del pubblicano al tempio: « O Dio, abbi pietà di me peccatore » 6 — è entrata nella tradizione della preghiera cristiana. Nell’incontro con Cristo, vissuto con fede, Bartimeo riacquista la luce che aveva perduto, e con essa la pienezza della propria dignità: si rialza in piedi e riprende il cammino, che da quel momento ha una guida, Gesù, e una strada, la stessa che Gesù percorre. L’evangelista non ci dirà più nulla di Bartimeo, ma in lui ci presenta chi è il discepolo: colui che, con la luce della fede, segue Gesù « lungo la strada ».7 Sant’Agostino, in uno dei suoi scritti, fa sulla figura di Bartimeo un’osservazione molto particolare, che può essere interessante e significativa anche oggi per noi. Il Santo Vescovo di Ippona riflette sul fatto che, in questo caso, Marco riporti il nome non solo della persona che viene guarita, ma anche del padre, e giunge alla conclusione che « Bartimeo, figlio di Timeo, era un personaggio decaduto da prosperità molto grande, e la sua condizione di miseria doveva essere universalmente nota e di pubblico dominio in quanto non era soltanto cieco ma un mendicante che sedeva lungo la strada. Per questo motivo Marco volle ricordare lui solo, perché l’avere egli ricuperato la vista conferı̀ al miracolo tanta risonanza quanto era grande la fama della sventura capitata al cieco ».8 Cosı̀ Sant’Agostino. Questa interpretazione, che Bartimeo sia una persona decaduta da una condizione di « grande prosperità », ci fa pensare; ci invita a riflettere sul fatto che ci sono ricchezze preziose per la nostra vita che possiamo perdere, e che non sono materiali. In questa prospettiva, Bartimeo potrebbe rappresentare quanti vivono in regioni di antica evangelizzazione, dove la luce della fede si è affievolita, e si sono allontanati da Dio, non lo ritengono più rilevante per la vita: persone che perciò hanno perso una grande ricchezza, sono « decadute » da un’alta dignità — non quella economica o di potere terreno, ma quella cristiana —, hanno perso l’orientamento sicuro e solido della vita e sono 3 4 5 6 7 8 Mc 10, 47. v. 48. v. 51. Lc 18, 13. v. 52. Il consenso degli evangelisti, 2, 65, 125: PL 34, 1138. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 890 diventati, spesso inconsciamente, mendicanti del senso dell’esistenza. Sono le tante persone che hanno bisogno di una nuova evangelizzazione, cioè di un nuovo incontro con Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio,9 che può aprire nuovamente i loro occhi e insegnare loro la strada. È significativo che, mentre concludiamo l’Assemblea sinodale sulla Nuova Evangelizzazione, la Liturgia ci proponga il Vangelo di Bartimeo. Questa Parola di Dio ha qualcosa da dire in modo particolare a noi, che in questi giorni ci siamo confrontati sull’urgenza di annunciare nuovamente Cristo là dove la luce della fede si è indebolita, là dove il fuoco di Dio è come un fuoco di brace, che chiede di essere ravvivato, perché sia fiamma viva che dà luce e calore a tutta la casa. La nuova evangelizzazione riguarda tutta la vita della Chiesa. Essa si riferisce, in primo luogo, alla pastorale ordinaria che deve essere maggiormente animata dal fuoco dello Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli che regolarmente frequentano la Comunità e che si radunano nel giorno del Signore per nutrirsi della sua Parola e del Pane di vita eterna. Vorrei qui sottolineare tre linee pastorali emerse dal Sinodo. La prima riguarda i Sacramenti dell’iniziazione cristiana. È stata riaffermata l’esigenza di accompagnare con un’appropriata catechesi la preparazione al Battesimo, alla Cresima e all’Eucaristia. È stata pure ribadita l’importanza della Penitenza, sacramento della misericordia di Dio. Attraverso questo itinerario sacramentale passa la chiamata del Signore alla santità, rivolta a tutti i cristiani. Infatti, è stato più volte ripetuto che i veri protagonisti della nuova evangelizzazione sono i santi: essi parlano un linguaggio a tutti comprensibile con l’esempio della vita e con le opere della carità. In secondo luogo, la nuova evangelizzazione è essenzialmente connessa con la missione ad gentes. La Chiesa ha il compito di evangelizzare, di annunciare il Messaggio di salvezza agli uomini che tuttora non conoscono Gesù Cristo. Anche nel corso delle riflessioni sinodali è stato sottolineato che esistono tanti ambienti in Africa, in Asia e in Oceania i cui abitanti aspettano con viva attesa, talvolta senza esserne pienamente coscienti, il primo annuncio del Vangelo. Pertanto occorre pregare lo Spirito Santo affinché susciti nella Chiesa un rinnovato dinamismo missionario i cui protagonisti siano, in modo speciale, gli operatori pastorali e i fedeli laici. La globalizzazione ha causato un notevole spostamento di popolazioni; pertanto, il primo annuncio si impone anche nei Paesi di antica evangelizzazione. Tutti gli uomini hanno 9 Cfr Mc 1, 1. Acta Benedicti Pp. XVI 891 il diritto di conoscere Gesù Cristo e il suo Vangelo; e a ciò corrisponde il dovere dei cristiani, di tutti i cristiani — sacerdoti, religiosi e laici —, di annunciare la Buona Notizia. Un terzo aspetto riguarda le persone battezzate che però non vivono le esigenze del Battesimo. Nel corso dei lavori sinodali è stato messo in luce che queste persone si trovano in tutti i continenti, specialmente nei Paesi più secolarizzati. La Chiesa ha un’attenzione particolare verso di loro, affinché incontrino nuovamente Gesù Cristo, riscoprano la gioia della fede e ritornino alla pratica religiosa nella comunità dei fedeli. Oltre ai metodi pastorali tradizionali, sempre validi, la Chiesa cerca di adoperare anche metodi nuovi, curando pure nuovi linguaggi, appropriati alle differenti culture del mondo, proponendo la verità di Cristo con un atteggiamento di dialogo e di amicizia che ha fondamento in Dio che è Amore. In varie parti del mondo, la Chiesa ha già intrapreso tale cammino di creatività pastorale, per avvicinare le persone allontanate o in ricerca del senso della vita, della felicità e, in definitiva, di Dio. Ricordiamo alcune importanti missioni cittadine, il « Cortile dei gentili », la missione continentale, e cosı̀ via. Non c’è dubbio che il Signore, Buon Pastore, benedirà abbondantemente tali sforzi che provengono dallo zelo per la sua Persona e per il suo Vangelo. Cari fratelli e sorelle, Bartimeo, avuta di nuovo la vista da Gesù, si aggiunse alla schiera dei discepoli, tra i quali sicuramente ve n’erano altri che, come lui, erano stati guariti dal Maestro. Cosı̀ sono i nuovi evangelizzatori: persone che hanno fatto l’esperienza di essere risanati da Dio, mediante Gesù Cristo. E la loro caratteristica è una gioia del cuore, che dice con il Salmista: « Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia ».10 Anche noi, oggi, ci rivolgiamo al Signore Gesù, Redemptor hominis e Lumen gentium, con gioiosa riconoscenza, facendo nostra una preghiera di San Clemente di Alessandria: « Fino ad ora ho errato nella speranza di trovare Dio, ma poiché tu mi illumini, o Signore, trovo Dio per mezzo di te, e ricevo il Padre da te, divengo tuo coerede, poiché non ti sei vergognato di avermi per fratello. Cancelliamo, dunque, cancelliamo l’oblio della verità, l’ignoranza: e rimuovendo le tenebre che ci impediscono la vista come nebbia per gli occhi, contempliamo il vero Dio...; giacché una luce dal cielo brillò su di noi sepolti nelle tenebre e prigionieri dell’ombra di morte, [una luce] più pura del sole, più dolce della vita di quaggiù ».11 Amen. 10 11 Sal 125, 3. Protrettico, 113, 2 – 114, 1. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 892 V Occasione quingentesimae anniversariae memoriae inaugurationis camerae Sacelli Sixtini.* Venerati Fratelli, cari fratelli e sorelle! In questa liturgia dei Primi Vespri della solennità di tutti i Santi, noi commemoriamo l’atto con cui, 500 anni or sono, il Papa Giulio II inaugurò l’affresco della volta di questa Cappella Sistina. Ringrazio il Cardinale Bertello per le parole che mi ha rivolto e saluto cordialmente tutti i presenti. Perché ricordare tale evento storico-artistico in una celebrazione liturgica? Anzitutto perché la Sistina è, per sua natura, un’aula liturgica, è la Cappella magna del Palazzo Apostolico Vaticano. Inoltre, perché le opere artistiche che la decorano, in particolare i cicli di affreschi, trovano nella liturgia, per cosı̀ dire, il loro ambiente vitale, il contesto in cui esprimono al meglio tutta la loro bellezza, tutta la ricchezza e la pregnanza del loro significato. È come se, durante l’azione liturgica, tutta questa sinfonia di figure prendesse vita, in senso certamente spirituale, ma inseparabilmente anche estetico, perché la percezione della forma artistica è un atto tipicamente umano e, come tale, coinvolge i sensi e lo spirito. In poche parole: la Cappella Sistina, contemplata in preghiera, è ancora più bella, più autentica; si rivela in tutta la sua ricchezza. Qui tutto vive, tutto risuona a contatto con la Parola di Dio. Abbiamo ascoltato il passo della Lettera agli Ebrei: « Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all’adunanza festosa... ».1 L’Autore si rivolge ai cristiani e spiega che per loro si sono realizzate le promesse dell’Antica Alleanza: una festa di comunione che ha per centro Dio, e Gesù, l’Agnello immolato e risorto.2 Tutta questa dinamica di promessa e compimento noi l’abbiamo qui rappresentata negli affreschi delle pareti lunghe, opera dei grandi pittori umbri e toscani della seconda metà del Quattrocento. E quando il testo biblico prosegue dicendo * Die 31 Octobris 2012. 1 2 12, 22-23. Cfr vv. 23-24. Acta Benedicti Pp. XVI 893 che noi ci siamo accostati « all’assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione »,3 il nostro sguardo si leva al Giudizio finale michelangiolesco, dove lo sfondo azzurro del cielo, richiamato nel manto della Vergine Maria, dona luce di speranza all’intera visione, assai drammatica. « Christe, redemptor omnium, / conserva tuos famulos, / beatæ semper Virginis / placatus sanctis precibus » — canta la prima strofa dell’Inno latino di questi Vespri. Ed è proprio ciò che noi vediamo: Cristo redentore al centro, coronato dai suoi Santi, e accanto a Lui Maria, in atto di supplice intercessione, quasi a voler mitigare il tremendo giudizio. Ma stasera la nostra attenzione va principalmente al grande affresco della volta, che Michelangelo, per incarico di Giulio II, realizzò in circa quattro anni, dal 1508 al 1512. Il grande artista, già celebre per capolavori di scultura, affrontò l’impresa di dipingere più di mille metri quadrati di intonaco, e possiamo immaginare che l’effetto prodotto su chi per la prima volta la vide compiuta dovette essere davvero impressionante. Da questo immenso affresco è precipitato sulla storia dell’arte italiana ed europea — dirà il Wölfflin nel 1899 con una bella e ormai celebre metafora — qualcosa di paragonabile a un « violento torrente montano portatore di felicità e al tempo stesso di devastazione »: nulla rimase più come prima. Giorgio Vasari, in un famoso passaggio delle Vite, scrive in modo molto efficace: « Questa opera è stata ed è veramente la lucerna dell’arte nostra, che ha fatto tanto giovamento e lume all’arte della pittura, che ha bastato a illuminare il mondo ». Lucerna, lume, illuminare: tre parole del Vasari che non saranno state lontane dal cuore di chi era presente alla Celebrazione dei Vespri di quel 31 ottobre 1512. Ma non si tratta solo di luce che viene dal sapiente uso del colore ricco di contrasti, o dal movimento che anima il capolavoro michelangiolesco, ma dall’idea che percorre la grande volta: è la luce di Dio quella che illumina questi affreschi e l’intera Cappella Papale. Quella luce che con la sua potenza vince il caos e l’oscurità per donare vita: nella creazione e nella redenzione. E la Cappella Sistina narra questa storia di luce, di liberazione, di salvezza, parla del rapporto di Dio con l’umanità. Con la geniale volta di Michelangelo, lo sguardo viene spinto a ripercorrere il messaggio dei Profeti, a cui si aggiungono le Sibille pagane in attesa di Cristo, fino al principio di tutto: « In principio Dio creò il cielo e la terra ».4 Con un’intensità espressiva unica, il grande artista disegna il Dio Creatore, la sua azione, la sua potenza, 3 4 v. 23. Gen 1, 1. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 894 per dire con evidenza che il mondo non è prodotto dell’oscurità, del caso, dell’assurdo, ma deriva da un’Intelligenza, da una Libertà, da un supremo atto di Amore. In quell’incontro tra il dito di Dio e quello dell’uomo, noi percepiamo il contatto tra il cielo e la terra; in Adamo Dio entra in una relazione nuova con la sua creazione, l’uomo è in diretto rapporto con Lui, è chiamato da Lui, è a immagine e somiglianza di Dio. Vent’anni dopo, nel Giudizio Universale, Michelangelo concluderà la grande parabola del cammino dell’umanità, spingendo lo sguardo al compimento di questa realtà del mondo e dell’uomo, all’incontro definitivo con il Cristo Giudice dei vivi e dei morti. Pregare stasera in questa Cappella Sistina, avvolti dalla storia del cammino di Dio con l’uomo, mirabilmente rappresentata negli affreschi che ci sovrastano e ci circondano, è un invito alla lode, un invito ad elevare al Dio creatore, redentore e giudice dei vivi e dei morti, con tutti i Santi del Cielo, le parole del cantico dell’Apocalisse: « Amen, alleluia. [...] Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi! [...] Alleluia. [...] Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria ».5 Amen. 5 19, 4a. 5. 7a. Acta Benedicti Pp. XVI 895 ALLOCUTIONES I Ad primam Sessionem Generalem XIII Coetus Generalis Ordinarii Synodi Episcoporum.* Cari Fratelli, la mia meditazione si riferisce alla parola « evangelium » « euangelisasthai ».1 In questo Sinodo vogliamo conoscere di più che cosa il Signore ci dice e che cosa possiamo o dobbiamo fare noi. È divisa in due parti: una prima riflessione sul significato di queste parole, e poi vorrei tentare di interpretare l’Inno dell’Ora Terza « Nunc, Sancte, nobis Spiritus », a pagina 5 del Libro delle Preghiere. La parola « evangelium » « euangelisasthai » ha una lunga storia. Appare in Omero: è annuncio di una vittoria, e quindi annuncio di bene, di gioia, di felicità. Appare, poi, nel Secondo Isaia,2 come voce che annuncia gioia da Dio, come voce che fa capire che Dio non ha dimenticato il suo popolo, che Dio, il Quale si era apparentemente quasi ritirato dalla storia, c’è, è presente. E Dio ha potere, Dio dà gioia, apre le porte dell’esilio; dopo la lunga notte dell’esilio, la sua luce appare e dà la possibilità del ritorno al suo popolo, rinnova la storia del bene, la storia del suo amore. In questo contesto dell’evangelizzazione, appaiono soprattutto tre parole: dikaiosyne, eirene, soteria — giustizia, pace, salvezza. Gesù stesso ha ripreso le parole di Isaia a Nazaret, parlando di questo « Evangelo » che porta adesso proprio agli esclusi, ai carcerati, ai sofferenti e ai poveri. Ma per il significato della parola « evangelium » nel Nuovo Testamento, oltre a questo — il Deutero Isaia, che apre la porta —, è importante anche l’uso della parola fatto dall’Impero Romano, cominciando dall’imperatore Augusto. Qui il termine « evangelium » indica una parola, un messaggio che viene dall’Imperatore. Il messaggio, quindi, dell’Imperatore — come tale — porta bene: è rinnovamento del mondo, è salvezza. Messaggio imperiale e come tale un messaggio di potenza e di potere; è un messaggio di salvezza, * Die 8 Octobris 2012. 1 2 Cfr Lc 4, 18. Cfr Is 40, 9. 896 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale di rinnovamento e di salute. Il Nuovo Testamento accetta questa situazione. San Luca confronta esplicitamente l’Imperatore Augusto con il Bambino nato a Betlemme: « evangelium » — dice — sı̀, è una parola dell’Imperatore, del vero Imperatore del mondo. Il vero Imperatore del mondo si è fatto sentire, parla con noi. E questo fatto, come tale, è redenzione, perché la grande sofferenza dell’uomo — in quel tempo, come oggi — è proprio questa: dietro il silenzio dell’universo, dietro le nuvole della storia c’è un Dio o non c’è? E, se c’è questo Dio, ci conosce, ha a che fare con noi? Questo Dio è buono, e la realtà del bene ha potere nel mondo o no? Questa domanda oggi è cosı̀ attuale come lo era in quel tempo. Tanta gente si domanda: Dio è una ipotesi o no? È una realtà o no? Perché non si fa sentire? « Vangelo » vuol dire: Dio ha rotto il suo silenzio, Dio ha parlato, Dio c’è. Questo fatto come tale è salvezza: Dio ci conosce, Dio ci ama, è entrato nella storia. Gesù è la sua Parola, il Dio con noi, il Dio che ci mostra che ci ama, che soffre con noi fino alla morte e risorge. Questo è il Vangelo stesso. Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato se stesso e questa è la salvezza. La questione per noi è: Dio ha parlato, ha veramente rotto il grande silenzio, si è mostrato, ma come possiamo far arrivare questa realtà all’uomo di oggi, affinché diventi salvezza? Di per sé il fatto che abbia parlato è la salvezza, è la redenzione. Ma come può saperlo l’uomo? Questo punto mi sembra che sia un interrogativo, ma anche una domanda, un mandato per noi: possiamo trovare risposta meditando l’Inno dell’Ora Terza « Nunc, Sancte, nobis Spiritus ». La prima strofa dice: « Dignare promptus ingeri nostro refusus, pectori », e cioè preghiamo affinché venga lo Spirito Santo, sia in noi e con noi. Con altre parole: noi non possiamo fare la Chiesa, possiamo solo far conoscere quanto ha fatto Lui. La Chiesa non comincia con il « fare » nostro, ma con il « fare » e il « parlare » di Dio. Cosı̀ gli Apostoli non hanno detto, dopo alcune assemblee: adesso vogliamo creare una Chiesa, e con la forma di una costituente avrebbero elaborato una costituzione. No, hanno pregato e in preghiera hanno aspettato, perché sapevano che solo Dio stesso può creare la sua Chiesa, che Dio è il primo agente: se Dio non agisce, le nostre cose sono solo le nostre e sono insufficienti; solo Dio può testimoniare che è Lui che parla e ha parlato. Pentecoste è la condizione della nascita della Chiesa: solo perché Dio prima ha agito, gli Apostoli possono agire con Lui e con la sua presenza e far presente quanto fa Lui. Dio ha parlato e questo « ha parlato » è il perfetto della fede, ma è sempre anche un presente: il perfetto di Dio non è solo un passato, perché è un passato vero che porta sempre in sé il Acta Benedicti Pp. XVI 897 presente e il futuro. Dio ha parlato vuol dire: « parla ». E come in quel tempo solo con l’iniziativa di Dio poteva nascere la Chiesa, poteva essere conosciuto il Vangelo, il fatto che Dio ha parlato e parla, cosı̀ anche oggi solo Dio può cominciare, noi possiamo solo cooperare, ma l’inizio deve venire da Dio. Perciò non è una mera formalità se cominciano ogni giorno la nostra Assise con la preghiera: questo risponde alla realtà stessa. Solo il precedere di Dio rende possibile il camminare nostro, il cooperare nostro, che è sempre un cooperare, non una nostra pura decisione. Perciò è importante sempre sapere che la prima parola, l’iniziativa vera, l’attività vera viene da Dio e solo inserendoci in questa iniziativa divina, solo implorando questa iniziativa divina, possiamo anche noi divenire — con Lui e in Lui — evangelizzatori. Dio è l’inizio sempre, e sempre solo Lui può fare Pentecoste, può creare la Chiesa, può mostrare la realtà del suo essere con noi. Ma dall’altra parte, però, questo Dio, che è sempre l’inizio, vuole anche il coinvolgimento nostro, vuole coinvolgere la nostra attività, cosı̀ che le attività sono teandriche, per cosı̀ dire, fatte da Dio, ma con il coinvolgimento nostro e implicando il nostro essere, tutta la nostra attività. Quindi quando facciamo noi la nuova evangelizzazione è sempre cooperazione con Dio, sta nell’insieme con Dio, è fondata sulla preghiera e sulla sua presenza reale. Ora, questo nostro agire, che segue dall’iniziativa di Dio, lo troviamo descritto nella seconda strofa di questo Inno: « Os, lingua, mens, sensus, vigor, confessionem personent, flammescat igne caritas, accendat ardor proximos ». Qui abbiamo, in due righe, due sostantivi determinanti: « confessio » nelle prime righe, e « caritas » nelle seconde due righe. « Confessio » e « caritas », come i due modi in cui Dio ci coinvolge, ci fa agire con Lui, in Lui e per l’umanità, per la sua creatura: « confessio » e « caritas ». E sono aggiunti i verbi: nel primo caso « personent » e nel secondo « caritas » interpretato con la parola fuoco, ardore, accendere, fiammeggiare. Vediamo il primo: « confessionem personent ». La fede ha un contenuto: Dio si comunica, ma questo Io di Dio si mostra realmente nella figura di Gesù ed è interpretato nella « confessione » che ci parla della sua concezione verginale della Nascita, della Passione, della Croce, della Risurrezione. Questo mostrarsi di Dio è tutto una Persona: Gesù come il Verbo, con un contenuto molto concreto che si esprime nella « confessio ». Quindi, il primo punto è che noi dobbiamo entrare in questa « confessione », farci penetrare, cosı̀ che « personent » — come dice l’Inno — in noi e tramite noi. Qui è importante osservare 898 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale anche una piccola realtà filologica: « confessio » nel latino precristiano si direbbe non « confessio » ma « professio » (profiteri): questo è il presentare positivamente una realtà. Invece la parola « confessio » si riferisce alla situazione in un tribunale, in un processo dove uno apre la sua mente e confessa. In altre parole, questa parola « confessione », che nel cristiano latino ha sostituito la parola « professio », porta in sé l’elemento martirologico, l’elemento di testimoniare davanti a istanze nemiche alla fede, testimoniare anche in situazioni di passione e di pericolo di morte. Alla confessione cristiana appartiene essenzialmente la disponibilità a soffrire: questo mi sembra molto importante. Sempre nell’essenza della « confessio » del nostro Credo, è implicata anche la disponibilità alla passione, alla sofferenza, anzi, al dono della vita. E proprio questo garantisce la credibilità: la « confessio » non è qualunque cosa che si possa anche lasciar cadere; la « confessio » implica la disponibilità di dare la mia vita, di accettare la passione. Questo è proprio anche la verifica della « confessio ». Si vede che per noi la « confessio » non è una parola, è più che il dolore, è più che la morte. Per la « confessio » realmente vale la pena di soffrire, vale la pena di soffrire fino alla morte. Chi fa questa « confessio » dimostra cosı̀ che veramente quanto confessa è più che vita: è la vita stessa, il tesoro, la perla preziosa e infinita. Proprio nella dimensione martirologica della parola « confessio » appare la verità: si verifica solo per una realtà per cui vale la pena di soffrire, che è più forte anche della morte, e dimostra che è verità che tengo in mano, che sono più sicuro, che « porto » la mia vita perché trovo la vita in questa confessione. Adesso vediamo dove dovrebbe penetrare questa « confessione »: « Os, lingua, mens, sensus, vigor ». Da San Paolo, Lettera ai Romani 10, sappiamo che la collocazione della « confessione » è nel cuore e nella bocca: deve stare nel profondo del cuore, ma deve essere anche pubblica; deve essere annunciata la fede portata nel cuore: non è mai solo una realtà nel cuore, ma tende ad essere comunicata, ad essere confessata realmente davanti agli occhi del mondo. Cosı̀ dobbiamo imparare, da una parte, ad essere realmente — diciamo — penetrati nel cuore dalla « confessione », cosı̀ il nostro cuore è formato, e dal cuore trovare anche, insieme con la grande storia della Chiesa, la parola e il coraggio della parola, e la parola che indica il nostro presente, questa « confessione » che è sempre tuttavia una. « Mens »: la « confessione » non è solo cosa del cuore e della bocca, ma anche dell’intelligenza; deve essere pensata e cosı̀, come pensata e intelligentemente concepita, tocca l’altro e suppone sempre che il mio pensiero sia realmente collocato nella « confessione ». « Sensus »: non Acta Benedicti Pp. XVI 899 è una cosa puramente astratta e intellettuale, la « confessio » deve penetrare anche i sensi della nostra vita. San Bernardo di Chiaravalle ci ha detto che Dio, nella sua rivelazione, nella storia di salvezza, ha dato ai nostri sensi la possibilità di vedere, di toccare, di gustare la rivelazione. Dio non è più una cosa solo spirituale: è entrato nel mondo dei sensi e i nostri sensi devono essere pieni di questo gusto, di questa bellezza della Parola di Dio, che è realtà. « Vigor »: è la forza vitale del nostro essere e anche il vigore giuridico di una realtà. Con tutta la nostra vitalità e forza, dobbiamo essere penetrati dalla « confessio », che deve realmente « personare »; la melodia di Dio deve intonare il nostro essere nella sua totalità. « Confessio » è la prima colonna — per cosı̀ dire — dell’evangelizzazione e la seconda è « caritas ». La « confessio » non è una cosa astratta, è « caritas », è amore. Solo cosı̀ è realmente il riflesso della verità divina, che come verità è inseparabilmente anche amore. Il testo descrive, con parole molto forti, questo amore: è ardore, è fiamma, accende gli altri. C’è una passione nostra che deve crescere dalla fede, che deve trasformarsi in fuoco della carità. Gesù ci ha detto: Sono venuto per gettare fuoco alla terra e come desidererei che fosse già acceso. Origene ci ha trasmesso una parola del Signore: « Chi è vicino a me è vicino al fuoco ». Il cristiano non deve essere tiepido. L’Apocalisse ci dice che questo è il più grande pericolo del cristiano: che non dica di no, ma un sı̀ molto tiepido. Questa tiepidezza proprio discredita il cristianesimo. La fede deve divenire in noi fiamma dell’amore, fiamma che realmente accende il mio essere, diventa grande passione del mio essere, e cosı̀ accende il prossimo. Questo è il modo dell’evangelizzazione: « Accendat ardor proximos », che la verità diventi in me carità e la carità accenda come fuoco anche l’altro. Solo in questo accendere l’altro attraverso la fiamma della nostra carità, cresce realmente l’evangelizzazione, la presenza del Vangelo, che non è più solo parola, ma realtà vissuta. San Luca ci racconta che nella Pentecoste, in questa fondazione della Chiesa da Dio, lo Spirito Santo era fuoco che ha trasformato il mondo, ma fuoco in forma di lingua, cioè fuoco che è tuttavia anche ragionevole, che è spirito, che è anche comprensione; fuoco che è unito al pensiero, alla « mens ». E proprio questo fuoco intelligente, questa « sobria ebrietas », è caratteristico per il cristianesimo. Sappiamo che il fuoco è all’inizio della cultura umana; il fuoco è luce, è calore, è forza di trasformazione. La cultura umana comincia nel momento in cui l’uomo ha il potere di creare fuoco: con il fuoco può distruggere, ma con il fuoco può trasformare, rinnovare. Il fuoco di Dio è 900 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale fuoco trasformante, fuoco di passione — certamente — che distrugge anche tanto in noi, che porta a Dio, ma fuoco soprattutto che trasforma, rinnova e crea una novità dell’uomo, che diventa luce in Dio. Cosı̀, alla fine, possiamo solo pregare il Signore che la « confessio » sia in noi fondata profondamente e che diventi fuoco che accende gli altri; cosı̀ il fuoco della sua presenza, la novità del suo essere con noi, diventa realmente visibile e forza del presente e del futuro. II Ad ultimam Sessionem Generalem XIII Coetus Generalis Ordinarii Synodi Episcoporum.* Cari Fratelli e sorelle, prima di ringraziare da parte mia, vorrei ancora fare una comunicazione. Nel contesto delle riflessioni del Sinodo dei Vescovi, « La Nuova Evangelizzazione per la trasmissione della Fede Cristiana », ed a conclusione di un cammino di riflessione sulle tematiche dei Seminari e della Catechesi, mi è gradito annunciare che ho deciso, dopo preghiera e ulteriore riflessione, di trasferire la competenza sui Seminari dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica alla Congregazione per il Clero e la competenza sulla Catechesi dalla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Seguiranno i documenti relativi in forma di Lettera Apostolica Motu Proprio per definire gli ambiti e le rispettive facoltà. Preghiamo il Signore perché accompagni i tre Dicasteri della Curia Romana nella loro importante missione, con la collaborazione di tutta la Chiesa. Avendo già la parola, vorrei anche esprimere i miei cordialissimi auguri ai nuovi Cardinali. Io ho voluto, con questo piccolo Concistoro, completare il Concistoro di febbraio, proprio nel contesto della Nuova Evangelizzazione, con un gesto dell’universalità della Chiesa, mostrando che la Chiesa è Chiesa di tutti i popoli, parla in tutte le lingue, è sempre Chiesa di Pentecoste; non Chiesa di un Continente, ma Chiesa universale. Proprio questa era la mia * Die 27 Octobris 2012. Acta Benedicti Pp. XVI 901 intenzione, di esprimere questo contesto, questa universalità della Chiesa; è anche la bella espressione di questo Sinodo. Per me è stato veramente edificante, consolante ed incoraggiante vedere qui lo specchio della Chiesa universale con le sue sofferenze, minacce, pericoli e gioie, esperienze della presenza del Signore, anche in situazioni difficili. Abbiamo sentito come la Chiesa anche oggi cresce, vive. Penso, per esempio, a quanto ci è stato detto sulla Cambogia, dove di nuovo nasce la Chiesa, la fede; o anche sulla Norvegia, e tanti altri. Vediamo come anche oggi dove non si aspettava, il Signore è presente e potente e il Signore è operante anche tramite il nostro lavoro e le nostre riflessioni. Anche se la Chiesa sente venti contrari, tuttavia sente soprattutto il vento dello Spirito Santo che ci aiuta, ci mostra la strada giusta; e cosı̀, con nuovo entusiasmo, mi sembra, siamo in cammino e ringraziamo il Signore perché ci ha dato questo incontro veramente cattolico. Ringrazio tutti: i Padri del Sinodo, gli Uditori, con le testimonianze veramente spesso molto commoventi, gli Esperti, i Delegati fraterni che ci hanno aiutato; e sappiamo che tutti vogliamo annunciare Cristo ed il suo Vangelo e combattere, in questo tempo difficile, per la presenza della verità di Cristo e per il suo annuncio. Soprattutto vorrei ringraziare i nostri Presidenti che ci hanno guidato dolcemente e decisamente, i Relatori che hanno lavorato giorno e notte. Io penso sempre che sia un po’ contro il diritto naturale lavorare anche di notte, ma se lo fanno volontariamente si possono ringraziare e dobbiamo sentirci grati; e, naturalmente, il nostro Segretario Generale, indefesso e ricco di idee. Adesso queste Propositiones sono un testamento, un dono, dato a me per noi, per elaborare tutto in un documento che viene dalla vita e dovrebbe generare vita. Su questo speriamo e preghiamo; in ogni caso, andiamo avanti con l’aiuto del Signore. Grazie a voi tutti. Con molti ci vediamo anche in novembre — penso al Concistoro. Grazie. 902 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale NUNTII I Occasione Internationalis Diei pro Alimonia – 2012. A Monsieur José Graziano da Silva Directeur Général de la F.A.O. 1. Cette année la Journée Mondiale de l’Alimentation est célébrée alors que les effets de la crise économique touchent toujours plus les besoins primaires, y compris le droit fondamental de chaque personne à une nourriture suffisante et saine, aggravant spécialement la situation de ceux qui vivent dans des conditions de pauvreté et de sous-développement. Il s’agit d’un contexte analogue à celui qui inspira l’institution de la FAO et qui requiert l’engagement des institutions nationales et internationales pour libérer l’humanité de la faim, à travers le développement agricole et la croissance des communautés rurales. Le graduel désengagement et l’excessive compétitivité qui pèsent en effet sur la malnutrition risquent de faire oublier combien seules des solutions communes et partagées sont en mesure de donner des réponses adéquates aux attentes des personnes et des peuples. Je salue par conséquent avec une particulière satisfaction le choix de dédier cette Journée à une réflexion sur le thème « Les coopératives agricoles nourrissent le monde ». Il ne s’agit pas seulement de donner un soutien aux coopératives comme expression d’une forme différente d’organisation économique et sociale, mais de les considérer comme un véritable instrument de l’action internationale. L’expérience réalisée dans de nombreux pays montre en effet que les coopératives, outre l’impulsion qu’elles donnent au travail agricole, sont un moyen pour permettre aux agriculteurs et aux populations rurales d’intervenir aux moments décisifs et en même temps un instrument efficace pour réaliser ce développement intégral dont la personne est le fondement et le but. Garantir la liberté par rapport à la faim signifie, en effet, être conscient que l’activité des institutions et l’apport des hommes et des femmes engagés peut arriver à des résultats adéquats uniquement à travers des actions et des structures inspirées par la solidarité et orientées vers la participation. En ce sens, les coopératives agricoles sont un exemple concret, appelées par consé- Acta Benedicti Pp. XVI 903 quent à réaliser non seulement les niveaux de production et de distribution requis, mais aussi une croissance plus générale des surfaces rurales et des communautés qui vivent dessus. 2. La coopération au sens le plus profond représente l’exigence pour la personne de s’associer pour poursuivre avec les autres, de nouveaux buts dans le domaine social, économique, culturel et religieux. Il s’agit d’une réalité dynamique et variée, appelée non seulement à donner des réponses aux exigences immédiates et matérielles, mais aussi à concourir à la perspective de chaque communauté. Étant donnée la priorité due à la dimension humaine, les coopératives agricoles peuvent dépasser l’aspect exclusivement technique du travail agricole, en en réévaluant la centralité dans l’activité économique et ainsi elles favorisent des réponses adaptées aux réelles nécessités locales. Il s’agit d’une vision alternative à celle déterminée par les mesures internes et internationales qui semblent avoir comme unique objectif le profit, la défense des marchés, l’usage non alimentaire des produits agricoles, l’introduction de nouvelles techniques de production sans une nécessaire précaution. Devant une demande de nourriture toujours plus importante, qui conjugue nécessairement la qualité et la quantité des aliments, le travail des coopératives agricoles peut représenter quelque chose de plus qu’une simple aspiration, en montrant concrètement un moyen possible pour satisfaire la demande d’une population mondiale en croissance aussi. Leur présence toujours plus consolidée, peut ensuite mettre fin aux tendances spéculatives qui touchent désormais jusqu’aux produits de première nécessité destinés à l’alimentation humaine et contenir l’accaparement des terres cultivables qui en diverses régions contraignent les cultivateurs à quitter leurs terres puisque individuellement ils n’ont aucune possibilité pour faire valoir leurs droits. 3. L’Église catholique, comme on le sait, considère aussi le travail et l’entreprise coopérative comme moyens pour vivre une expérience d’unité et de solidarité capable de dépasser les différences et jusqu’aux conflits sociaux entre les personnes et entre les divers groupes. C’est pourquoi avec son enseignement et son action elle a toujours soutenu le modèle des coopératives parce qu’elle est convaincue que leur activité ne se limite pas à la seule dimension économique, mais concourt à la croissance humaine, sociale, culturelle et morale de ceux qui en font partie et de la communauté dans laquelle elles sont insérées. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 904 Les coopératives en effet sont une expression concrète non d’une stérile complémentarité, mais d’une vraie subsidiarité; un principe que la doctrine sociale de l’Église pose comme fondement d’un rapport correct entre les personnes, la société et les institutions. La subsidiarité, en effet, garantit la capacité et l’apport original de la personne en préservant ses aspirations dans la dimension spirituelle et matérielle, en tenant dans la juste considération la promotion du bien commun et la tutelle des droits de la personne. En considérant les situations où conflits ou désastres naturels limitent le travail agricole, une pensée spéciale est adressée au rôle irremplaçable de la femme souvent appelée à diriger l’activité des coopératives, à maintenir les liens familiaux et à garder ces précieux éléments de connaissance et technique propres au monde rural. Dans un monde à la recherche d’interventions appropriées pour surmonter les difficultés de la crise économique et pour donner à la globalisation un sens authentiquement humain, l’expérience des coopératives représente bien ce nouveau type d’économie au service de la personne, autrement dit capable de favoriser des formes de partage et de gratuité qui sont le fruit respectivement de la solidarité et de la fraternité.1 C’est pourquoi il est indispensable que les pouvoirs publics opérant au niveau national et international préparent les instruments législatifs et les instruments de financement afin que dans les zones rurales les coopératives puissent être des instruments efficaces pour la production agricole, la sécurité alimentaire, la mutation sociale et pour une plus grande amélioration des conditions de vie. Dans ce nouveau contexte il est souhaitable que les jeunes générations puissent regarder leur avenir avec une confiance renouvelée en maintenant les liens avec le travail des champs, le monde rural et ses valeurs traditionnelles. En renouvelant l’attention de l’Église et l’engagement de ses institutions pour que l’humanité puisse être vraiment libérée de la faim, j’invoque sur vous, Monsieur le Directeur Général, sur les représentants des Nations accréditées auprès de la FAO, sur ceux qui travaillent dans l’organisation et concourent à l’obtention de ses objectifs, les plus abondantes bénédictions du Dieu Tout-Puissant. Du Vatican, le 16 octobre 2012. BENEDICTUS PP. XVI 1 Caritas in veritate, 39. Acta Benedicti Pp. XVI 905 II Occasione XCIX Internationalis Diei pro migrantibus et exsulibus (2013) « Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza ». Cari fratelli e sorelle! Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione pastorale Gaudium et spes, ha ricordato che « la Chiesa cammina insieme con l’umanità tutta »,1 per cui « le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore ».2 A tale dichiarazione hanno fatto eco il Servo di Dio Paolo VI, che ha chiamato la Chiesa « esperta in umanità »,3 e il Beato Giovanni Paolo II, che ha affermato come la persona umana sia « la prima via che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione ..., la via tracciata da Cristo stesso ».4 Nella mia Enciclica Caritas in veritate ho voluto precisare, sulla scia dei miei Predecessori, che « tutta la Chiesa, in tutto il suo essere e il suo agire, quando annuncia, celebra e opera nella carità, è tesa a promuovere lo sviluppo integrale dell’uomo »,5 riferendomi anche ai milioni di uomini e donne che, per diverse ragioni, vivono l’esperienza della migrazione. In effetti, i flussi migratori sono « un fenomeno che impressiona per la quantità di persone coinvolte, per le problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che solleva, per le sfide drammatiche che pone alle comunità nazionali e a quella internazionale »,6 poiché « ogni migrante è una persona umana che, in quanto tale, possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione ».7 In tale contesto, ho voluto dedicare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2013 al tema « Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza », 1 2 3 4 5 6 7 N. 40. Ibid., 1. Enc. Populorum progressio, 13. Enc. Centesimus annus, 53. N. 11. Ibid., 62. Ibidem. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 906 in concomitanza con le celebrazioni del 50º anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e del 60º della promulgazione della Costituzione Apostolica Exsul familia, mentre tutta la Chiesa è impegnata a vivere l’Anno della fede, raccogliendo con entusiasmo la sfida della nuova evangelizzazione. In effetti, fede e speranza formano un binomio inscindibile nel cuore di tantissimi migranti, dal momento che in essi vi è il desiderio di una vita migliore, unito molte volte alla ricerca di lasciarsi alle spalle la « disperazione » di un futuro impossibile da costruire. Al tempo stesso, i viaggi di molti sono animati dalla profonda fiducia che Dio non abbandona le sue creature e tale conforto rende più tollerabili le ferite dello sradicamento e del distacco, magari con la riposta speranza di un futuro ritorno alla terra d’origine. Fede e speranza, dunque, riempiono spesso il bagaglio di coloro che emigrano, consapevoli che con esse « noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è cosı̀ grande da giustificare la fatica del cammino ».8 Nel vasto campo delle migrazioni la materna sollecitudine della Chiesa si esplica su varie direttrici. Da una parte, quella che vede le migrazioni sotto il profilo dominante della povertà e della sofferenza, che non di rado produce drammi e tragedie. Qui si concretizzano interventi di soccorso per risolvere le numerose emergenze, con generosa dedizione di singoli e di gruppi, associazioni di volontariato e movimenti, organismi parrocchiali e diocesani in collaborazione con tutte le persone di buona volontà. Dall’altra parte, però, la Chiesa non trascura di evidenziare gli aspetti positivi, le buone potenzialità e le risorse di cui le migrazioni sono portatrici. In questa direttrice, allora, prendono corpo gli interventi di accoglienza che favoriscono e accompagnano un inserimento integrale di migranti, richiedenti asilo e rifugiati nel nuovo contesto socio-culturale, senza trascurare la dimensione religiosa, essenziale per la vita di ogni persona. Ed è proprio a questa dimensione che la Chiesa è chiamata, per la stessa missione affidatale da Cristo, a prestare particolare attenzione e cura: questo è il suo compito più importante e specifico. Verso i fedeli cristiani provenienti da varie zone del mondo l’attenzione alla dimensione religiosa comprende anche il dialogo ecumenico e la cura delle nuove comunità, mentre verso i fedeli cattolici si esprime, tra l’altro, nel realizzare 8 Enc. Spe salvi, 1. Acta Benedicti Pp. XVI 907 nuove strutture pastorali e valorizzare i diversi riti, fino alla piena partecipazione alla vita della comunità ecclesiale locale. La promozione umana va di pari passo con la comunione spirituale, che apre le vie « ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore del mondo ».9 È sempre un dono prezioso quello che porta la Chiesa guidando all’incontro con Cristo che apre ad una speranza stabile e affidabile. La Chiesa e le varie realtà che ad essa si ispirano sono chiamate, nei confronti di migranti e rifugiati, ad evitare il rischio del mero assistenzialismo, per favorire l’autentica integrazione, in una società dove tutti siano membri attivi e responsabili ciascuno del benessere dell’altro, generosi nell’assicurare apporti originali, con pieno diritto di cittadinanza e partecipazione ai medesimi diritti e doveri. Coloro che emigrano portano con sé sentimenti di fiducia e di speranza che animano e confortano la ricerca di migliori opportunità di vita. Tuttavia, essi non cercano solamente un miglioramento della loro condizione economica, sociale o politica. È vero che il viaggio migratorio spesso inizia con la paura, soprattutto quando persecuzioni e violenze costringono alla fuga, con il trauma dell’abbandono dei familiari e dei beni che, in qualche misura, assicuravano la sopravvivenza. Tuttavia, la sofferenza, l’enorme perdita e, a volte, un senso di alienazione di fronte al futuro incerto non distruggono il sogno di ricostruire, con speranza e coraggio, l’esistenza in un Paese straniero. In verità, coloro che migrano nutrono la fiducia di trovare accoglienza, di ottenere un aiuto solidale e di trovarsi a contatto con persone che, comprendendo il disagio e la tragedia dei propri simili, e anche riconoscendo i valori e le risorse di cui sono portatori, siano disposte a condividere umanità e risorse materiali con chi è bisognoso e svantaggiato. Occorre, infatti, ribadire che « la solidarietà universale, che è un fatto e per noi un beneficio, è altresı̀ un dovere ».10 Migranti e rifugiati, insieme alle difficoltà, possono sperimentare anche relazioni nuove e ospitali, che li incoraggiano a contribuire al benessere dei Paesi di arrivo con le loro competenze professionali, il loro patrimonio socio-culturale e, spesso, anche con la loro testimonianza di fede, che dona impulso alle comunità di antica tradizione cristiana, incoraggia ad incontrare Cristo e invita a conoscere la Chiesa. Certo, ogni Stato ha il diritto di regolare i flussi migratori e di attuare politiche dettate dalle esigenze generali del bene comune, ma sempre assicu9 10 Lett. ap. Porta fidei, 6. Enc. Caritas in veritate, 43. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 908 rando il rispetto della dignità di ogni persona umana. Il diritto della persona ad emigrare — come ricorda la Costituzione conciliare Gaudium et spes al n. 65 — è iscritto tra i diritti umani fondamentali, con facoltà per ciascuno di stabilirsi dove crede più opportuno per una migliore realizzazione delle sue capacità e aspirazioni e dei suoi progetti. Nel contesto socio-politico attuale, però, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra, ripetendo con il Beato Giovanni Paolo II che « diritto primario dell’uomo è di vivere nella propria patria: diritto che però diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all’emigrazione ».11 Oggi, infatti, vediamo che molte migrazioni sono conseguenza di precarietà economica, di mancanza dei beni essenziali, di calamità naturali, di guerre e disordini sociali. Invece di un pellegrinaggio animato dalla fiducia, dalla fede e dalla speranza, migrare diventa allora un « calvario » per la sopravvivenza, dove uomini e donne appaiono più vittime che autori e responsabili della loro vicenda migratoria. Cosı̀, mentre vi sono migranti che raggiungono una buona posizione e vivono dignitosamente, con giusta integrazione nell’ambiente d’accoglienza, ve ne sono molti che vivono in condizioni di marginalità e, talvolta, di sfruttamento e di privazione dei fondamentali diritti umani, oppure che adottano comportamenti dannosi per la società in cui vivono. Il cammino di integrazione comprende diritti e doveri, attenzione e cura verso i migranti perché abbiano una vita decorosa, ma anche attenzione da parte dei migranti verso i valori che offre la società in cui si inseriscono. A tale proposito, non possiamo dimenticare la questione dell’immigrazione irregolare, tema tanto più scottante nei casi in cui essa si configura come traffico e sfruttamento di persone, con maggior rischio per donne e bambini. Tali misfatti vanno decisamente condannati e puniti, mentre una gestione regolata dei flussi migratori, che non si riduca alla chiusura ermetica delle frontiere, all’inasprimento delle sanzioni contro gli irregolari e all’adozione di misure che dovrebbero scoraggiare nuovi ingressi, potrebbe almeno limitare per molti migranti i pericoli di cadere vittime dei citati traffici. Sono, infatti, quanto mai opportuni interventi organici e multilaterali per lo sviluppo dei Paesi di partenza, contromisure efficaci per debellare il traffico di persone, programmi organici dei flussi di ingresso legale, maggiore disponibilità a considerare i singoli casi che richiedono interventi di protezione umanitaria 11 Discorso al IV Congresso mondiale delle Migrazioni, 1998. Acta Benedicti Pp. XVI 909 oltre che di asilo politico. Alle adeguate normative deve essere associata una paziente e costante opera di formazione della mentalità e delle coscienze. In tutto ciò è importante rafforzare e sviluppare i rapporti di intesa e di cooperazione tra realtà ecclesiali e istituzionali che sono a servizio dello sviluppo integrale della persona umana. Nella visione cristiana, l’impegno sociale e umanitario trae forza dalla fedeltà al Vangelo, con la consapevolezza che « chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa anch’egli più uomo ».12 Cari fratelli e sorelle migranti, questa Giornata Mondiale vi aiuti a rinnovare la fiducia e la speranza nel Signore che sta sempre accanto a noi! Non perdete l’occasione di incontrarLo e di riconoscere il suo volto nei gesti di bontà che ricevete nel vostro pellegrinaggio migratorio. Rallegratevi poiché il Signore vi è vicino e, insieme con Lui, potrete superare ostacoli e difficoltà, facendo tesoro delle testimonianze di apertura e di accoglienza che molti vi offrono. Infatti, « la vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giungere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine — di persone che donano luce traendola dalla sua luce ed offrono cosı̀ orientamento per la nostra traversata ».13 Affido ciascuno di voi alla Beata Vergine Maria, segno di sicura speranza e di consolazione, « stella del cammino », che con la sua materna presenza ci è vicina in ogni momento della vita, e a tutti imparto con affetto la Benedizione Apostolica. Dal Vaticano, 12 ottobre 2012. BENEDICTUS PP. XVI 12 13 Gaudium et spes, 41. Enc. Spe salvi, 49. 910 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale SECRETARIA STATUS I DECRETO GENERALE Il Sig. Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità – visto il Chirografo Durante l’Ultima Cena, del 16 settembre 2004, con cui il Beato Giovanni Paolo II ha concesso a Caritas Internationalis la personalità giuridica canonica pubblica, a norma dei cann. 116-123 del Codice di Diritto Canonico; – considerato che tale documento pontificio riconosce che Caritas Internationalis, per sua origine e natura, è unita da uno stretto vincolo ai Pastori della Chiesa e, in particolare, al Successore di Pietro e che deve ispirare la sua azione al Vangelo e alla tradizione della Chiesa (cfr Chirografo Durante l’Ultima Cena, 2); – attesi gli orientamenti magisteriali relativi all’attività caritativa della Chiesa offerti dal Santo Padre Benedetto XVI nella Lettera Enciclica Deus Caritas est, nonché le specifiche indicazioni contenute nel Discorso del Santo Padre ai partecipanti all’Assemblea Generale di Caritas Internationalis, del 27 maggio 2011; – rilevata la necessità di dare una normativa complementare al Chirografo Durante l’Ultima Cena allo scopo di interpretare le sue disposizioni e di adeguare tutti gli aspetti dell’agire di Caritas Internationalis al suo speciale legame con la Sede Apostolica e al suo status di persona giuridica canonica pubblica (cfr Chirografo Durante l’Ultima Cena, 3); – atteso, infine, che il Santo Padre Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al Cardinale Segretario di Stato il giorno 17 gennaio 2011, gli ha delegato « le potestà necessarie per trattare e risolvere in Suo nome, a partire dal giorno 18 gennaio 2011, tutte e ognuna delle questioni relative alla personalità giuridica canonica pubblica, alla direzione e al funzionamento della persona giuridica pubblica di diritto canonico “Caritas Internationalis”, emanando le norme che siano eventualmente necessarie » (AAS, CIII [2011] 127). Acta Benedicti Pp. XVI 911 dispone quanto segue: Art. 1. § 1. Il Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum è il Dicastero competente nei confronti di Caritas Internationalis, per l’intero ambito della sua attività istituzionale, in ordine all’osservanza del presente Decreto e della normativa propria di tale persona giuridica canonica pubblica nonché al controllo e vigilanza relativi, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti. § 2. Qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale, emanato da Caritas Internationalis, deve sempre essere sottoposto alla preventiva approvazione del Pontificio Consiglio Cor Unum, fatte salve le competenze generali della Congregazione per la Dottrina della Fede. § 3. Il Pontificio Consiglio Cor Unum partecipa, tramite propri rappresentanti o delegati, con diritto di parola, alle riunioni degli organi di Caritas Internationalis e a quelle della Commissione di Assistenza di cui all’art. 6. 5º, come pure alle riunioni regionali dei suoi membri e a quelle di coordinamento di attività promosse dalla medesima. § 4. Il Pontificio Consiglio Cor Unum, acquisiti i pareri opportuni, in particolare quello del Presidente di Caritas Internationalis, nomina un Assistente Ecclesiastico, per un tempo da stabilire negli Statuti, il quale partecipa di diritto alle riunioni degli organi di governo, favorisce lo spirito di comunione tra i membri dell’Organizzazione e con la Santa Sede, accompagna la riflessione su questioni di ordine teologico e promuove l’identità cattolica di Caritas Internationalis. § 5. Il Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum approva gli accordi con Organizzazioni e Enti non governativi, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 3 § 2 del presente Decreto, riguardo le situazioni di gravi emergenze umanitarie. § 6. Spetta al Pontificio Consiglio Cor Unum vigilare sulla puntuale e trasparente amministrazione patrimoniale e finanziaria di Caritas Internationalis, fatte salve le competenze attribuite dall’ordinamento canonico e, in particolare, dalla Costituzione Apostolica Pastor Bonus. § 7. Spetta al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum, sentita la Segreteria di Stato e la Prefettura degli Affari Economici, approvare la stipula di contratti, per servizi di revisione e certificazione dei bilanci, di gestione della contabilità, di consulenza lavorativa e di gestione della retribuzione del personale, dei contributi previdenziali e degli altri aspetti inerenti alla sicurezza sociale, e di gestione finanziaria e patrimoniale. 912 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale § 8. Il Pontificio Consiglio Cor Unum esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Regioni che i membri di Caritas Internationalis istituiscono come istanze di coordinamento entro una determinata area geografica, senza personalità canonica e a scopi esclusivamente funzionali. Il Pontificio Consiglio può designare un proprio Delegato presso le singole Regioni, nei termini che ritiene opportuni. § 9. Il Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum ha la facoltà di invitare i Rappresentanti dei Dicasteri interessati per riunioni specifiche su materie riguardanti Caritas Internationalis. Art. 2. La Prima Sezione della Segreteria di Stato è competente per: 1º sottoporre all’approvazione del Sommo Pontefice gli Statuti e il Regolamento interno di Caritas Internationalis e ogni modifica ai medesimi, nonché la loro interpretazione, previo parere del Pontificio Consiglio Cor Unum, a norma del presente Decreto, del Codice di Diritto Canonico e della legislazione dello Stato della Città del Vaticano. I suddetti Statuti e Regolamento interno devono essere intesi alla luce del presente Decreto; 2º tutelare quanto concerne la personalità giuridica canonica pubblica di Caritas Internationalis nonché la sua personalità civile vaticana, esercitando i controlli stabiliti nell’ordinamento canonico e nell’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, relativi agli Statuti e al Regolamento Interno di Caritas Internationalis nonché alla legittimità dei suoi atti giuridici; 3º curare che la normativa di Caritas Internationalis in materia di lavoro sia correlata al Regolamento Generale della Curia Romana con le eccezioni adeguate alle particolarità di Caritas Internationalis. Provvedere, in conformità ai cann. 231 e 281 del Codice di Diritto Canonico, a che la sicurezza sociale sia adeguatamente assicurata e garantita; 4º assicurare il coordinamento delle competenze assegnate da questo Decreto al Pontificio Consiglio Cor Unum e agli altri Dicasteri e Organismi della Curia Romana con quelle del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e delle Istituzioni e Organismi collegati con la Santa Sede; 5º assistere il Pontificio Consiglio Cor Unum nel compito di vigilare sulla puntuale e trasparente amministrazione patrimoniale e finanziaria di Caritas Internationalis, come stabilito dall’art. 1 § 6 e disporre, nei casi ritenuti ne- Acta Benedicti Pp. XVI 913 cessari, specifiche verifiche, ispezioni e controlli giuridici, amministrativi e contabili straordinari, di concerto con la Prefettura per gli Affari Economici e il Pontificio Consiglio Cor Unum. Art. 3. § 1. La Seconda Sezione della Segreteria di Stato è competente per: 1º tenere le relazioni con le autorità politiche, diplomatiche, amministrative e giudiziarie degli Stati, in particolare con quelle dello Stato Italiano, nonché le relazioni con le Organizzazioni internazionali e regionali; 2º autorizzare l’introduzione o la contestazione di una lite in nome di Caritas Internationalis davanti ai tribunali civili degli Stati, a quelli internazionali e a corti di arbitrato; 3º approvare, previo parere del Pontificio Consiglio Cor Unum, gli accordi di finanziamento ufficiale da parte dei Governi e delle Organizzazioni ed Enti Internazionali, di iniziative e progetti caritativi, umanitari e di promozione dello sviluppo, attivati direttamente o affidati a Caritas Internationalis; 4º approvare, previo parere del Pontificio Consiglio Cor Unum, gli accordi di cooperazione ed ogni altro accordo ufficiale con i Governi e con le Organizzazioni ed Enti Intergovernativi. § 2. In caso di grave emergenza umanitaria, le autorità di Caritas Internationalis sono autorizzate a prendere accordi operativi immediati sul posto con le Autorità governative, con le Organizzazioni ed Enti Intergovernativi e le Organizzazioni non governative. Tali accordi dovranno essere comunicati, non appena possibile, al Pontificio Consiglio Cor Unum e alla Seconda Sezione della Segreteria di Stato. § 3. Caritas Internationalis è tenuta a riferire alla Seconda Sezione della Segreteria di Stato, con periodicità almeno quadrimestrale, in modo riassuntivo, sui rapporti, ufficiali o non, intrattenuti con i Governi e con le Missioni Diplomatiche accreditate presso la Santa Sede e ad informarne contestualmente il Pontificio Consiglio Cor Unum. Eventuali accordi di Caritas Internationalis con le medesime Missioni richiedono l’approvazione della stessa Seconda Sezione. Art. 4. § 1. I rapporti di lavoro dirigenziali, incluso quello con il Segretario Generale, di dipendenza e di collaborazione, stipulati da Caritas Internatio- 914 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale nalis a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, sono retti da apposita normativa stabilita dall’Autorità competente a norma dell’art. 2, 3º ed impostata sul Regolamento Generale della Curia Romana. Al fine di consentire gli adattamenti richiesti dalle peculiarità di Caritas Internationalis, a partire dalla pubblicazione del presente Decreto si applica ad essa, ad experimentum per un quadriennio, il Regolamento Generale della Curia Romana, esclusi la competenza della Commissione Disciplinare della Curia Romana ed il regime di sicurezza sociale, che è assicurato secondo norme proprie. § 2. Per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei dirigenti, incluso quello con il Segretario Generale, dei dipendenti e quelli di collaborazione, stipulati da Caritas Internationalis, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, è competente l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica secondo le relative procedure statutarie (cfr artt. 11-20) ancorché non si tratti di dipendenti vaticani ed assimilati. Art. 5. La competenza per le controversie non lavorative spetta ai Tribunali dello Stato della Città del Vaticano, fatte salve le competenze assegnate al Tribunale della Rota Romana dai cann. 1405 § 3, 3º e 1444 § 2 del Codice di Diritto Canonico. Art. 6. Gli Statuti di Caritas Internationalis devono contenere obbligatoriamente le seguenti disposizioni: 1º la persona giuridica canonica pubblica Caritas Internationalis ha sede legale, anche per ogni tipo di riferimento alle prestazioni operative e gestionali del personale ed agli inerenti effetti giuridici e giurisdizionali, nello Stato della Città del Vaticano; 2º il Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum, di intesa con la Prima Sezione della Segreteria di Stato, sottoporrà al Sommo Pontefice, per l’approvazione preventiva, la lista dei candidati per le funzioni di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere di Caritas Internationalis. La suddetta lista verrà resa nota solo in seguito all’approvazione; 3º l’elezione delle varie cariche di Caritas Internationalis deve avvenire in conformità a quanto previsto dai cann. 169-173 del Codice di Diritto Canonico; Acta Benedicti Pp. XVI 915 4º almeno tre membri del Consiglio Esecutivo (Executive Board) sono sempre di nomina pontificia. Il Pontificio Consiglio Cor Unum, d’intesa con la Segreteria di Stato, proporrà al Sommo Pontefice i nominativi dei tre membri di nomina pontifı̀cia; 5º la costituzione di una Commissione di Assistenza, di nomina pontificia, composta da esperti competenti in campo giuridico, organizzativo e tecnico e, se il Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum, sentita la Segreteria di Stato e la Prefettura per gli Affari Economici, lo ritenesse necessario, anche da un Collegio di Revisori: le competenze di questa Commissione saranno determinate dalla Prima Sezione della Segreteria di Stato, d’intesa con il Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum; 6º prima di iniziare il loro mandato, il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, pronunceranno davanti al Presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum le Promesse stabilite nell’Allegato 1 del presente Decreto. I dirigenti pronunceranno le stesse Promesse davanti al Presidente di Caritas Internationalis o a un suo delegato mentre gli impiegati le pronunceranno davanti al Segretario Generale. A partire dall’entrata in vigore del presente Decreto, tali dichiarazioni sono condizione giuridica necessaria per l’assunzione delle cariche statutarie di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere. A partire dalla stessa data, le Promesse dei dirigenti e degli impiegati sono condizioni necessarie per la continuità del rapporto di lavoro con la persona giuridica canonica pubblica Caritas Internationalis; 7º i beni di Caritas Internationalis, a norma del can. 1257 § 1 del Codice di Diritto Canonico, sono beni ecclesiastici e sono retti dalla normativa canonica; la gestione e la disposizione di questi beni, oltre al Segretario Generale, compete solo a chi intrattiene un rapporto di lavoro dipendente con Caritas Internationalis; 8º l’approvazione di un bilancio preventivo annuale, che prospetti una perdita economica e/o una diminuzione del patrimonio netto, dev’essere esplicitamente richiesta al Pontificio Consiglio Cor Unum. 9º il rappresentante legale di Caritas Internationalis è il Segretario Generale. Art. 7. § 1. Caritas Internationalis è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni che le siano richieste dal Pontificio Consiglio Cor Unum ed al- 916 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale tresı̀ dalla Segreteria di Stato e, per le rispettive competenze, da ogni altro Dicastero, Organismo o Ufficio interessato della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, inviandone copia al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum. In particolare, Caritas Internationalis deve fornire, a richiesta delle menzionate Autorità, le necessarie informazioni sul personale, specificamente quelle indicate dagli articoli 9 §1, 1º-3º; 10 § 1, 1º-3º, 5º e 10 § 2 del Regolamento Generale del Personale dello Stato della Città del Vaticano, nonché sui singoli contratti di lavoro di ogni dirigente o dipendente o collaboratore e sui relativi dati inerenti al rapporto di lavoro e alla situazione previdenziale, nel rispetto del can. 220 del Codice di Diritto Canonico e delle Promesse di cui all’art. 6, 6º. § 2. La piena accettazione della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano in vigore è condizione necessaria per stabilire o per mantenere qualsiasi rapporto di lavoro dirigenziale o dipendente con Caritas Internationalis nonché di collaborazione e di lavoro autonomo, specie laddove coordinato e/o continuativo. § 3. Le inadempienze agli obblighi stabiliti dalla normativa pertinente nonché agli obblighi di informare possono costituire causa di sospensione o di rimozione dall’incarico istituzionale. Art. 8. Congiuntamente alle disposizioni del Chirografo Durante l’Ultima Cena e del presente Decreto Generale, Caritas Internationalis è regolata dai propri Statuti e dal Regolamento Interno, dalle norme del Codice di Diritto Canonico, in particolare da quelle concernenti le persone giuridiche pubbliche e, per analogia, dai cann. 312-316, 317 § 4, e 318-320. In quanto persona giuridica vaticana, Caritas Internationalis è soggetta alle norme vigenti nello Stato della Città del Vaticano. Art. 9. Sono abrogate tutte le disposizioni di qualunque genere esse siano, contrarie al presente Decreto Generale; sono da interpretare alla sua luce quelle contenute nel Chirografo Durante l’Ultima Cena, non modificate da questo Decreto. Il presente Decreto Generale, avente forza di legge, è stato approvato in forma specifica dal Santo Padre il giorno 27 aprile 2012 ed entra in vigore, a norma del can. 8 § 1, dal momento della sua pubblicazione. Acta Benedicti Pp. XVI 917 Il presente Decreto sarà pubblicato nel quotidiano L’Osservatore Romano mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare e, successivamente, negli Acta Apostolicae Sedis. L’originale sarà depositato nell’Archivio della Prima Sezione della Segreteria di Stato, con copia autentica depositata presso l’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano. Dal Vaticano, 2 Maggio 2012. e Tarcisio card. Bertone Segretario di Stato Prot. N. 200.257 Allegato 1 PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM CARITAS INTERNATIONALIS Promesse Io N. ...................................... nell’assumere l’ufficio di ........................................ prometto, con l’aiuto di Dio, di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle parole sia nel modo di agire. Adempirò con diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio. In particolare, adempirò i doveri ai quali sono tenuto verso il Santo Padre secondo quanto ha disposto e disporrà. Parimenti, adempirò con cura a tutti i doveri a cui sono tenuto verso le Conferenze Episcopali e verso i singoli Vescovi, da cui dipendono le Organizzazioni coordinate da Caritas Internationalis. Nell’esercitare l’ufficio che mi è stato affidato conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo qualsiasi dottrina ad esso contraria. Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa cattolica e curerò l’osservanza delle leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico. 918 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale Consapevole della natura di persona giuridica canonica pubblica di Caritas Internationalis, osserverò e farò osservare con cura la normativa applicabile alle persone giuridiche canoniche pubbliche, in particolare i cann. 116-123, 1257 e 1273-1288 del Codice di Diritto Canonico, nonché qualsiasi altra norma canonica applicabile alle persone giuridiche canoniche pubbliche e in particolare a Caritas Internationalis. Parimenti, osserverò e farò osservare, con cura, tutta la pertinente legislazione dello Stato della Città del Vaticano e le prescrizioni dello Statuto e della normativa propria di Caritas Internationalis. Attenderò onestamente e fedelmente alle funzioni inerenti al mio ufficio con la diligenza di un buon padre di famiglia. Prometto altresı̀ di non chiedere né accettare offerte come compenso, neppure se presentate sotto forma di donazione. Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i Sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come guide della Chiesa e presterò fedelmente aiuto a quelli diocesani, perché l’azione caritativa, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa. Mi impegno, e, pertanto, solennemente prometto, di adempiere diligentemente tutti i compiti a me affidati in questo Ufficio. Data ............................ Firma ........................................... CARITAS INTERNATIONALIS Promesse (per gli impiegati) Io N. ...................................... prometto con l’aiuto di Dio di essere fedele al Sommo Pontefice ed ai Suoi legittimi Successori; prometto di adempiere con diligenza tutti i miei doveri e di osservare gli ordini che mi saranno impartiti dai miei Superiori. Data ............................ Firma ........................................... Acta Benedicti Pp. XVI 919 II DECRETO Nella sua enciclica Deus Caritas est, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha richiamato l’origine divina di ogni opera di carità nella Chiesa: Dio, che è carità, ci ha lasciato in Cristo, che ha dato la vita per l’uomo, la testimonianza suprema della carità. « L’amore del prossimo radicato nell’amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito per l’intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la Chiesa in quanto comunità deve praticare l’amore. Conseguenza di ciò è che l’amore ha bisogno anche di organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato » (Deus Caritas est, n. 20). La Chiesa lungo i secoli, fedele al mandato del suo Salvatore, ha fatto propria questa chiamata fondamentale, servendo e promuovendo l’uomo, soprattutto quando povero e sofferente, creato da Dio a sua immagine e somiglianza, a prescindere dalla sua appartenenza di razza, religione o cultura, come ci insegna la parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 29-37). Fin dagli inizi, infatti, la prima comunità di Gerusalemme, nel vivere la condivisione fraterna, si è fatta carico dei suoi membri più bisognosi. Il Concilio Vaticano II, nel ricordare che « lo spirito di povertà e di amore è ... la gloria e il segno della Chiesa di Cristo », ha ribadito questa chiamata della Chiesa, sia dei Pastori che dei fedeli, a spendersi personalmente per arginare la miseria (cfr Gaudium et Spes, 88). Tra le espressioni ecclesiali più rappresentative di tale servizio, la Santa Sede ha costituito nel 1951 Caritas Internationalis. Con il Chirografo « Durante l’Ultima Cena » del 16 settembre 2004, il Beato Giovanni Paolo II stabiliva che « Caritas Internationalis è perciò congiunta, per sua origine e natura, con uno stretto vincolo... ai pastori della Chiesa e, in particolare, al Successore di Pietro, che presiede all’universale carità » (n. 2). Strumento del Vescovo in ambito diocesano per la pastorale della carità, in ambito internazionale la Caritas vive perciò un legame particolare con la Sede Apostolica. Cosı̀ si esprimeva il Sommo Pontefice rivolgendosi all’Assemblea Generale il 26 maggio 2011: « Caritas internationalis ha acquisito un ruolo particolare nel cuore 920 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale della comunità ecclesiale, ed è stata chiamata a condividere, in collaborazione con la Gerarchia ecclesiastica, la missione della Chiesa di manifestare, attraverso la carità vissuta, quell’amore che è Dio stesso ». Inserita nella pastorale della carità della Chiesa, Caritas Internationalis mira a promuovere una cultura della carità in primo luogo nella Chiesa stessa, per essere cosı̀ luce e modello credibile anche per tutti gli uomini di buona volontà: « Cosı̀ risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinchè vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli » (Mt 5, 16). Nell’epoca contemporanea, caratterizzata da fenomeni sempre più complessi e interconnessi, Caritas si propone inoltre di studiare le cause della miseria e le responsabilità dirette ed indirette e di intervenire per rispondere alle nuove forme di povertà. Dio nella sua bontà è venuto ad incontrare e a parlare ad ogni uomo. Per tale motivo, ciò che qualifica l’esercizio della carità cristiana è l’incontro da persona a persona. Proprio per questa dimensione propriamente personale della testimonianza della carità, solo una intensa vita spirituale, anche a livello comunitario, potrà garantire nella Chiesa un servizio di carità che lasci trasparire il Cristo e ad ogni operatore di Caritas uno sguardo veramente profondo sui bisogni dell’uomo, senza cadere in dipendenze ideologiche che offuschino la piena gratuità dell’amore. La nuova configurazione giuridica di Caritas Internationalis manifesta la fiducia che la Santa Sede ripone in questo Organismo, affinchè svolga il suo servizio per la Chiesa e per il mondo in piena fedeltà a Dio. In conformità con questi elevati e fondamentali motivi ecclesiali, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha voluto offrire a Caritas Internationalis gli elementi canonici necessari per rendere operative tutte le sue potenzialità di ente che esprime e attua la carità dei Vescovi e del Santo Padre. A tale scopo, con il Rescritto ex Audientia del 17 gennaio 2011 (AAS, CII [2011] 127), il Romano Pontefice ha delegato al Cardinale Segretario di Stato « le potestà necessarie per trattare e risolvere in suo nome, a partire dal 18 gennaio 2011, tutte e ognuna delle questioni relative alla personalità giuridica canonica pubblica, alla direzione e al funzionamento della persona giuridica pubblica di diritto canonico Caritas Internationalis, emanando le norme che siano eventualmente necessarie ». In seguito a tale delega, la Segreteria di Stato, coadiuvata dal Pontificio Consiglio Cor Unum, dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e da esperti di alta competenza giuridica canonica e civile, ha preparato il Decreto Generale del 2 maggio 2012, che completa ed inter- Acta Benedicti Pp. XVI 921 preta il Chirografo « Durante l’Ultima Cena » del Beato Giovanni Paolo II, del 16 settembre 2004, e costituisce la legge fondamentale di riferimento per Caritas Internationalis. Pertanto, a norma della delega del Rescritto ex Audientia del 17 gennaio 2011 e in attuazione delle disposizioni del Decreto Generale del 2 maggio 2012, promulgo i nuovi Statuti e Regolamento Interno di Caritas Internationalis, sottoposti alla considerazione del Santo Padre in data 27 aprile 2012, che portano la data 2 maggio 2012, e che entrano in vigore con decorrenza immediata. I presenti Statuti e Regolamento Interno, nella loro versione italiana, saranno pubblicati negli Acta Apostolicae Sedis. Gli originali nelle lingue ufficiali Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo saranno depositati nell’Archivio della Prima Sezione della Segreteria di Stato, con copia autentica depositata presso l’Archivio delle persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano. Dal Vaticano, 2 Maggio 2012. e Tarcisio card. Bertone Segretario di Stato Prot. N. 200.174 922 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale Caritas Internationalis STATUTI Articolo 1 Finalità e Natura Giuridica 1.1 Caritas Internationalis è una persona giuridica canonica pubblica dedita al servizio dei poveri ed alla promozione della carità e della giustizia. 1.2 Come ente che partecipa nel cuore della comunità ecclesiale alla missione della Chiesa, Caritas Internationalis si impegna a favorire la comunione tra la Chiesa Universale e le Chiese Particolari nell’esercizio della carità nonché la comunione tra i fedeli, agendo per il bene comune. 1.3 La missione particolare affidata a Caritas Internationalis è di coadiuvare il Sommo Pontefice ed i Vescovi nel loro ministero di carità. Caritas Internationalis adempie a tale compito assistendo i più poveri ed i più bisognosi, partecipando alla gestione delle emergenze umanitarie e collaborando alla diffusione della carità e della giustizia nel mondo alla luce del Vangelo e degli insegnamenti della Chiesa Cattolica. 1.4 Caritas Internationalis può svolgere una funzione di appoggio e promozione internazionale (international advocacy), nei limiti stabiliti dalla competente autorità ecclesiastica. A tal fine essa, collaborando quando possibile con altri organi competenti, studia le problematiche generate dalla povertà nel mondo, ne ricerca le cause e propone soluzioni nel rispetto della dignità della persona umana. Caritas Internationalis si impegna innanzitutto ad illuminare le coscienze dei cattolici e di tutte le persone di buona volontà affinché siano consapevoli dei propri doveri verso i poveri per poterli compiere in maniera libera e responsabile. 1.5 In ordine a queste finalità, senza diminuire la naturale autonomia dei propri membri, Caritas Internationalis ne promuove la collaborazione svolgendo compiti di incoraggiamento, coordinamento, rappresentanza e sviluppo delle rispettive competenze. Acta Benedicti Pp. XVI 923 Articolo 2 Nome e Status Giuridico Caritas Internationalis è persona giuridica canonica pubblica (cann. 116-123 CIC) eretta dal Beato Giovanni Paolo II con il Chirografo « Durante l’Ultima Cena », del 24 settembre 2004. Oltre che dalle leggi canoniche universali e proprie, in particolare dal Decreto Generale del 2 maggio 2012, dai presenti Statuti e dal Regolamento interno, essa è altresı̀ retta dalla legislazione civile vigente nello Stato della Città del Vaticano. Articolo 3 Sede legale Caritas Internationalis ha la sua sede legale nella Città del Vaticano. Il suo eventuale trasferimento in altro luogo deve essere previamente approvato dal Pontificio Consiglio Cor Unum e dalla Segreteria di Stato. Articolo 4 Membri della Confederazione 4.1 Caritas Internationalis è una confederazione di organizzazioni caritative cattoliche che, generalmente, sono Caritas nazionali. I diritti e i doveri delle singole Organizzazioni Membro di Caritas Internationalis sono disciplinati dagli articoli 5 e 6 dei presenti Statuti. 4.2 Le organizzazioni caritative nazionali, i cui Statuti sono stati approvati dalle rispettive Conferenze Episcopali o dall’ente canonico ad esse equivalente, o, laddove in un Paese ci sia una sola diocesi, dal Vescovo diocesano o da coloro che nel diritto sono ad esso equiparati, possono candidarsi per divenire membri di Caritas Internationalis, dopo l’accettazione da parte dell’Assemblea Generale e la ratifica del Pontificio Consiglio Cor Unum. 4.3 Possono chiedere di diventare membri di Caritas Internationalis anche quelle organizzazioni caritative che operino sia in territori di più Stati, nel caso in cui solo in uno di essi sia presente una Gerarchia cattolica, sia in territori che siano parte significativa di un singolo Stato, laddove vi sia un espresso desiderio di una Conferenza Episcopale o dell’ente canonico ad essa equivalente. 924 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 4.4 La revoca dell’approvazione o dell’autorizzazione da parte della Conferenza Episcopale competente o dell’ente canonico ad essa equivalente comporta l’automatica perdita della condizione di membro. Articolo 5 Diritti delle Organizzazioni Membro Le Organizzazioni Membro hanno principalmente diritto di: a) eleggere gli organi di Caritas Internationalis e farne parte; b) partecipare alla predisposizione dei programmi di mutua cooperazione e dei servizi della Confederazione a livello internazionale e regionale; c) contribuire alla delineazione delle direttive strategiche di Caritas Internationalis; d) essere informate, almeno una volta all’anno, in merito agli sviluppi internazionali ed all’attuazione del piano strategico e del piano di lavoro di Caritas Internationalis; e) essere sostenute nel proprio lavoro; f) vedere le proprie attività inserite nell’impegno della Chiesa Universale, in ordine alla promozione dello sviluppo umano integrale; g) valutare e controllare le attività di Caritas Internationalis, conformemente a quanto stabilito dagli Statuti e dal Regolamento Interno; h) rispetto della propria autonomia da Caritas Internationalis e dai suoi organi, in conformità con l’ordinamento giuridico di Caritas Internationalis; i) essere informate almeno una volta all’anno sullo stato economico e finanziario di Caritas Internationalis e ricevere, su richiesta, qualsiasi chiarimento possa essere necessario, come pure chiedere che si discutano eventuali questioni specifiche. Articolo 6 Doveri delle Organizzazioni Membro I principali doveri delle Organizzazioni Membro sono i seguenti: a) agire in maniera conforme agli insegnamenti della Chiesa Cattolica, alle disposizioni del diritto canonico nonché alle indicazioni delle autorità Acta Benedicti Pp. XVI 925 ecclesiastiche competenti, anche nell’ambito della cooperazione e del partenariato internazionale; b) assicurare che i propri Statuti siano in armonia con quelli di Caritas Internationalis e soddisfare i requisiti minimi di governo cosı̀ come definiti nel Regolamento Interno; c) agire nel rispetto delle norme di comportamento e dei criteri definiti negli Statuti e nel Regolamento Interno di Caritas Internationalis, come anche dei principi e degli standard condivisi a livello internazionale anche rispetto alla cooperazione e al partenariato internazionale; d) armonizzare le proprie attività internazionali con quelle di Caritas Internationalis ed accettare e sostenere attivamente il coordinamento da parte della Segreteria Generale in tali operazioni; accettare la rappresentanza da parte di Caritas Internationalis nell’ambito delle relazioni internazionali; e) accettare e rispettare le procedure stabilite da questi Statuti e dal Regolamento Interno di Caritas Internationalis per la composizione delle controversie tra le Organizzazioni Membro e tra i membri e Caritas Internationalis; f) corrispondere le rette statutarie e compartecipare al finanziamento degli organi e delle attività di Caritas Internationalis. Articolo 7 Strutture Organizzative 7.1 Caritas Internationalis è dotata delle seguenti strutture Organizzative: – – – – l’Assemblea Generale; il Consiglio di Rappresentanza; il Consiglio Esecutivo; la Segreteria Generale. 7.2 Le Organizzazioni Membro sono raggruppate in Regioni geografiche. Articolo 8 Regioni 8.1 Le Organizzazioni Membro appartenenti alle differenti Regioni, come determinate dall’Assemblea Generale, si incontrano nell’ambito delle Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 926 Conferenze Regionali al fine di promuovere ed armonizzare, nel rispetto delle priorità determinate dall’Assemblea Generale, le loro attività all’interno della Regione. 8.2 Ogni Conferenza Regionale elegge il proprio Presidente e stabilisce la propria sede. 8.3 Le Conferenze Regionali, con il benestare del Pontificio Consiglio Cor Unum, possono istituire organi di cooperazione regionale, laddove ve ne sia la necessità, con la funzione di promuovere, coordinandosi con la Segreteria Generale di Caritas Internationalis, il lavoro della Regione nonché la collaborazione tra le Organizzazioni Membro che ne fanno parte. Articolo 9 Assemblea Generale 9.1 Le Organizzazioni Membro si riuniscono per l’Assemblea Generale in sessione ordinaria ogni quattro anni. 9.2 L’Assemblea Generale è il principale organo interno di governo di Caritas Internationalis. 9.3 Ogni Organizzazione Membro è rappresentata da una delegazione ufficiale composta da non più di due persone, una delle quali è nominata, dalla stessa Organizzazione Membro, capo delegazione. 9.4 Spetta all’Assemblea Generale: a) determinare il quadro strategico e finanziario di Caritas Internationalis con riferimento ai successivi quattro anni; b) decidere in merito alla ammissione di nuove Organizzazioni Membro o all’esclusione di Organizzazioni Membro, nonché decidere sulla costituzione di nuove Regioni o sulla modificazione o soppressione di Regioni esistenti; c) eleggere il Presidente ed il Tesoriere; d) ratificare l’elezione al Consiglio di Rappresentanza delle Organizzazioni Membro, elette per votazione dalle Conferenze Regionali; e) ratificare la nomina dei due Vice Presidenti di Caritas Internationalis eletti dal Consiglio di Rappresentanza subentrante; Acta Benedicti Pp. XVI 927 f) ratificare la nomina del Segretario Generale e del membro del Consiglio Esecutivo effettuata dal Consiglio di Rappresentanza subentrante; g) ricevere ed esaminare il rapporto sull’attuazione del precedente piano strategico; h) fissare l’ammontare delle rette associative; i) approvare la relazione finanziaria ed il bilancio per il periodo decorrente dall’ultima Assemblea Generale; j) approvare le modifiche degli Statuti e del Regolamento Interno, per poi sottoporle al Pontificio Consiglio Cor Unum per l’approvazione finale della Santa Sede. 9.5 Con riferimento agli atti collegiali (can. 119, CIC), a meno che gli Statuti o il Regolamento Interno non dispongano diversamente, presente la maggioranza di coloro che devono essere convocati per l’Assemblea Generale, ciò che è deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti è vincolante. Ulteriori disposizioni sulle procedure dell’Assemblea Generale sono stabilite nel Regolamento Interno. Articolo 10 Consiglio di Rappresentanza 10.1 Il Consiglio di Rappresentanza è il principale organo interno di governo di Caritas Internationalis nel periodo compreso tra un’Assemblea Generale e l’altra. 10.2 Esso è costituito dal Presidente e dal Tesoriere, eletti dall’Assemblea Generale, dai Presidenti Regionali, come membri ex officio, e dalle Organizzazioni Membro elette dalle Regioni e la cui nomina è stata ratificata dall’Assemblea Generale. Il numero minimo dei membri del Consiglio di Rappresentanza è sedici ed il massimo è ventidue. 10.3 Il Consiglio di Rappresentanza elegge, tra i Presidenti delle Regioni, i due Vice Presidenti di Caritas Internationalis, la cui nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea Generale. Uno dei Vice Presidenti è eletto Primo Vice Presidente. 10.4 Il Consiglio di Rappresentanza elegge il Segretario Generale. Il Segretario Generale non è membro del Consiglio di Rappresentanza; partecipa 928 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale alle riunioni del Consiglio di Rappresentanza con pieno diritto di parola ma non di voto. 10.5 La Commissione Affari Legali e la Commissione Finanza sono commissioni statutarie. La Commissione Finanza è presieduta dal Tesoriere. Il presidente della Commissione Affari Legali partecipa alle riunioni del Consiglio di Rappresentanza con pieno diritto di parola ma non di voto. 10.6 Compiti principali del Consiglio di Rappresentanza sono: a) prendere le decisioni di governo non riservate all’Assemblea Generale, necessarie alla promozione dell’attività di Caritas Internationalis; b) approvare il piano di lavoro quadriennale di Caritas Internationalis in conformità con il quadro strategico; c) approvare il piano di lavoro annuale ed il rapporto annuale del Segretario Generale; d) approvare, sentiti in merito il Tesoriere, la Commissione Finanza e la Commissione di Assistenza, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali, preparati e presentati dal Consiglio Esecutivo, nel rispetto delle direttive finanziarie quadriennali; e) approvare le politiche e le procedure generali di Caritas Internationalis; f) assumere qualsiasi ulteriore funzione esplicitamente conferita al Consiglio di Rappresentanza dall’Assemblea Generale, o necessaria al buon governo di Caritas Internationalis; g) istituire il Comitato per le Candidature agli Uffici di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere, un anno prima della sessione ordinaria dell’Assemblea Generale. 10.7 Il Consiglio di Rappresentanza si riunisce almeno una volta l’anno o, se necessario, più volte, con modalità, luoghi e tempi determinati dallo stesso Consiglio di Rappresentanza. 10.8 Il Consiglio di Rappresentanza può essere consultato per via elettronica o per iscritto dal Presidente e svolge le proprie attività avvalendosi di tecnologie effettivamente disponibili a tutti i propri membri. 10.9 Il Consiglio di Rappresentanza può riunirsi in seduta straordinaria laddove la maggioranza dei propri membri, consultata per iscritto dal Presidente, convenga sulla necessità, luogo e data dell’incontro. Acta Benedicti Pp. XVI 929 10.10 Con riferimento agli atti collegiali (can. 119, CIC), a meno che gli Statuti o il Regolamento Interno non dispongano diversamente, presente la maggioranza di coloro che devono essere convocati per il Consiglio di Rappresentanza, ciò che è deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti è vincolante. Ulteriori disposizioni sulle procedure del Consiglio di Rappresentanza sono stabilite nel Regolamento Interno. Articolo 11 Consiglio Esecutivo 11.1 In quanto organo di governo esecutivo del Consiglio di Rappresentanza, il Consiglio Esecutivo assume le determinazioni necessarie ed agisce al fine di attuare le decisioni del Consiglio di Rappresentanza; facilita le attività ordinarie della Segreteria Generale e promuove le attività di Carı̀tas Internationalis. 11.2 II Consiglio Esecutivo è composto da 7 membri: a) il Presidente di Caritas Intemationalis, quale membro ex officio e Presidente del Consiglio Esecutivo; b) il primo ed il secondo Vicepresidente di Caritas Internationalis, quali membri ex officio; c) un delegato nominato dal Consiglio di Rappresentanza; d) tre persone nominate dal Sommo Pontefice. 11.3 Il Consiglio Esecutivo svolge le seguenti funzioni: a) agisce quale organo esecutivo del Consiglio di Rappresentanza attuandone le decisioni e le direttive; b) prende le decisioni necessarie atte a facilitare le attività della Segreteria Generale, sia riscontrando le richieste del Segretario Generale sia agendo di propria iniziativa; c) rivede i documenti di Caritas Internationalis da pubblicare per poi sottoporli all’approvazione finale del Pontificio Consiglio Cor Unum; d) vigila sull’attività e gli adempimenti del Segretario Generale; e) individua la necessità di atti che superano i limiti e le modalità dell’ordinaria amministrazione, nonché la necessità di alienazione di beni 930 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale appartenenti al patrimonio stabile, e raccomanda tali atti al Consiglio di Rappresentanza. 11.4 Il Consiglio Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, con le modalità da esso stabilite. 11.5 Il Consiglio Esecutivo può essere consultato per via elettronica o per iscritto e può condurre la propria attività avvalendosi di tecnologie disponibili a tutti i propri membri. 11.6 Il Consiglio Esecutivo può riunirsi in seduta straordinaria laddove almeno cinque membri, consultati per iscritto, secondo le modalità stabilite dall’art. 5.11 del Regolamento Interno, convengano sulla necessità, tempi e modalità di tale sessione. 11.7 Tutti i membri del Consiglio Esecutivo partecipano ex officio alle sessioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Rappresentanza. I membri del Consiglio Esecutivo che non sono membri del Consiglio di Rappresentanza, partecipano al medesimo con pieno diritto di parola, ma senza voto. I membri del Consiglio Esecutivo partecipano alle sessioni dell’Assemblea Generale con pieno diritto di parola, ma senza voto, a meno che, per una sessione determinata dell’Assemblea Generale, siano stati accreditati come rappresentanti di una Caritas nazionale. 11.8 Con riferimento agli atti collegiali, qualora siano presenti almeno cinque membri del Consiglio Esecutivo, ciò che è deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti è vincolante. Ulteriori disposizioni sulle procedure del Consiglio Esecutivo sono stabilite dal Regolamento Interno. Articolo 12 Presidente 12.1 Il Presidente: a) dirige la Confederazione; b) è il più alto rappresentante di Caritas Internationalis; c) è il principale responsabile dei rapporti con gli Organi e Organismi competenti della Santa Sede; d) ha la responsabilità di assicurare la piena osservanza, nelle attività di Caritas Internationalis, delle disposizioni del diritto canonico, sia quello Acta Benedicti Pp. XVI 931 universale sia quello direttamente concernente Caritas Internationalis, nonché del diritto dello Stato della Città del Vaticano; e) presiede le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Rappresentanza e del Consiglio Esecutivo; f) vota esclusivamente per dirimere le situazioni di parità di voti; g) è membro ex officio di tutti i comitati e commissioni delle strutture di governo di Carı̀tas Internationalis. 12.2 Il Presidente può delegare alcuni specifici compiti di governo a un Vice Presidente o, se necessario, a un Presidente Regionale o a un membro del Consiglio Esecutivo. 12.3 Il Presidente è eletto per un periodo di quattro anni ed inizia il suo mandato alla chiusura dell’Assemblea Generale che lo ha eletto terminandolo alla chiusura della seguente Assemblea Generale ordinaria. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati, consecutivi o non consecutivi. Articolo 13 Vice Presidenti 13.1 I Vice Presidenti rappresentano e promuovono — subordinatamente al Presidente e di intesa con lui — Caritas Internationalis e svolgono altri compiti. 13.2 In caso di incapacità, impedimento grave o morte del Presidente, il Primo Vice Presidente ne assume il ruolo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. Articolo 14 Segretario Generale 14.1 Il Segretario Generale è responsabile dell’attuazione del piano strategico di Caritas Intemationalis, della gestione economica, e della esecuzione degli ulteriori incarichi a lui conferiti dall’Assemblea Generale, dal Consiglio di Rappresentanza, dal Consiglio Esecutivo o dal Presidente. 14.2 Il Segretario Generale dirige la Segreteria Generale. È responsabile nei confronti del Consiglio Esecutivo e si relaziona con lo stesso per il tramite del Presidente o del Vice Presidente delegato a tal fine dal Presidente. 932 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 14.3 Il Segretario Generale rappresenta Caritas Intemationalis in collaborazione con il Presidente e con il consenso di quest’ultimo. 14.4 Il Segretario Generale è responsabile affinchè l’intera attività della Segreteria Generale risponda alle disposizioni generali del diritto, sia canonico che civile, nonché al Decreto Generale del 2 maggio 2012 e alle altre disposizioni particolari date dalla Santa Sede per Caritas Intemationalis. 14.5 Il Segretario Generale è responsabile di assicurare che una regolare e puntuale corrispondenza scritta sia tenuta con il Pontificio Consiglio Cor Unum, con la Segreteria di Stato e, a seconda del rispettivo ambito di competenza, con ogni altro Dicastero, ente o ufficio competente della Curia Romana e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. 14.6 Il Segretario Generale assicura la comunicazione tra la Santa Sede ed il Presidente, e per il tramite del Presidente, tra la Santa Sede e gli altri organi di Caritas Intemationalis. A tale scopo, mantiene un contatto frequente con il Pontificio Consiglio Cor Unum, con la Segreteria di Stato e, a seconda del rispettivo ambito di competenza, con ogni altro Dicastero, ente o ufficio competente della Curia Romana e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, tenendone al corrente il Consiglio Esecutivo. 14.7 Il Segretario Generale è eletto per un periodo di quattro anni ed è in carica dalla data di chiusura della sessione dell’Assemblea Generale che ne ha ratificato la nomina, sino alla chiusura della sessione della successiva Assemblea Generale ordinaria. Il Segretario Generale non può essere eletto per più di due mandati interi, consecutivi o non consecutivi. Articolo 15 Segreteria Generale La Segreteria Generale è la struttura organizzativa alle dipendenze del Segretario Generale. I membri della Segreteria Generale adempiono ai compiti loro assegnati dal Segretario Generale. Articolo 16 Rappresentanza Legale 16.1 Il Segretario Generale è il rappresentante legale di Caritas Internationalis. Acta Benedicti Pp. XVI 933 16.2. La sede legale di Caritas Internationalis coincide con la sede legale della Segreteria Generale per ogni tipo di riferimento alle prestazioni operative e gestionali del personale ed agli inerenti effetti giuridici e giurisdizionali. Articolo 17 Approvazione dei candidati Nel rispetto del legame speciale tra Caritas Internationalis e la Santa Sede, la lista dei candidati agli uffici di Presidente, di Segretario Generale e di Tesoriere deve essere sottoposta al Pontificio Consiglio Cor Unum per la relativa approvazione previa del Sommo Pontefice, almeno tre mesi prima dell’Assemblea Generale in cui si terranno le elezioni. I nomi dei candidati saranno resi pubblici solo dopo essere stati approvati dal Sommo Pontefice. Articolo 18 Assistente Ecclesiastico 18.1 L’Assistente Ecclesiastico è nominato dal Pontificio Consiglio Cor Unum, sentito il parere del Presidente di Caritas Internationalis, per un periodo di quattro anni rinnovabili, a partire dall’Assemblea Generale. 18.2 L’Assistente Ecclesiastico favorisce lo spirito di comunione tra i membri dell’Organizzazione e con la Santa Sede, accompagna la riflessione su questioni di ordine teologico e promuove l’identità cattolica di Caritas Internationalis. 18.3 L’Assistente Ecclesiastico partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli organi di governo di Caritas Internationalis, con pieno diritto di parola ma senza voto. Articolo 19 Tesoriere 19.1 Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea Generale ed è membro ex officio del Consiglio di Rappresentanza. 19.2 Spetta al Tesoriere: a) informare il Consiglio di Rappresentanza ed il Consiglio Esecutivo in merito alle conseguenze finanziarie e di bilancio delle loro decisioni; 934 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale b) consigliare il Consiglio di Rappresentanza ed il Consiglio Esecutivo in merito alle politiche e alle decisioni per la costituzione di fondi di riserva a garanzia, della solvibilità finanziaria a lungo termine di Caritas Internationalis; c) presentare al Consiglio Esecutivo, da presentare successivamente al Consiglio di Rappresentanza e all’Assemblea Generale, bilanci finanziari predisposti conformemente ai criteri stabiliti dal diritto canonico e civile e che abbiano ricevuto la preventiva approvazione della Commissione di Assistenza; d) riferire, sentita la Commissione di Assistenza, al Consiglio Esecutivo ed al Consiglio di Rappresentanza sulla conformità o meno dell’amministrazione, da parte del Segretario Generale, delle risorse finanziarie e degli altri beni temporali di Caritas Internationalis con quanto disposto dalle norme canoniche e civili e dalle direttive adottate dal Consiglio di Rappresentanza. 19.3 Il Tesoriere è eletto per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di chiusura dei lavori dell’Assemblea Generale che lo ha eletto sino alla chiusura dei lavori della successiva Assemblea Generale ordinaria. Il Tesoriere non può essere eletto per più di due mandati interi, consecutivi o non consecutivi. 19.4 Il Tesoriere non può ricoprire alcun altro ufficio o ruolo all’interno di Caritas Internationalis né essere membro della Segreteria Generale. Articolo 20 Controversie di lavoro Per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei dirigenti, incluso quello con il Segretario Generale, dei dipendenti e di quelli di collaborazione, stipulati da Caritas Internationalis, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, è competente l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), secondo le relative procedure statutarie (cfr artt. 11-20) ancorché non si tratti di dipendenti vaticani o assimilati. Acta Benedicti Pp. XVI 935 Articolo 21 Commissione di Assistenza 21.1 La Commissione di Assistenza consta di tre o più membri competenti in ambito legale, economico, organizzativo e tecnico, nominati dal Sommo Pontefice. La Commissione di Assistenza può inoltre comprendere, se la Santa Sede lo ritiene necessario, un Collegio di Revisori. 21.2 Il compito della Commissione di Assistenza è quello di collaborare con il Segretario Generale, il Tesoriere, la Commissione Affari Legali e la Commissione Finanza affinché tutta l’azione di Caritas Internationalis si svolga nel rispetto della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano e, in particolare, secondo le prescrizioni del Decreto Generale del 2 maggio 2012. I membri della Commissione di Assistenza potranno partecipare, con pieno diritto di parola ma senza voto, alle riunioni di entrambe le altre due menzionate Commissioni nonché alle riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Rappresentanza e del Consiglio Esecutivo. 21.3 La Commissione di Assistenza riferirà al Pontificio Consiglio Cor Unum e, d’accordo e tramite il medesimo Pontificio Consiglio, farà pervenire alla Segreteria di Stato e ai vari Dicasteri della Curia Romana competenti, le dovute informazioni in materia giuridica ed economica. 21.4 La Commissione di Assistenza redigerà il proprio regolamento di lavoro, che sarà approvato dalla Santa Sede e sarà comunicato agli organi direttivi di Caritas Internationalis. Articolo 22 Beni Temporali 22.1 I beni temporali di titolarità di Caritas Internationalis; quale persona giuridica canonica pubblica, sono beni ecclesiastici (can. 1257, § 1 CIC). 22.2 L’amministrazione ordinaria delle risorse finanziarie e degli altri beni temporali di titolarità di Caritas Internationalis è di competenza del Segretario Generale, sotto la guida del Consiglio Esecutivo, conformemente a quanto disposto dal Codice di Diritto Canonico, dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano, dal Decreto Generale del 2 maggio 2012, dai presenti Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 936 Statuti, dal Regolamento Interno e dalle direttive adottate dal Consiglio di Rappresentanza. 22.3 Spetta altresı̀ al Segretario Generale eseguire atti di straordinaria amministrazione conformemente alle istruzioni ricevute dal Consiglio Esecutivo. L’autorizzazione, i limiti e le procedure per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sono fissati dal Consiglio di Rappresentanza con l’approvazione del Pontificio Consiglio Cor Unum. 22.4 Per alienare validamente i beni che costituiscono patrimonio stabile di Caritas Internationalis il cui valore ecceda la somma fissata dalla Santa Sede, si richiede la licenza del Pontificio Consiglio Cor Unum (cfr can. 1291, CIC). 22.5 Per la certificazione annuale del bilancio il Consiglio di Rappresentanza nomina dei revisori dei conti esterni riconosciuti a livello internazionale. Revisori interni possono essere nominati secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno. 22.6 La Santa Sede può richiedere una revisione dei conti in qualsiasi momento come anche costituire un Collegio di Revisori Interni (cfr Articolo 21.1 e Decreto Generale del 2 maggio 2012, art. 6, 5º). Articolo 23 Finanziamento Caritas Internationalis è principalmente finanziata attraverso: a) le quote associative annuali corrisposte dalle Organizzazioni Membro; b) le quote di registrazione corrisposte per la partecipazione all’Assemblea Generale e ad altri incontri; c) donazioni, lasciti, sussidi e finanziamenti di singoli progetti. Articolo 24 Modifiche agli Statuti 24.1 Le disposizioni dei presenti Statuti e del Regolamento Interno possono essere modificate dall’Assemblea Generale con votazione favorevole Acta Benedicti Pp. XVI 937 della maggioranza di due terzi delle Organizzazioni Membro presenti, secondo le procedure disposte dall’art. 9.5 dei presenti Statuti. 24.2 Qualsiasi modifica dei presenti Statuti e del Regolamento Interno deve essere approvata dalla Santa Sede (cfr Decreto Generale del 2 maggio 2012, Articoli 1 §1 e 2. 1º-2º). Articolo 25 Scioglimento 25.1 Caritas Intemationalis può essere soppressa solo dalla Santa Sede (cfr cann. 120 e 320 §1 CIC e Decreto Generale, del 2 maggio 2012, Articoli 1 § 1 e 2. 1º-2º). Lo scioglimento può essere proposto alla Santa Sede dall’Assemblea Generale sulla base di una maggioranza dei due terzi dei voti delle Organizzazioni Membro presenti. Affinchè la delibera sia valida, occorre che i due terzi delle Organizzazioni Membro di Caritas Intemationalis siano presenti nell’Assemblea Generale che assume tale determinazione. 25.2 Nel caso di scioglimento, i beni temporali di titolarità di Caritas Intemationalis sono devoluti alla Santa Sede ed utilizzati al servizio dei poveri. Articolo 26 Regolamento Interno L’attuazione delle disposizioni dei presenti Statuti è in generale determinata dal Regolamento Interno che ne costituisce parte integrale e vincolante. Dal Vaticano, 2 Maggio 2012. 938 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale Caritas Internationalis REGOLAMENTO INTERNO CAPITOLO I Organizzazioni Membro Articolo 1 Requisiti per l’ammissione 1.1 In conformità con gli artt. 4 e 9 degli Statuti, l’Assemblea Generale decide riguardo all’ammissione e all’esclusione delle Organizzazioni Membro di Caritas Internationalis (CI). Tale decisione deve essere ratificata dal Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum. 1.2 Le Organizzazioni che richiedano l’ammissione a Caritas Internationalis devono avere uno scopo di natura simile a quello di Caritas Internationalis. In conformità con l’art. 4 degli Statuti, per poter presentare la loro candidatura a membro di Caritas Internationalis, gli aspiranti devono essere autorizzati per iscritto dalla Conferenza Episcopale locale o dall’ente canonico ad essa equivalente. 1.3 Le Organizzazioni Membro devono rispettare gli standard minimi definiti dal Consiglio di Rappresentanza riguardo la loro amministrazione, struttura organizzativa, solvibilità finanziaria, affidabilità e osservanza dei codici etici di condotta. Tali enti conservano la propria autonomia giuridica, finanziaria e contrattuale. 1.4 Nell’ammissione delle Organizzazioni Membro devono essere osservate le politiche e le procedure previste dal Consiglio di Rappresentanza. Il Consiglio di Rappresentanza deciderà se una candidatura deve essere sottoposta all’Assemblea Generale. Qualora l’ente candidato dovesse ricevere per due volte una risposta negativa da parte del Consiglio di Rappresentanza, esso può ricorrere all’Assemblea Generale. Una decisione negativa dell’Assemblea Generale può essere appellata al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum. 1.5 Dopo aver ottenuto l’approvazione del Consiglio di Rappresentanza e prima dell’approvazione dell’Assemblea Generale e della ratifica del Pontifi- Acta Benedicti Pp. XVI 939 cio Consiglio Cor Unum, le Organizzazioni che hanno presentato formale richiesta diventano Organizzazioni Membro associate. Il periodo di attesa per l’approvazione non può essere maggiore di quello che intercorre tra due Assemblee Generali ordinarie. I diritti e i doveri delle Organizzazioni Membro associate sono definiti dal Consiglio di Rappresentanza. Articolo 2 Perdita della qualità di membro 2.1 Un’Organizzazione Membro può dissociarsi dalla Confederazione con l’autorizzazione scritta dalla Conferenza Episcopale o dall’ente canonico ad essa equivalente. 2.2 La decisione di dissociarsi deve essere comunicata al Consiglio di Rappresentanza per mezzo di una dichiarazione scritta contenente le ragioni della richiesta di cancellazione. Se il Consiglio di Rappresentanza non dà effetto immediato alla dichiarazione, la dissociazione volontaria acquista efficacia un anno dopo la ricezione della dichiarazione da parte del medesimo Consiglio di Rappresentanza. L’obbligazione di pagare le quote statutarie pregresse, incluse quelle relative all’anno in cui la richiesta è presentata, non viene meno, nonostante l’Organizzazione Membro si sia dissociata da Caritas Internationalis. 2.3 Un’Organizzazione Membro può essere esclusa d’ufficio dalla Confederazione. In conformità con l’art. 9.4.b degli Statuti, l’Assemblea Generale prende la decisione finale riguardante l’esclusione dell’Organizzazione Membro. Dopo aver consultato l’Organizzazione Membro e la competente Conferenza Episcopale o ente canonico ad esso equivalente il Consiglio di Rappresentanza decide se sottoporre la richiesta di esclusione all’Assemblea Generale. Le ragioni per l’esclusione includono le seguenti: – se, secondo il giudizio del Segretario Generale o della Regione interessata, espresso attraverso una decisione dell’organo competente, l’Organizzazione Membro manca di una o più delle condizioni previste dagli Articoli 1 e/o 4 degli Statuti; – se la Conferenza Episcopale competente o l’ente canonico ad essa equivalente ha creato un organo rappresentativo di tutte le associazioni caritative nazionali, che non esisteva in precedenza, e che presenti come nuovo membro in sostituzione di quell’ente nazionale già confederato; 940 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale – se l’Organizzazione Membro, a giudizio del Segretario Generale o della Regione interessata, espresso attraverso una decisione dell’organo competente, ha ripetutamente mancato ai suoi doveri cosı̀ come stabiliti negli Statuti e nel Regolamento Interno. Per la decisione riguardante l’esclusione d’ufficio si può ricorrere soltanto al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum. L’Organizzazione Membro interessata deve informare il Segretario Generale di Caritas Internationalis di tale ricorso. 2.4 La revoca dell’approvazione o dell’autorizzazione da parte della Conferenza Episcopale o dell’ente canonico equivalente comporta la perdita automatica della qualità di membro (cfr Statuti, art. 4.4). CAPITOLO II Struttura Organizzativa Articolo 3 Assemblea Generale 3.1 L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente. In conformità con le istruzioni del Presidente, il Segretario Generale comunica la data, il luogo e l’agenda dell’Assemblea Generale. 3.2 Il Segretario Generale deve notificare la convocazione della sessione ordinaria dell’Assemblea Generale alle Organizzazioni Membro ed alla Santa Sede almeno centottanta giorni prima della sessione. 3.3 L’agenda delle sedute ordinarie è predisposta dal Consiglio Esecutivo. Le Organizzazioni Membro possono chiedere l’inclusione di temi particolari nell’agenda fino a novanta giorni prima dell’Assemblea Generale. Ulteriori disposizioni sono stabilite dal Consiglio di Rappresentanza. 3.4 Il Presidente o il primo Vicepresidente se il Presidente per qualche grave ragione non possa adempiere a tale obbligo e/o non possa essere raggiunto entro una settimana, può convocare una seduta straordinaria dell’Assemblea Generale, annunciando la data, il luogo e l’agenda dell’incontro. Il Presidente è obbligato a convocare una seduta straordinaria in seguito ad una richiesta di almeno un terzo delle Organizzazioni Membro della Confedera- Acta Benedicti Pp. XVI 941 zione, appartenenti ad un minimo di due Regioni, o per una decisione del Consiglio di Rappresentanza assunta con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti. 3.5 Almeno sessanta giorni prima dell’apertura dei lavori di una seduta straordinaria dell’Assemblea Generale, il Segretario Generale deve dame comunicazione formale alle Organizzazioni Membro e alla Santa Sede. 3.6 L’agenda di un’Assemblea Generale straordinaria includerà soltanto quei punti che ne hanno determinato la convocazione: essi non potranno essere modificati nel corso della seduta. 3.7 Il Segretario Generale invia alle Organizzazioni Membro, con trenta giorni d’anticipo, la documentazione necessaria per consentire ai rappresentanti che parteciperanno all’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, un’adeguata preparazione. 3.8 L’Assemblea Generale è condotta da un Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Presidenti Regionali di Caritas Internationalis, che rimane in carica per tale ufficio fino alla chiusura delle sedute dell’Assemblea. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente o un altro membro del Consiglio di Presidenza nominato dal Presidente. Il Consiglio di Presidenza è assistito dal Segretario Generale. Il Consiglio di Presidenza ha il compito principale di prendere tutte le misure necessarie per assicurare il regolare svolgimento dell’Assemblea Generale e garantire la piena osservanza delle norme giuridiche, degli Statuti, del Regolamento Interno, e delle procedure rilevanti disposte dal Consiglio di Rappresentanza. 3.9 Uno dei membri del Consiglio di Presidenza deve essere nominato Notaio. Il Notaio ha l’incarico di verbalizzare i lavori dell’Assemblea Generale, inviandone copia al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum. 3.10 I rappresentanti ed i delegati del Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum partecipano ex officio all’Assemblea Generale con pieno diritto di parola, ma non di voto. I membri della Commissione di Assistenza possono partecipare all’Assemblea Generale, con pieno diritto di parola, ma non di voto. La loro richiesta di partecipazione non può essere rifiutata. 3.11 Il Consiglio Esecutivo, cosı̀ come il Presidente e, con il consenso del Presidente, il Segretario Generale di Caritas Internationalis, possono invitare 942 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale osservatori ed ospiti speciali all’Assemblea Generale, alle singole sedute, oppure agli incontri tenuti nell’ambito dell’Assemblea Generale. Gli ospiti possono essere invitati a parlare, ma non hanno diritto di voto. 3.12 Le lingue di lavoro di Caritas Internationalis — francese, inglese, spagnolo e italiano — sono usate nell’Assemblea Generale. Oltre a queste il Consiglio Esecutivo può decidere di utilizzare ulteriori lingue. 3.13 Un Comitato di Accreditamento, nominato dal Consiglio di Rappresentanza uscente e composto da tre dei suoi membri, con l’aiuto del Segretario Generale, esamina le credenziali dei rappresentanti delle Organizzazioni Membro e la validità delle deleghe, verifica se le stesse Organizzazioni hanno versato a Caritas Internationalis le rette statutarie, si accerta se sussiste il diritto di voto come previsto dal Capitolo VI del presente Regolamento Interno e, conscguentemente, riferisce all’Assemblea Generale durante la prima seduta. Questo comitato, su richiesta del presidente della sessione, fornisce informazioni circa il diritto di voto delle Organizzazioni Membro presenti ed anche — in conformità con gli Statuti ed il Regolamento Interno di Caritas Internationalis — sulle maggioranze necessarie per la validità delle decisioni. Entro un mese dalla conclusione dell’Assemblea Generale, il Segretario Generale deve inviare copia del rapporto del Comitato di Accreditamento al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum e alla Segreteria di Stato. 3.14 Un’Organizzazione Membro può essere rappresentata da un’altra Organizzazione Membro tramite una valida delega scritta. Ciascuna Organizzazione Membro può essere titolare di una sola delega. La delega attribuisce il voto e ha valore per determinare il quorum. Ciò significa che un membro rappresentato in virtù di una delega valida conta come presente. 3.15 La gestione dei lavori e le ulteriori modalità sono stabilite dal Consiglio di Rappresentanza come previsto dall’Articolo 21 del presente Regolamento Interno. 3.16 Se non diversamente previsto dagli Statuti e da questo Regolamento Interno, le decisioni dell’Assemblea Generale sono prese per alzata di mano, a meno che un quinto delle Organizzazioni Membro presenti materialmente o in forza di una delega con diritto di voto chieda uno scrutinio segreto. In quanto al quorum dell’Assemblea Generale, si vedano l’Articolo 9 degli Statuti, il Capitolo VII del Regolamento Interno, e le procedure per l’Assemblea Generale stabilite dal Consiglio di Rappresentanza. Acta Benedicti Pp. XVI 943 Articolo 4 Consiglio di Rappresentanza 4.1 Come previsto dall’Articolo 10 degli Statuti, il Consiglio è composto da: a) il Presidente; b) i Presidenti delle Regioni; c) il Tesoriere; d) le Organizzazioni Membro nominate e approvate ai sensi dell’Art. 10.2 degli Statuti. 4.2 L’Assemblea Generale ratifica le decisioni del Consiglio di Rappresentanza uscente riguardanti il numero totale delle Organizzazioni Membro che diverranno membri del Consiglio di Rappresentanza subentrante, e, all’interno di questo totale, sul numero di membri che corrisponderà a ciascuna Regione in conformità con l’Articolo 10.2 degli Statuti, nell’ottica di garantire che ciascuna Regione sia adeguatamente rappresentata. 4.3 Il Consiglio di Rappresentanza deve redigere il proprio regolamento di lavoro, che si applicherà a quanto disposto dall’Articolo 10.8 degli Statuti. Gli atti del Consiglio di Rappresentanza devono essere firmati da tutti i membri, inclusi anche coloro che si sono opposti alle decisioni prese, i quali possono presentare una mozione di minoranza. 4.4 Il Segretario Generale di Caritas Internationalis e il Presidente della Commissione Affari Legali partecipano ex officio alle riunioni del Consiglio di Rappresentanza in conformità con gli Articoli 10.4 e 10.5 degli Statuti. Il Segretario Generale è responsabile dell’accurata verbalizzazione di tutti gli atti del Consiglio di Rappresentanza. 4.5 I rappresentanti o delegati del Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum partecipano ex officio al Consiglio di Rappresentanza con pieno diritto di parola, ma non di voto. I membri della Commissione di Assistenza possono partecipare al Consiglio di Rappresentanza, con pieno diritto di parola, ma non di voto. La loro richiesta di partecipazione non può essere rifiutata. 4.6 Il Presidente può invitare ospiti ufficiali alle riunioni del Consiglio di Rappresentanza, per la trattazione di argomenti specifici. 944 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 4.7 Tutti i membri del Consiglio di Rappresentanza sono eletti per un periodo di quattro anni, dalla chiusura dell’Assemblea Generale che li ha eletti o ratificati fino alla chiusura della successiva Assemblea Generale ordinaria. Spetta al Consiglio di Rappresentanza subentrante, i cui membri sono stati eletti e/o ratificati dall’Assemblea Generale, eleggere i Vice Presidenti e il Segretario Generale durante la stessa Assemblea Generale. 4.8 Una persona in carica per due mandati consecutivi nel Consiglio di Rappresentanza non può essere rieletta senza una pausa di almeno un mandato pieno. Questa disposizione non limita l’eleggibilità per l’ufficio di Presidente. Un’Organizzazione Membro che abbia partecipato al Consiglio di Rappresentanza per due mandati consecutivi non può essere rieletta senza che sia passato almeno un mandato pieno. 4.9 Lo status di membro del Consiglio di Rappresentanza si perde nei seguenti casi: a) rinuncia volontaria; b) cessazione di qualsiasi rapporto giuridico con la Conferenza Regionale che ha sostenuto l’elezione a membro; c) qualsiasi mancanza grave di condotta personale, segnalata dalla competente autorità ecclesiastica, oppure un grave e provato inadempimento dei suoi obblighi. 4.10 Nel caso in cui, tra due Assemblee Generali ordinarie, dovesse verifı̀carsi una vacanza tra i Presidenti Regionali o tra le Organizzazioni Membro nominate dalle Regioni al Consiglio di Rappresentanza, la vacanza sarà colmata dalla Regione e approvata dal Consiglio di Rappresentanza, se non diversamente previsto dagli Statuti o dal Regolamento Interno. 4.11 I membri del Consiglio di Rappresentanza servono Caritas Internationalis e gli interessi globali della Confederazione devono essere la loro priorità. 4.12 Il Consiglio di Rappresentanza si riunisce in seduta straordinaria se la maggioranza dei suoi membri, consultata per iscritto, è d’accordo sulla necessità, data e luogo di tale sessione. Sia ogni membro del Consiglio di Rappresentanza che il Segretario Generale di Caritas Internationalis hanno il diritto di chiedere la suddetta consultazione; tale richiesta deve essere accolta. Spetta al Segretario Generale procedere alla consultazione e alla Acta Benedicti Pp. XVI 945 convocazione della sessione straordinaria, se cosı̀ è stato deciso dalla maggioranza del Consiglio di Rappresentanza. 4.13 Il Consiglio di Rappresentanza assume le decisioni di governo necessarie per la corretta gestione di Caritas Internationalis e per la promozione del suo lavoro ed esercita tutte le funzioni previste dall’Articolo 10 degli Statuti. 4.14 Il Consiglio di Rappresentanza presenta all’Assemblea Generale gli emendamenti agli Statuti e al Regolamento Interno di Caritas Internationalis. 4.15 Il Consiglio di Rappresentanza delibera e adotta politiche e procedure nei limiti fı̀ssati dagli Statuti, dal Regolamento Interno, nonché dal quadro strategico di Caritas Internationalis. 4.16 Il Consiglio di Rappresentanza adotta tutte le norme, direttive e procedure necessarie per la applicazione del Regolamento Interno. 4.17 Il Consiglio di Rappresentanza, sentito il Consiglio Esecutivo ed il Tesoriere, decide in merito alle seguenti questioni: a) politiche per la costituzione di fondi di riserva a garanzia della solvibilità finanziaria a lungo termine di Caritas Internationalis; b) politiche finanziarie e di bilancio preventivo; c) autorizzazione di atti che superino i limiti e le condizioni dell’amministrazione ordinaria; d) fissazione dei limiti e procedure per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, con l’approvazione del Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum; e) alienazione di beni del patrimonio di Caritas Internationalis per somme che non richiedano l’autorizzazione della Santa Sede; f) approvazione, a istanza del Consiglio Esecutivo e sentita la Commissione di Finanza attraverso il Tesoriere e la Commissione di Assistenza, del bilancio annuale nell’ambito del piano finanziario quadriennale. Per approvare un bilancio preventivo che prospetti una perdita economica e/o una diminuzione del patrimonio netto, si dovrà fare una richiesta esplicita al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum (cfr Decreto Generale del 2 maggio 2012, art. 6. 8º); Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 946 g) atti di alienazione di beni del patrimonio di Caritas Internationalis per somme che richiedano l’autorizzazione della Santa Sede; il Consiglio di Rappresentanza, dietro richiesta del Consiglio Esecutivo, sentita la Commissione di Finanza attraverso il Tesoriere e la Commissione di Assistenza, decide se si deve realizzare o meno tale atto e, in caso di una decisione positiva, chiede l’autorizzazione del Pontificio Consiglio Cor Unum; h) sceglie, su proposta del Tesoriere e del Consiglio Esecutivo, uno o più revisori esterni dei conti riconosciuti a livello internazionale per la certificazione esterna annuale del bilancio, e chiede la necessaria previa autorizzazione al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum, cosı̀ come stabilito dall’Articolo 1 § 7 del Decreto Generale del 2 maggio 2012; i) approva il bilancio consuntivo annuale, presentato dal Consiglio Esecutivo, ricevuta la certificazione annuale dei revisori di conti esterni, rivista dalla Commissione di Assistenza. Articolo 5 Consiglio Esecutivo 5.1 In conformità con l’Articolo 11 degli Statuti, il Consiglio Esecutivo è composto da: a) il Presidente; b) il Primo ed il Secondo Vicepresidenti; c) un delegato eletto dal Consiglio di Rappresentanza; d) tre persone nominate dal Sommo Pontefice. 5.2 Il membro del Consiglio Esecutivo previsto nell’Articolo 5.1.c) è eletto a titolo personale e non come delegato della sua particolare Regione. Possono essere candidati a tale ufficio i membri ex officio del Consiglio di Rappresentanza ed i rappresentanti e delegati delle Organizzazioni Membro del Consiglio di Rappresentanza. Il Presidente e i Presidenti Regionali hanno il diritto di proporre candidati per questo ufficio. 5.3 Tutti i membri del Consiglio Esecutivo servono Caritas Internationalis e devono avere come priorità gli interessi globali della Confederazione. Acta Benedicti Pp. XVI 947 5.4 Il Segretario Generale ed il Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Esecutivo, con pieno diritto di parola ma non di voto, in conformità con l’Articolo 11.2 degli Statuti. 5.5 I Presidenti delle commissioni e comitati rilevanti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Esecutivo per ragioni particolari a discrezione del Presidente o del Consiglio Esecutivo. In questo caso, essi partecipano alle riunioni con pieno diritto di parola, ma non di voto. 5.6 Tutti i membri del Consiglio Esecutivo sono eletti o nominati per un periodo massimo di 4 anni, dalla chiusura dell’Assemblea Generale che ha eletto o ratificato il Presidente e i Vice Presidenti di Caritas Internationalis, fino alla chiusura della successiva Assemblea Generale ordinaria. Il Consiglio di Rappresentanza subentrante, i cui membri sono nominati o ratificati durante l’Assemblea Generale, ha il diritto e il dovere di eleggere, durante la stessa Assemblea Generale, il membro del Consiglio Esecutivo in conformità con l’Articolo 5.1.c). 5.7 I membri del Consiglio Esecutivo che siano stati in carica per due mandati consecutivi non possono essere rieletti se non sia trascorso un intero mandato, fatta eccezione per i membri nominati dal Sommo Pontefice. Questa disposizione non limita l’eleggibilità all’ufficio di Presidente. 5.8 Lo status di membro del Consiglio Esecutivo si perde nei seguenti casi: a) rinuncia volontaria, accettata dal Consiglio di Rappresentanza o dal Sommo Pontefice nel caso di membri di nomina Pontificia; b) interruzione dei rapporti legali con Caritas, nel caso dei membri non nominati dal Sommo Pontefice; c) rimozione, per grave e provato inadempimento nell’esecuzione dei propri doveri. Tale rimozione è decisa dal Sommo Pontefice nel caso dei membri di nomina Pontificia. 5.9 Lo status di membro del Consiglio Esecutivo della persona eletta in conformità con l’Articolo 5.1.c) può essere revocato dal Consiglio di Rappresentanza. Tale persona decade dal Consiglio Esecutivo quando non sia più membro del Consiglio di Rappresentanza. L’eventuale vacanza di tale posizione sarà colmata dal Consiglio di Rappresentanza in conformità con l’Articolo 5.2. Lo status di membro del Consiglio Esecutivo delle persone nominate dal Sommo Pontefice può essere revocato soltanto dal Sommo Pontefice. 948 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 5.10 Il Consiglio Esecutivo potrà essere consultato elettronicamente o per iscritto e dovrà svolgere la sua attività usando i mezzi tecnologici disponibili a tutti i suoi membri. 5.11 Il Consiglio Esecutivo può riunirsi in seduta straordinaria se almeno 5 dei suoi membri, consultati per iscritto, sono d’accordo su necessità, data e modalità di tale seduta. Tutti i membri del Consiglio Esecutivo, cosı̀ come il Segretario Generale e il Tesoriere di Caritas Internationalis, hanno diritto di chiedere per iscritto tale consultazione, che non può essere negata. Spetta al Segretario Generale — con il consenso del Presidente di Caritas Internationalis, o, se il Presidente per qualche grave ragione non possa adempiere a tale obbligo, con il consenso del Vicepresidente primo di Caritas Internationalis — procedere alla consultazione e alla convocazione della sessione straordinaria. 5.12 Il Consiglio Esecutivo, con l’assistenza del Segretario Generale, è responsabile della preparazione del piano strategico quadriennale. Revisiona il programma di lavoro annuale e riceve, almeno ogni sei mesi, i rapporti finanziari predisposti dal Segretario Generale, rivisti dal Tesoriere e dalla Commissione di Assistenza. Riceve i rapporti del Tesoriere sull’attuazione delle politiche finanziarie e di bilancio nonché sull’amministrazione dei fondi di riserva. In cooperazione con il Tesoriere e il Segretario Generale, prepara i bilanci preventivi e consuntivi annuali, da presentare al Consiglio di Rappresentanza. 5.13 Il Consiglio Esecutivo costituisce i comitati che si rendono necessari per i lavori di Caritas Internationalis, assume decisioni in merito alle loro proposte e riceve rapporti sulle loro attività. 5.14 Il Consiglio Esecutivo è responsabile di garantire che qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale, di qualsiasi tipo, livello e diffusione, interna o esterna, emanato da Caritas Internationalis, sia sottoposto alla preventiva approvazione del Pontificio Consiglio Cor Unum (cfr Decreto Generale del 2 maggio 2012, art. 1 § 2). 5.15 Il Consiglio Esecutivo richiede l’approvazione da parte del Consiglio di Rappresentanza dei progetti di politiche e di procedure di governo. 5.16 Un anno prima dell’Assemblea Generale ordinaria, il Consiglio Esecutivo istituisce un gruppo di lavoro di tre persone, una delle quali deve essere il Presidente o un suo delegato, affinché predisponga tutta la docu- Acta Benedicti Pp. XVI 949 mentazione relativa al Segretario Generale, incluso il contratto di lavoro. Questo gruppo di lavoro deve consultare il Tesoriere, se egli non è già membro del medesimo, e la Commissione di Assistenza. Il Consiglio Esecutivo deve approvare i documenti relativi alla nomina e all’assunzione del Segretario Generale e sottoporre il contratto e tutta la documentazione relativa al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum per la sua approvazione, prima dell’Assemblea Generale. 5.17 Il Consiglio Esecutivo, attraverso il Presidente di Caritas Internationalis o uno dei Vicepresidenti a ciò appositamente delegato, controlla e sovraintende alle attività del Segretario Generale affinchè vengano conseguiti gli obiettivi di Caritas Internationalis, inclusa l’attuazione del piano strategico nell’ambito del piano di lavoro annuale e del budget annuale. Spetta al Consiglio Esecutivo la valutazione annuale del lavoro del Segretario Generale. Il Consiglio Esecutivo approva la struttura organizzativa della Segreteria Generale e, tramite il Pontificio Consiglio Cor Unum, sottopone all’approvazione della Santa Sede i termini e le condizioni di impiego dello staff. Articolo 6 Segreteria Generale 6.1 I rapporti di lavoro dirigenziali, incluso quello con il Segretario Generale, di dipendenza e di collaborazione, stipulati da Caritas Internationalis a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, sono retti da apposita normativa stabilita dalla Santa Sede, a norma del Decreto Generale del 2 maggio 2012, Art. 2. 3º. Il regime di sicurezza sociale è assicurato secondo norme proprie. 6.2 La composizione della Segreteria Generale, la sua struttura organizzativa, i termini e le condizioni del rapporto di impiego dello staff sono predefiniti dal Segretario Generale nel rispetto dell’Articolo precedente, e proposti al Consiglio Esecutivo per la loro approvazione, sentiti il Tesoriere e la Commissione di Assistenza. 6.3 I membri dello staff di livello dirigenziale pronunceranno, prima di assumere il loro incarico, le stesse Promesse di cui all’Art 6, 6º del Decreto Generale del 2 maggio 2012 davanti al Presidente di Caritas Internationalis o a un suo delegato mentre gli impiegati le pronunceranno davanti al Segretario Generale. Le Promesse dei dirigenti e degli impiegati sono condizioni 950 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale necessarie per stabilire e mantenere un rapporto di lavoro con la persona giuridica canonica pubblica Caritas Internationalis. 6.4 La Segreteria Generale, sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale, svolge il lavoro diretto a perseguire gli obiettivi di Caritas Internationalis, inclusa l’attuazione del piano strategico. In particolare, la Segreteria Generale predispone il piano di lavoro annuale, la relativa documentazione ed i rapporti, il bilancio e, di concerto con il Tesoriere, il progetto di budget annuale. 6.5 La Segreteria Generale coordina le azioni di assistenza della Confederazione nei confronti delle Caritas nazionali e regionali, specialmente in caso di gravi emergenze. CAPITOLO III Regioni Articolo 7 Costituzione delle Regioni 7.1 La costituzione di una Regione e il suo riconoscimento a livello internazionale nell’ambito di Caritas Internationalis, cosı̀ come la modificazione o soppressione di una o più Regioni, sono disposti dall’Assemblea Generale, con il nulla osta del Pontificio Consiglio Cor Unum. Per avviare questa procedura deve essere formulata una proposta al Consiglio di Rappresentanza da parte di almeno due terzi delle Organizzazioni Membro appartenenti alla o alle Regioni interessate. Il Consiglio di Rappresentanza esamina la proposta, chiede il nulla osta del Pontificio Consiglio Cor Unum e predispone una raccomandazione per l’Assemblea Generale, alla quale spetta decidere in merito. 7.2 La creazione di una Regione richiede anche la sussistenza delle seguenti condizioni: a) il nulla osta delle Conferenze Episcopali interessate o il loro equivalente; b) un impegno scritto da parte delle Organizzazioni Membro della Regione di provvedere con adeguati mezzi finanziari al sostegno della futura struttura regionale; Acta Benedicti Pp. XVI 951 c) una soddisfacente dimostrazione che la Regione sarà in grado di rispettare gli standard operativi ed organizzativi minimi simili a quelli stabiliti per le Organizzazioni Membro. 7.3 Il Consiglio di Rappresentanza può chiedere all’Assemblea Generale di modificare o sopprimere una o più Regioni senza una formale richiesta delle Organizzazioni Membro della o delle Regioni interessate. Questa decisione può essere assunta soltanto dopo che siano stati compiuti dal Segretario Generale tutti i ragionevoli sforzi per assistere la o le Regioni che non siano riuscite a raggiungere le loro finalità. Articolo 8 Finalità del Sistema Regionale Le principali finalità del Sistema Regionale sono: a) organizzare servizi tesi al pieno sviluppo di ciascuna Organizzazione Membro della Regione; b) assicurare il coordinamento delle Organizzazioni Membro della Regione, quando emergono questioni comuni; c) offrire un contributo regionale alle deliberazioni e ai programmi di Caritas Internationalis, facilitando, all’interno della Regione, l’attuazione delle iniziative e direttive assunte a livello internazionale, tese alla cooperazione tra tutte le Organizzazioni Membro. Articolo 9 Struttura del Sistema Regionale 9.1 Tutte le Regioni devono aver una Conferenza Regionale composta dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni Membro della regione, nonché da un Presidente Regionale, eletto dalla stessa Conferenza. La Conferenza Regionale può istituire una Commissione Regionale. Il Presidente Regionale e i membri del Consiglio di Rappresentanza di Caritas Internationalis appartenenti alla Regione sono membri ex officio della Commissione Regionale, laddove istituita. Lo status di membro della Commissione Regionale, cosı̀ come i lavori della Commissione, sono definiti dagli Statuti Regionali e/o dai Regolamenti Interni Regionali. La Conferenza approva lo Statuto e il Regolamen- Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 952 to Interno Regionale, che devono poi avere anche l’approvazione finale del Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum, dopo aver sentito il Consiglio Esecutivo di Caritas Internationalis. 9.2 Ogni Regione deve scegliere un delegato di collegamento con la Segreteria Generale. 9.3 La Conferenza Regionale può istituire una Segreteria Regionale o ulteriori organi di cooperazione quando e dove necessario. Ulteriori dettagli in merito alla struttura interna delle Regioni sono rimessi alla decisione delle Regioni, fermo restando che queste ultime devono rispettare le norme previste dall’Assemblea Generale, dal Consiglio di Rappresentanza, dal Diritto Canonico e dalle leggi civili locali in vigore nella Regione, nonché le indicazioni del Pontificio Consiglio Cor Unum. 9.4 Le disposizioni del Capitolo VII del presente Regolamento Interno, sul sistema elettorale e sulle procedure di voto, si applicano mutatis mutandis alle Regioni, salvo che sia diversamente previsto dagli Statuti e dai Regolamenti propri di ciascuna Regione. 9.5 Tutte le Regioni invieranno al Segretario Generale di Caritas Internationalis una copia del loro Rapporto Annuale, incluso il Rapporto finanziario annuale della Regione. Il Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum nonché gli altri Dicasteri e Organi competenti della Santa Sede avranno accesso a tali informazioni. CAPITOLO IV Uffici Articolo 10 Presidente 10.1 Il Presidente di Caritas Internationalis è eletto dall’Assemblea Generale. 10.2 Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati, consecutivi o non consecutivi. Qualsiasi persona, dopo aver rivestito la carica di Presidente, sia per uno che per due mandati, non potrà ricoprire altre cariche Acta Benedicti Pp. XVI 953 in Caritas Internationalis prima che sia trascorso almeno un mandato completo. 10.3 Il Presidente non può ricoprire contemporaneamente più cariche nell’ambito di Caritas Internationalis. 10.4 Il Presidente di Caritas Internationalis svolge i compiti a lui assegnati ai sensi dell’Articolo 12.2 degli Statuti. 10.5 Il Presidente mantiene uno stretto rapporto con la Santa Sede. Il Presidente può condividere questo compito con uno dei Vice Presidenti o con il Segretario Generale di Caritas Internationalis. 10.6 Il Presidente di Caritas Internationalis, secondo l’Articolo 12.1 degli Statuti, dirige la Confederazione e promuove e sostiene le attività di Caritas Internationalis sul piano internazionale. 10.7 Il Presidente lavora a stretto contatto con il Segretario Generale, supervisionandone il lavoro. 10.8 In particolare, il Presidente è chiamato a promuovere lo spirito di comunione ecclesiale tra le Organizzazioni Membro e le Regioni, nonché tra i Vescovi responsabili per le singole Caritas, tenendo sempre presente la loro responsabilità di promuovere le attività e la dimensione pastorale delle loro Caritas. Il Presidente si impegna a promuovere la dimensione pastorale nelle attività congiunte finalizzate allo sviluppo umano integrale, a garantire l’autenticità della missione di Caritas e l’unità della Confederazione, a supportare le Organizzazioni Membro e le Regioni, specialmente nei momenti di difficoltà, e ad assicurare l’esatto e fedele adempimento degli Statuti, del Regolamento Interno, di tutte le norme e i regolamenti prescritti e degli accordi di mutua cooperazione. Articolo 11 Vicepresidenti 11.1 I Vicepresidenti, in conformità con l’Articolo 10.3 degli Statuti e le disposizioni in merito di questo Regolamento Interno, sono eletti dal Consiglio di Rappresentanza tra i Presidenti Regionali e la loro elezione è ratificata dall’Assemblea Generale. Il Consiglio di Rappresentanza, inoltre, vota l’ordine di precedenza tra i due Vicepresidenti. 954 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 11.2 I Vicepresidenti sono eletti a titolo personale e non possono ricevere istruzioni dalle Regioni di appartenenza in relazione al loro ruolo di Vicepresidenti di Caritas Internationalis; l’interesse globale di Caritas Internationalis deve essere la loro priorità. 11.3 I Vicepresidenti unitamente al Presidente ed in accordo con lui rappresentano e promuovono Caritas Internationalis nel dibattito internazionale. 11.4 I Vicepresidenti rivestono le funzioni e assolvono i doveri a loro esplicitamente delegati dal Presidente o affidati loro su decisione del Consiglio di Rappresentanza. 11.5 In caso in incapacità, grave impedimento, dimissioni o morte del Presidente, il Primo Vicepresidente, con l’approvazione del Pontificio Consiglio Cor Unum, assume l’ufficio fino alla successiva seduta ordinaria dell’Assemblea Generale. 11.6 In caso di incapacità, grave impedimento, dimissione o morte del Primo Vicepresidente, il Consiglio di Rappresentanza nomina un nuovo Primo Vicepresidente ad interim, il cui mandato dura fino alla successiva seduta ordinaria dell’Assemblea Generale. Fino alla successiva seduta del Consiglio di Rappresentanza, il Vicepresidente rimasto assume la carica di Primo Vicepresidente. In caso di incapacità, grave impedimento, dimissione o morte di entrambi i Vicepresidenti, il Presidente nomina, tra i Presidenti Regionali, un Vicepresidente ad interim il cui mandato dura fino alla successiva riunione del Consiglio di Rappresentanza. Articolo 12 Tesoriere 12.1 Il Tesoriere deve avere competenza in materie finanziarie, nel diritto civile e canonico e deve essere noto per la sua integrità. Egli deve inoltre aver prestato servizio all’interno di un’Organizzazione Membro. 12.2 Il Tesoriere assiste il Consiglio di Rappresentanza e il Consiglio Esecutivo nelle materie concernenti l’amministrazione dei beni temporali, dei fondi e delle riserve finanziarie di titolarità di Caritas Internationalis, assicurandone la conformità alle disposizioni del Diritto Canonico e ad ogni altra norma in materia di beni temporali. Acta Benedicti Pp. XVI 955 12.3 Il Tesoriere non può, fino al quarto grado di parentela o affinità, essere legato ad alcuno dei membri del Consiglio di Rappresentanza, del Consiglio Esecutivo, al Segretario Generale e allo staff della Segreteria Generale, nemmeno possono esserlo persone o professionisti proposti dal Tesoriere al Consiglio di Rappresentanza, al Consiglio Esecutivo o al Segretario Generale al fine di rendere servizi in materia finanziaria a Caritas Internationalis. Il Tesoriere non deve aver alcun interesse personale o economico negli organismi che lui stesso propone. 12.4 In caso di vacanza, il Consiglio di Rappresentanza elegge un Tesoriere ad interim, il cui mandato dura fino alla successiva seduta ordinaria dell’Assemblea Generale. Questa nomina deve essere confermata dal Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum. Fino al momento in cui può avere luogo la successiva riunione del Consiglio di Rappresentanza, il Presidente, dopo aver consultato i Vice Presidenti, nomina un Tesoriere ad interim, il cui mandato dura fino alla successiva riunione del Consiglio di Rappresentanza. 12.5 Gli incarichi del Tesoriere, oltre a quelli previsti dall’Articolo 19 degli Statuti, sono: a) presiedere la Commissione Finanza; b) avere contatti regolari con la Commissione di Assistenza e facilitare i contatti fra la Commissione di Assistenza e gli altri enti di Caritas Internationalis; c) fare raccomandazioni al Consiglio di Rappresentanza e al Consiglio Esecutivo e agire quale consulente del Segretario Generale nella predisposizione delle proposte al Consiglio di Rappresentanza e al Consiglio Esecutivo; d) consigliare il Presidente e il Segretario Generale in merito alle esigenze derivanti dalle norme del Codice del Diritto Canonico, ed in particolare da quelle stabilite nel Libro V, concernenti i beni ecclesiastici, come anche da quelle riguardanti le persone giuridiche canoniche; e) consigliare il Presidente ed il Segretario Generale in merito alle previsioni normative in vigore nella Città del Vaticano applicabili a Caritas Internationalis; f) proporre al Consiglio di Rappresentanza, sentito il Segretario Generale, tre revisori esterni riconosciuti a livello internazionale per la certificazione annuale esterna del bilancio; 956 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale g) in accordo con la Commissione di Assistenza, monitorare ed informare regolarmente il Consiglio di Rappresentanza ed il Consiglio Esecutivo sugli investimenti e sulle riserve finanziarie di Caritas Internationalis; h) raccomandare al Consiglio di Rappresentanza, in collaborazione con la Commissione di Assistenza, politiche economiche e di bilancio. 12.6 L’incarico di Tesoriere cessa al termine del periodo stabilito dall’Art. 19.3 degli Statuti e nei seguenti casi: a) rinuncia, accettata dal Consiglio di Rappresentanza; b) rimozione, decisa dal Consiglio di Rappresentanza, per grave e provato inadempimento nell’esecuzione dei propri doveri; c) rimozione dell’incarico istituzionale decisa dal Pontificio Consiglio Cor Unum, per le cause specificate nell’Art. 7 § 3 del Decreto Generale del 2 maggio 2012. Articolo 13 Il Segretario Generale 13.1 La qualifica ed il profilo del Segretario Generale sono definiti dal Consiglio di Rappresentanza su consiglio del Consiglio Esecutivo. 13.2 Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio di Rappresentanza e la sua elezione è ratificata dall’Assemblea Generale ai sensi degli Articoli 9 e 10 degli Statuti. 13.3 In caso di vacanza, il Consiglio di Rappresentanza elegge, con il consenso del Pontificio Consiglio Cor Unum, un Segretario Generale il cui mandato dura fino alla successiva seduta ordinaria dell’Assemblea Generale. Fino al momento in cui può avere luogo la successiva riunione del Consiglio di Rappresentanza, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, nomina un Segretario Generale ad interim con mandato fino alla successiva riunione del Consiglio di Rappresentanza. 13.4 La carica di Segretario Generale cessa al termine del periodo stabilito nell’Art. 14.7 degli Statuti e nei seguenti casi: a) per rinuncia, accettata dal Consiglio di Rappresentanza; b) per rimozione da parte del Consiglio di Rappresentanza o della Santa Sede nei casi contemplati nell’Articolo 7 del Decreto Generale del 2 maggio Acta Benedicti Pp. XVI 957 2012 oppure in qualsiasi caso di grave e provato inadempimento nell’esecuzione dei propri doveri; c) nei casi previsti dal contratto di lavoro menzionato all’Articolo 5.16 del presente Regolamento. 13.5 Il Segretario Generale è responsabile dell’esecuzione delle decisioni e delle direttive dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Rappresentanza e del Consiglio Esecutivo, e della gestione degli affari di Caritas Internationalis. Il Segretario Generale collabora con il Presidente nel mantenere le relazioni con la Santa Sede in conformità con le disposizioni dell’Articolo 14 degli Statuti. 13.6 Il Segretario Generale è investito di tutti i poteri e facoltà necessarie per amministrare e gestire l’attività di Caritas Internationalis. Per introdurre o contestare una lite davanti ai tribunali civili o ai tribunali canonici o a una corte di arbitrato il Segretario Generale necessita dell’autorizzazione scritta del Presidente. Il Presidente può conferire tale autorizzazione solo dopo aver ricevuto a sua volta l’autorizzazione scritta dalla Santa Sede (cfr Decreto Generale del 2 maggio 2012, art. 3. 2º). 13.7 Il Segretario Generale gestisce ed organizza la Segreteria Generale. In conformità con l’Articolo 14 degli Statuti, è responsabile nei confronti del Consiglio Esecutivo, al quale relaziona attraverso il Presidente di Caritas Internationalis, a meno che ciò sia delegato espressamente ad uno dei Vice Presidenti. 13.8 Il Segretario Generale promuove lo sviluppo delle Regioni e la loro partecipazione ai lavori di Caritas Internationalis. 13.9 Il Segretario Generale, di concerto con il Tesoriere, e avendo sentito la Commissione di Assistenza, predispone il piano finanziario quadriennale e il budget annuale e li sottopone al Consiglio Esecutivo per eventuali revisioni ed emendamenti. Il Consiglio Esecutivo sottopone il piano finanziario quadriennale e il budget annuale al Consiglio di Rappresentanza per l’approvazione. L’approvazione finale e definitiva del piano finanziario quadriennale è diritto e dovere dell’Assemblea Generale. 13.10 Il Segretario Generale fornisce al Consiglio Esecutivo e al Tesoriere relazioni finanziarie mensili e tutte le altre informazioni che gli siano richieste. 13.11 Il Segretario Generale, di concerto con il Tesoriere e con il Consiglio Esecutivo, e avendo sentito la Commissione di Assistenza, predispone 958 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale per l’Assemblea Generale una relazione economica e finanziaria relativa al periodo successivo all’ultima seduta dell’Assemblea Generale. 13.12 Il Segretario Generale coordina l’azione di Caritas Internationalis a livello internazionale, nei termini stabiliti dall’Art. 1 §§ 5 e 7 e dall’Art. 3 del Decreto Generale del 2 maggio 2012. 13.13 Il Segretario Generale è responsabile della promozione e dell’applicazione dei principi e degli standard condivisi a livello internazionale da Caritas Internationalis. 13.14 Il Segretario Generale tutela e autorizza il corretto uso del nome e del logo di Caritas Internationalis. 13.15 Il Segretario Generale definisce la struttura organizzativa e il piano di lavoro della Segreteria Generale e li sottopone al Consiglio Esecutivo per l’approvazione. 13.16 Il Segretario Generale assume il personale necessario per la Segreteria Generale, nei limiti del budget a disposizione e nel rispetto della normativa canonica e vaticana in vigore e, in particolare, di quanto disposto dal Decreto Generale del 2 maggio 2012, Art. 4; per la nomina dei livelli più alti, sentito il Tesoriere e la Commissione di Assistenza, si dovrà chiedere l’approvazione del Consiglio Esecutivo, sempre tenendo presente il carattere internazionale della Segreteria Generale. 13.17 Il Segretario Generale è il rappresentante legale di Caritas Internationalis. Articolo 14 Commissioni Permanenti, Comitati e Gruppi di Lavoro 14.1 Le Commissioni Permanenti sono quelle stabilite dagli Statuti e sono parte della struttura di Caritas Internationalis. Queste Commissioni sono: la Commissione Affari Legali; la Commissione Finanza. 14.2 Il Consiglio di Rappresentanza, dopo ogni Assemblea Generale, istituisce le Commissioni Permanenti, ciascuna con il proprio mandato e termini di riferimento, incluso il numero dei membri. Acta Benedicti Pp. XVI 959 14.3 I membri delle due Commissioni Permanenti e il Presidente della Commissione Affari Legali sono eletti dal Consiglio di Rappresentanza con voto segreto. Il Tesoriere, che è eletto dall’Assemblea Generale, è Presidente ex officio della Commissione Finanza. 14.4 Le Commissioni Permanenti consisteranno di non meno di due persone più il Presidente. Con il consenso del Segretario Generale, esse possono invitare esperti a contribuire al loro lavoro. 14.5 Il Presidente della Commissione Legale e i membri di ciascuna Commissione Permanente restano in carica finché il Consiglio di Rappresentanza non nomina i successori. 14.6 L’ufficio di Presidente della Commissione Affari Legali, cosı̀ come quello dei membri delle Commissioni Permanenti, cessa nei casi seguenti: a) dimissione; b) qualsiasi caso di grave e provato inadempimento nell’esecuzione dei propri doveri. 14.7 Il Consiglio di Rappresentanza e il Consiglio Esecutivo, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire le commissioni, i comitati e i gruppi di lavoro ritenuti utili al buon funzionamento di Caritas Internationalis, stabilendo il loro mandato e termini di riferimento. Il Consiglio di Rappresentanza e il Consiglio Esecutivo decidono in merito alle proposte di tali commissioni, comitati e gruppi di lavoro e controllano le loro attività. 14.8 Il Segretario Generale, nell’ambito delle sue competenze, può istituire gruppi di lavoro o gruppi di consulenza per facilitare il coordinamento e lo sviluppo delle attività e per garantire assistenza tecnica. 14.9 I membri di tutte le commissioni, comitati e gruppi di lavoro, specialmente il Comitato per le Candidature, devono osservare i più elevati standard di riservatezza. Il Consiglio Esecutivo sovraintende al loro operato. Articolo 15 Comitato per le Candidature 15.1 Un anno prima della data prevista per la seduta ordinaria dell’Assemblea Generale, il Consiglio di Rappresentanza istituisce un Comitato per le Candidature composto da un rappresentante per regione, provenienti da Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 960 almeno cinque regioni diverse, e nomina uno di essi Presidente. Il Consiglio di Rappresentanza comunica i nomi dei membri del Comitato per le Candidature al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum e alla Segreteria di Stato e richiede al Presidente del medesimo di svolgere la sua funzione in stretto contatto con il Pontificio Consiglio Cor Unum, nel riserbo richiesto dall’Articolo 6.2º del Decreto Generale del 2 maggio 2012 e dall’Articolo 17 dei presenti Statuti. 15.2 I compiti del Comitato per le Candidature sono: a) richiedere alle Organizzazioni Membro di sottoporre, entro la data stabilita, la lista dei nomi per le cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario Generale di Caritas Internationalis. Il Comitato per le Candidature può, di propria iniziativa, raccogliere candidature per gli stessi uffici; b) esaminare la lista dei nomi ricevuti per ciascuna posizione sulla base dei requisiti stabiliti dagli Statuti e dal Regolamento Interno e dei profili approvati dal Consiglio di Rappresentanza, presentando soltanto le candidature che riscontrino positivamente tali requisiti; c) assicurare che il profilo dei candidati a Segretario Generale rispetti gli standard professionali; d) richiedere ai candidati approvati se intendano presentarsi per tali posizioni; e) sottoporre al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum, entro i termini stabiliti, i nominativi di coloro la cui candidatura è soggetta alla sua approvazione preliminare, in conformità con la normativa in vigore per Caritas Internationalis; f) trasmettere i nomi dei candidati eleggibili per le cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario Generale alle Organizzazioni Membro ed al Consiglio di Rappresentanza subentrante prima dell’Assemblea Generale. 15.3 Il Comitato per le Candidature stabilirà la propria metodologia di lavoro in conformità alle disposizioni di cui all’Articolo 15.2. I membri del Comitato per le Candidature devono osservare il riserbo sui nomi dei candidati e sulle informazioni personali. Quando un candidato riceve l’approvazione della Santa Sede diventa eleggibile ed il suo nome e le informazioni personali a disposizione di Caritas Internationalis cessando di essere confidenziali (cfr Decreto Generale del 2 maggio 2012, art. 6. 2º). Acta Benedicti Pp. XVI 961 Articolo 16 Prima di iniziare il loro mandato, e quale condizione giuridica necessaria per l’assunzione delle loro cariche statutarie, il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere pronunceranno davanti al Presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum le Promesse stabilite dall’Art. 6, 6º del Decreto Generale del 2 maggio 2012. CAPITOLO V Beni temporali Articolo 17 Amministrazione dei beni temporali 17.1 I beni temporali di titolarità di Caritas Internationalis, quale persona giuridica canonica pubblica, sono beni ecclesiastici (c. 1257, CIC). La presente norma statutaria ed i relativi effetti riguardano esclusivamente i beni temporali di titolarità della persona giuridica canonica pubblica Caritas Internationalis. La presente disposizione non riguarda lo status giuridico delle organizzazioni Caritas diocesane e nazionali. Ogni ente è tenuto a compiere i propri doveri, che derivano dal suo status giuridico, ed è un dovere dell’autorità competente, in particolare dei Vescovi responsabili delle proprie Caritas, assicurarsi che si adempiano tutti i requisiti legali. Caritas Internationalis non è giuridicamente responsabile per le Organizzazioni Membro. 17.2 Tutti i beni temporali devono essere usati e amministrati in conformità con i consueti principi legali, con il Codice di Diritto Canonico e con le finalità di Caritas Internationalis. 17.3 Il Consiglio Esecutivo garantisce che tutte le norme canoniche, le leggi dello Stato della Città del Vaticano e gli altri requisiti legali sull’amministrazione dei beni temporali siano rispettate. 17.4 Il Consiglio di Rappresentanza, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Esecutivo e con l’approvazione del Pontifı̀cio Consiglio Cor 962 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale Unum, stabilisce i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria e gli atti che oltrepassano tali limiti e modalità. 17.5 Il Segretario Generale, con la previa autorizzazione scritta del Consiglio di Rappresentanza e del Consiglio Esecutivo, esegue gli atti di straordinaria amministrazione. 17.6 Il Consiglio di Rappresentanza autorizza la vendita, gli atti di disposizione o qualunque forma di alienazione del patrimonio stabile di Caritas Internationalis, nel rispetto del Codice di Diritto Canonico e degli Articoli 1 § 6; 2, 5º; e 6, 7º-8º del Decreto Generale del 2 maggio 2012 e dell’Articolo 22. 4 dei presenti Statuti. 17.7 Il Consiglio Esecutivo, con il voto favorevole del Presidente di Caritas Internationalis e con il consenso del Consiglio di Rappresentanza, presenta al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum l’istanza per l’approvazione degli atti di alienazione quando ciò è previsto. 17.8 Spetta al Consiglio Esecutivo, sentite le raccomandazioni del Tesoriere e nel rispetto dell’Articolo 1 § 7 del Decreto Generale del 2 maggio 2012, approvare i criteri etici ed altri criteri e strategie di investimento nonché la designazione dei consulenti finanziari. Il Consiglio di Rappresentanza chiede al Pontificio Consiglio Cor Unum l’approvazione della stipula di contratti con agenzie contabili esterne indipendenti per lo svolgimento di servizi a favore di Caritas Internationalis. 17.9 Oltre alla certificazione annuale esterna, come disciplinata nell’Articolo 12. 5.f) ed al diritto della Santa Sede di richiedere verifiche in ogni momento, un terzo dei membri del Consiglio di Rappresentanza può richiedere una verifica contabile interna o esterna. I criteri di riferimento per questo tipo di verifica sono concordati con la Commissione Finanza. 17.10 Il Consiglio di Rappresentanza stabilisce e mantiene un codice di condotta (incluse le misure disciplinari) per tutti i funzionari ed impiegati assunti da Caritas Internationalis in materia di amministrazione dei beni temporali. 17.11 La Commissione Finanza opera quale Consiglio per gli affari economici di Caritas Internationalis come previsto dal canone 1280, CIC. La Commissione Finanza è composta da esperti in diritto civile, in contabilità e/o in altre materie attinenti. I membri della Commissione Finanza non pos- Acta Benedicti Pp. XVI 963 sono essere collegati a nessun membro del Consiglio di Rappresentanza, al Segretario Generale o allo staff della Segreteria Generale sino al quarto grado di consanguineità o di affinità. CAPITOLO VI Votazioni e Procedure di Lavoro Articolo 18 Diritti di voto nell’Assemblea Generale 18.1 Laddove vi sia una Conferenza Episcopale o autorità equivalente in una Nazione o in un territorio, tutte le Organizzazioni Membro di Caritas Internationalis approvate da quella Conferenza Episcopale o autorità equivalente, sono titolari di un solo voto. 18.2 Laddove nella stessa Nazione o territorio vi siano più di una Conferenza Episcopale o autorità ecclesiastica equivalente, tutte le Organizzazioni Membro con sede in quella Nazione o in quel territorio condividono un voto. 18.3 Laddove un’unica Conferenza Episcopale o autorità equivalente copra più di una Nazione o di un territorio o, in assenza di una Conferenza Episcopale, vi siano più di una Nazione o di un territorio che ricadano sotto un’unica autorità Ecclesiastica competente, le Organizzazioni Membro con sede in una di queste Nazioni o territori condividono un voto. 18.4 Per esercitare il proprio diritto di voto nell’Assemblea Generale, le Organizzazioni Membro devono aver corrisposto, almeno sessanta giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Generale, tutte le rette statutarie dovute al 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel corso del quale ha luogo l’Assemblea Generale o devono aver ottenuto il differimento del pagamento da parte del Consiglio di Rappresentanza per serie ragioni. Nel caso in cui le Organizzazioni Membro sono titolari di un solo voto, tutte devono aver corrisposto le loro rette statutarie entro le date prescritte in modo da poter esercitare il voto. 18.5 Una Organizzazione Membro può essere rappresentata per delega scritta da un’altra Organizzazione Membro. Ogni Organizzazione Membro può ricevere esclusivamente una delega. Le condizioni di cui all’Articolo 964 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 18.4 si applicano anche nel caso di delega per la rappresentanza e di delega per il voto: sia il rappresentante che il rappresentato devono aver corrisposto le proprie rette statutarie. Articolo 19 Diritto di voto nel Consiglio di Rappresentanza e nel Consiglio Esecutivo 19.1 Ogni membro del Consiglio di Rappresentanza, come ogni membro del Consiglio Esecutivo, gode di un voto. Il Presidente vota esclusivamente per dirimere situazioni di parità di voti. 19.2 All’interno del Consiglio di Rappresentanza e del Consiglio Esecutivo non vi è possibilità di conferire ad altro membro delega a partecipare e delega al voto. 19.3 Il voto, nel Consiglio di Rappresentanza, relativo all’ordine di precedenza dei Vice Presidenti, avviene per scrutinio segreto. 19.4 I membri del Consiglio Esecutivo sono tenuti ad esprimere un voto, non è permessa l’astensione. Articolo 20 Elezioni e Ratifiche 20.1 Le elezioni del Presidente e del Tesoriere da parte dell’Assemblea Generale avvengono per scrutinio segreto. Per essere eletto, non solo devono essere presenti la maggioranza di coloro che hanno il diritto di voto, ma i candidati devono ricevere anche la maggioranza assoluta dei voti delle Organizzazioni Membro. 20.2 Le elezioni dei Vice Presidenti e del Segretario Generale da parte del Consiglio di Rappresentanza avvengono per scrutinio segreto. Per essere eletto il candidato deve ricevere la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio di Rappresentanza fisicamente presenti. 20.3 In qualsiasi elezione per scrutinio segreto, qualora nessuno dei candidati ottenga la necessaria maggioranza al primo scrutinio, si dà luogo ad un secondo scrutinio. Qualora anche nel secondo scrutinio nessuno dei candidati ottenga la necessaria maggioranza, si dà corso ad un terzo scrutinio tra i due candidati che abbiano ottenuto il numero maggiore di voti nel secondo Acta Benedicti Pp. XVI 965 scrutinio. Qualora il risultato del terzo scrutinio sia un pareggio, il Presidente avrà il voto decisivo, a meno che la votazione sia per l’ufficio di Presidente e il Presidente in carica sia uno dei candidati. In tale caso risulterà eletto l’altro candidato. 20.4 L’elezione delle Organizzazioni Membro al Consiglio di Rappresentanza è effettuata dalle rispettive Conferenze Regionali. 20.5 Tutte le ratifiche nel corso dell’Assemblea Generale hanno luogo per alzata di mano, a meno che almeno sei Organizzazioni Membro che provengano da almeno due differenti Regioni chiedano di procedere alla votazione per scrutinio segreto. 20.6 La ratifica dei Vicepresidenti e del Segretario Generale eletti dal Consiglio di Rappresentanza subentrante, richiede la maggioranza assoluta dei voti delle Organizzazioni Membro presenti fisicamente o per delega con diritto di voto nella seduta nel corso della quale ha luogo la votazione per la ratifica. 20.7 Tutte le ratifiche richiedono la maggioranza assoluta dei voti delle Organizzazioni Membro presenti fisicamente o per delega con diritto di voto nella seduta nel corso della quale ha luogo la ratifica. 20.8 L’ordine delle elezioni, votazioni e ratifiche nel corso dell’Assemblea Generale è il seguente: a) elezione del Presidente; b) elezione del Tesoriere; c) ratifica del Consiglio di Rappresentanza subentrante da parte dell’Assemblea Generale; d) elezione, nello stesso scrutinio, del Primo e del Secondo Vice Presidente da parte del Consiglio di Rappresentanza subentrante; e) elezione del Segretario Generale da parte del Consiglio di Rappresentanza subentrante; f) ratifica dell’elezione dei due Vice Presidenti e dell’elezione del Segretario Generale da parte dell’Assemblea Generale; g) elezione, da parte del Consiglio di Rappresentanza subentrante, del membro del Consiglio Esecutivo secondo le disposizioni dell’Art. 5.1.c). 966 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 20.9 Le elezioni e gli scrutini segreti devono osservare le prescrizioni del can. 173 CIC. Le ratifiche e altri atti dell’Assemblea Generale che si decidono per alzata di mano, devono essere conformi ai requisiti del can. 173 § 4 CIC. Articolo 21 Procedure di lavoro Le linee guida e le procedure specifiche concernenti la gestione del lavori, le elezioni, le ratifiche, le votazioni e le mozioni per l’Assemblea Generale, il Consiglio di Rappresentanza ed il Consiglio Esecutivo sono stabilite dal Consiglio di Rappresentanza. CAPITOLO VII Norme Legali ed Amministrative Articolo 22 Firma ufficiale e corrispondenza 22.1 I documenti ufficiali di carattere giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o di diritto privato, per avere valore legale presso la Santa Sede, presso lo Stato della Città del Vaticano, presso altre autorità ecclesiastiche e presso i Governi, le Organizzazioni Internazionali Intergovernative ed altri enti pubblici, nei contratti o in qualsiasi altro accordo firmato da Caritas Internationalis, devono essere sottoscritti dal Segretario Generale. 22.2 Le decisioni dell’Assemblea Generale, per la loro validità, devono essere firmate dal Presidente, o dal Primo Vice Presidente se il Presidente è impedito a partecipare, dai membri del Consiglio di presidenza dell’Assemblea Generale e dall’Attuario. 22.3 Alla chiusura dell’Assemblea Generale, il Consiglio di Presidenza deve notificare al Pontificio Consiglio Cor Unum e alla Segreteria di Stato i nomi delle nuove autorità di Caritas Internationalis. Ogni cambio delle autorità di Caritas Internationalis nel periodo tra due Assemblee Generali deve essere notificato dal Presidente alle competenti autorità della Santa Sede. Acta Benedicti Pp. XVI 967 22.4 Le decisioni del Consiglio di Rappresentanza sono valide se sono firmate dal Presidente e da tutti i membri, nel modo stabilito nell’Articolo 4.3 del presente Regolamento Interno. 22.5 Le decisioni del Consiglio Esecutivo devono essere firmate dal Presidente e da tutti i membri del Consiglio, con l’indicazione a verbale dei voti favorevoli e contrari. A richiesta di qualsiasi membro del Consiglio, si deve anche prendere atto delle ragioni del suo voto positivo o negativo. 22.6 La corrispondenza di Caritas Internationalis è gestita dalla Segreteria Generale sotto la direzione del Segretario Generale. Articolo 23 Risoluzione delle controversie 23.1 Per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei dirigenti di Caritas Internationalis, incluso quello con il Segretario Generale, dei dipendenti e di quelli di collaborazione, stipulati da Caritas Internationalis, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, è compente l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, secondo le relative procedure statutarie (cfr artt. 11-20) ancorché non si tratti di dipendenti vaticani o assimilati. 23.2 Qualsiasi controversia che insorga tra le Organizzazioni Membro o tra Caritas Internationalis e una o più delle Organizzazioni Membro, deve essere innanzitutto sottoposta alla diretta negoziazione tra le parti coinvolte. Qualora tale negoziazione fallisca, le parti, con l’espressa autorizzazione delle rispettive Conferenze Episcopali o delle autorità ecclesiastiche competenti, sono tenute ad attivare una procedura di mediazione condotta da un mediatore individuato con l’accordo di tutte le parti coinvolte. Qualora la mediazione fallisca, le parti coinvolte, con l’espressa autorizzazione delle rispettive Conferenze Episcopali o delle autorità ecclesiastiche competenti, ricorrono ad una procedura arbitrale. Gli arbitri devono essere nominati da una delle Conferenze Episcopali della Regione, o se ciò non fosse possibile, dal Pontificio Consiglio Cor Unum. Il diritto di ricorrere al Tribunale della Rota Romana rimane inalterato anche dopo il lodo arbitrale (cfr Decreto Generale del 2 maggio 2012, art. 5 e c. 1405 § 3, 3º CIC). 968 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale Articolo 24 Delega Laddove gli Statuti o il Regolamento Interno fanno riferimento all’istituto della delega, qualsiasi forma di sub-delega è esclusa, a meno che la possibilità di sub-delega sia espressamente riconosciuta nello stesso atto di delega. Qualsiasi delega deve essere effettuata per scritto. Articolo 25 Norme Interpretative 25.1 Nel caso di conflitto di interpretazione di una regola, di una decisione o di una questione procedurale durante l’Assemblea Generale o durante una seduta del Consiglio di Rappresentanza o del Consiglio Esecutivo, il Presidente di Caritas Internationalis decide in merito, sentiti i Presidenti regionali presenti e, se possibile, il Presidente della Commissione Affari Legali. Le decisioni del Presidente sono definitive e non possono essere discusse, contestate o appellate nel corso dell’Assemblea Generale o delle sedute del Consiglio di Rappresentanza o del Consiglio Esecutivo nel corso delle quali sono state assunte. 25.2 In tutte le altre circostanze, il Consiglio di Rappresentanza, assistito dalla Commissione Affari Legali, è competente per effettuare una interpretazione autorevole degli Statuti e delle Regole Interne. Contro questa decisione qualsiasi membro del Consiglio di Rappresentanza ha il diritto di ricorrere al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum entro il termine di dieci (10) giorni. Per le decisioni in conflitto con la normativa canonica o vaticana rilevante, si può ricorrere al Pontificio Consiglio Cor Unum in qualsiasi momento. Articolo 26 Versione Ufficiale Le versioni ufficiali degli Statuti e del Regolamento Interno sono quelle in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo. Acta Benedicti Pp. XVI 969 Articolo 27 Modifiche 27.1 La decisione di modificare gli Statuti ed il Regolamento Interno è di competenza dell’Assemblea Generale o del Consiglio di Rappresentanza nel periodo tra le Assemblee Generali. 27.2 Quando una proposta di modifica è concordata dal Consiglio di Rappresentanza, la Commissione Legale, assistita dal Segretario Generale, predisporrà una bozza del testo modificato per le successive consultazioni con la Commissione di Assistenza e con le Organizzazioni Membro. Alla conclusione della consultazione, il Consiglio di Rappresentanza, con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti, può proporre all’Assemblea Generale gli emendamenti agli Statuti o alle Regole Interne. 27.3 Il testo della modifica proposta agli Statuti o al Regolamento Interno è sottoposto all’Assemblea Generale per la relativa decisione in base all’Articolo 9 degli Statuti. 27.4 Gli emendamenti degli Statuti o del Regolamento Interno adottati dall’Assemblea Generale sono successivamente sottoposti al Pontifı̀cio Consiglio Cor Unum per l’approvazione definitiva della Santa Sede (cfr Decreto Generale del 2 maggio 2012, art. 2). 27.5 L’Assemblea Generale decide sulle norme di transizione, qualora siano necessarie. Articolo 28 Entrata in Vigore I presenti Statuti e Regolamento interno entrano in vigore con decorrenza immediata. Le modifiche agli Statuti o alle Regole Interne adottate dall’Assemblea Generale entrano in vigore un mese dopo la ricezione della approvazione da parte della Santa Sede. Dal Vaticano, 2 Maggio 2012. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 970 III RESCRIPTUM “EX AUDIENTIA SS.MI” Il Santo Padre Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 1º maggio 2012, ha nominato Membri del Consiglio Esecutivo (Executive Board) di Caritas Internationalis gli Ecc.mi Monsignori: – Paul Yembuado Ouédraogo, Arcivescovo di Bobo-Dioulasso; – Youssef Antoine Soueif, Arcivescovo di Cipro dei Maroniti; – Bernard Anthony Hebda, Vescovo di Gaylord. Sua Santità, nella stessa Udienza, ha nominato Presidente della Commissione di Assistenza, prevista nei nuovi Statuti di Caritas Internationalis, il Rev.mo Mons. Osvaldo Neves de Almeida, e Membri della medesima Commissione di Assistenza gli Ill.mi Signori: – Dott. Gianluca Piredda; – Dott.ssa Maria Anna Circelli. Tutte le suddette nomine diverranno effettive al momento dell’entrata in vigore degli Statuti della Caritas Internationalis, sottoposti al Sommo Pontefice in data 1º maggio 2012, e resteranno in carica fino alla prossima Assemblea Generale di Caritas Internationalis. Il Santo Padre ha infine disposto che questo “Rescritto” sia comunicato agli interessati e alle autorità istituzionali di Caritas Internationalis, le quali dovranno comunicarlo al personale dipendente; e, successivamente, sia pubblicato su Acta Apostolicae Sedis. Dal Vaticano, 2 Maggio 2012. e Tarcisio card. Bertone Segretario di Stato Prot. N. 193.513/l Acta Benedicti Pp. XVI 971 IV COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ARCHIVI DELLA SANTA SEDE Con Lettera N. 198.769 del 17 aprile 2012 l’Em.mo Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, ha istituito presso la Segreteria di Stato la Commissione centrale per gli archivi della Santa Sede, come previsto della Legge sugli Archivi della Santa Sede, promulgata dal Beato Giovanni Paolo II il 21 marzo 2005.1 La Commissione è cosı̀ composta: – Rev.mo Mons. Peter B. Wells, Assessore della Segreteria di Stato, Presidente della Commissione, delegato dell’Ecc.mo Sostituto della Segreteria di Stato; – S. E. Mons. Sergio Pagano, Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano; – S. E. Prof. Conte Agostino Borromeo, membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche; – Mons. Luis Manuel Cuña Ramos, archivista della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Dal Vaticano, 24 ottobre 2012. 1 AAS, XCVII, 2005, pp. 353-376. 972 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale ACTA CONGREGATIONUM CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM CONSTANTIENSIS ET ABRINCENSIS Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Petri Hadriani Toulorge, Sacerdotis Professi Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis ({ 1793) DECRETUM SUPER MARTYRIO « Carissime frater mi, laetare quod crastina die patronum habebis in caelo, dummodo Deus, uti spero, me sustineat, quemadmodum hactenus fecit. Laetare, quoniam Deus me dignum invenit qui non tantum carcerem patiar verum etiam ipsam mortem pro Christo Iesu Domino nostro ». Verba haec, quae Petrus Hadrianus Toulorge suo fratri Ioanni Baptistae pridie obitum scripserat, efficaciter ostendunt Servum Dei plene conscium fuisse de instanti martyrio et participem passionis Domini Iesu; eodemque tempore integrum exhibent eius vitae percursum, quem ipse summa erga Ecclesiam fidelitate suscepit. Petrus Hadrianus natus est die 4 mensis Maii anno 1757 in pago Muneville-le-Bingard, in loco vulgo dicto La Quièze, minor natus ex tribus filiis e ruricola familia. Eodem die quo primum lumen vidit baptismali aqua lustratus est. Sed, pro dolor, quattuor post dies mater eius mortem obiit. Inde ab infantia se ad sacerdotium vocari persentiens, Servus Dei institutionem obtinuit primo apud quoddam collegium ac deinde apud Seminarium Constantiense. Sacro presbyteratus ordine auctus est anno 1782. Nominatus est in loco Doville Vicarius paroeciae admodum pauperis, sub patronatu Abbatiae Praemonstratensis Blancalandae. Hanc communitatem frequentans, iuvenis sacerdos vitam praemonstratensem affectavit eamque ingredi petivit. Itaque noviciatum explevit in abbatia Belli Portus et anno 1788 in abbatiam Blancalandam regressus est uti canonicus regularis. Sed duos post annos, in cali- Congregatio de Causis Sanctorum 973 ginosa periodo Gallicae Eversionis, ad effectum adducta est lex cuius vi Religiosi Ordines supprimebantur, ita ut Servus Dei, postquam expressit die 10 mensis Iunii anno 1790 voluntatem vitam communitariam cum aliis duobus confratribus prosequendi, coactus est ad Abbatiam relinquendam, apud viciniam tamen permanens. Cum, per legem die 26 mensis Augusti anno 1792 editam, omnibus clericis publica officia implentibus iniunctum est emittere ius iurandum fidelitatis erga Civilem Constitutionem, ille, in errorem inductus, censens regredi posse inter innumeros religiosos dioecesis Constantiensis, qui coacti erant ad perfugium inveniendum in Anglica Insula vulgo Jersey, reliquit Galliam pro exsilio. Sed, erroneam advertens interpretationem, in patriam rediit ubi reconditam egit vitam, eucharisticum sacrificium saltuatim celebrans intra iurisdictionem suae ex-Abbatiae. Contentio tamen politica paulatim progrediebatur, implicans magis in dies Ecclesiam eiusque ministros, eo ut in veram et propriam persecutionem mutaretur. Hoc in historico contextu, noto sub vulgari nomine « Terror », Servus Dei, qui extremo tempore in locis absconditis vixerat, accusatus est coram publicis auctoritatibus, quae statuerunt ad eius comprehensionem procedere. Ipso instanti quo captus est, die 3 mensis Septembris anno 1793, secum ferebat, servatos in sacculo, textus canonum liturgicorum quos manu exscripserat pro celebratione eucharistica in honorem Spiritus Sancti et Beatae Mariae Virginis, necnon album habitum praemonstratensem aliaque utensilia. Sequentibus diebus auctoritates administrativae oppidi Carentan interrogaverunt eum, arguentes de eius condicione sacerdotis « contumacis », clandestini, immo emigrati. Primo instanti Servus Dei incusationes refutavit. Deinde tamen, advertens quod negativum suum responsum sub pretio mendacii propriam vitam servavisset suamque sacerdotalem dignitatem detrectavisset, ad gratiam definitive sese aperiens, timorem superavit et causas accusationis admisit. Tribunal, nulla attenuanti interposita ratione, ad machinam decollatoriam damnavit eum. In vinculis Servus Dei testificationem dedit intensae serenitatis et tranquillitatis, solamen ferens aliis ecclesiasticis et laicis cum illo adstantibus. Extremam noctem exegit ternas scribens litteras, nempe ad fratrem suum et ad duos amicos, quibus conscientiam aperuit se ad occisionem esse ducendum propter odium fidei catholicae et Ecclesiae, et promptum fore ad amplectendam, licet indigne, gratiam martyrii. Sequenti die, 974 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale priusquam duceretur ad locum supplicii, suis in carcere sociis affirmavit quod pro ipsis intercederet et pro omnibus, immo pro persecutoribus, oraret. Deinde benedixit eos. Sereno vultu, uti firmae fidei et inconcussae spei pignore, accessit ad patibulum erectum in platea municipii Constantiensis, coram multitudine, quae mutescens et commota contemplabatur hunc iuvenem sacerdotem summa animi pace morti obviam euntem. Servus Dei capite truncatus est die 13 mensis Octobris anno 1793. Extrema eius verba audita sunt a quodam teste, tunc puero decem annos nato, qui postea rettulit ea quae Servus Dei paulo ante mortem pronuntiaverat: « Deus meus, in manus tuas commendo spiritum meum. Precor te pro restauratione et tutela sanctae Ecclesiae. Da veniam, quaeso, inimicis meis ». Corpus eius sepultum est in Constantiensi coemeterio Sancti Petri. Statim Servus Dei veneratione est honestatus uti martyr Veritatis. Anno 1922, quo incohati sunt diversi Processus dioecesani de martyribus ob eversionem in Normandia, Causa Petri Hadriani Toulorge speciali pondere digna visa est. Quapropter, a die 26 mensis Iulii ad diem 4 mensis Octobris anno 1928 apud Curiam dioecesanam Constantiensem-Abrincensem instructus est Processus Ordinarius Informativus, quem secuta est a die 16 mensis Novembris anno 1995 ad diem 29 mensis Iunii anno 1996 Inquisitio dioecesana suppletiva circa assertum martyrium et famam martyrii Servi Dei, quandoquidem eius Causa seiuncta erat a ceteris die 24 mensis Aprilis anno 1995: quorum iuridica validitas approbata est per Decretum die 8 mensis Maii anno 1998 vulgatum. Die 5 mensis Decembris anno 2000 habita est Sessio Consultationis Historicae ac die 15 mensis Iulii anno 2010, positivo cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Die 1 mensis Martii anno 2011 Purpurati Patres et Episcopi in Ordinaria Sessione congregati, excipientes relationem Ponentis Causae, Exc.mi D.ni Iusti Mullor Garcı́a, Archiepiscopi titulo Volsiniensis, agnoverunt mortem Servi Dei verum fuisse martyrium, quod in odium fidei ipse pertulit atque veluti donum gratiae vixit et accepit. Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servi Dei Petri Hadriani Toulorge, Sacerdotis Professi Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis, in casu et ad effectum de quo agitur. Congregatio de Causis Sanctorum 975 Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. Datum Romae, die 2 mensis Aprilis A. D. 2011. Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus L. e S. e Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis PALAIENSIS Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Matthaei Kadalikattil, Sacerdotis dioecesani Fundatoris Congregationis Sororum a Sacratissimo Corde Iesu pro Mulieribus (1872-1935) DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS « Diliges Dominum Deum tuum in toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua: hoc est magnum et primum mandatum. Secundum autem simile est huic: Diliges proximum tuum sicut teipsum » (Mt 22, 37-39). Verba haec Evangelistae, quae legem et prophetas una summopere perstringunt, indolis et vitae fundamentis Servi Dei Matthaei Kadalikattil dilucide personant, cuius conversationem, enim, mira fide et actuosam caritatem erga Deum et proximum informaverunt. Pauper et humilis, ad bonum derelictorum totum se contulit et vivus Christi Boni Pastoris testis habitus est, omnino gregi a Domino ipsi commisso deditus. Servus Dei in vico Edapadeio intra fines Keralae in India australi die 25 mensis Aprilis anno 1872 natus est, e familia catholica ritus Syri-Malabarensis, quae iam inde a prima infantia eum christiana fide simplici simul et fervida pietate exprompta enutritaque funditus informavit. Prima puerili institutione apud scholam paroecialem vici Thanolei recepta, Matthaeus puerulus institutionem religiosam amplius excolere valuit, Syrum discens sermonem, qui scilicet genuina et avita lingua erat Ecclesiae Malabarensis, et primitias vocationis ad sacerdotium alendas curavit. 976 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale Anno 1891 Seminarium « domesticum » nuncupatum in vico Elamthottamo ingressus est, ubi studia ad sacerdotium perrexit et una cum aliis iuvenibus institutus et edoctus est. Ordinibus autem minoribus delatis, tamquam irregularem percepit peculiaritatem Instituti, quod deserere statuit. In arduis angustiis, Servus Dei, desiderio Domino prorsus inserviendi vehementer motus, dominum Carolum Lavigne, Vicarium Apostolicum Kottayamensem, appellavit, qui eum revera valde sustinuit favens, ut Seminarium Mannanamense ingrederetur, quod illo tempore a Congregatione Carmelitarum syrorum dirigebatur muneri institutionis cleri Syri-Malabarensis addictum. Hoc expleto laborato itinere, die 17 mensis Februarii anno 1901 presbyteratu auctus est. Inter initia pluribus officiis gerendis addictus est, quibus persollicite attendit: assiduus praesertim fuit in ministerio reconciliationis, in moderatione spirituali, in praecatione, in institutione humana et christiana puerorum comparanda, in operibus caritatis et in summa navitate pro devotione erga Sacratissimum Cor Iesu diffundenda. Postea, nominatus est parochus in loco Palaio, quo munere functus est inter annos 1910 et 1914. Eodem tempore, dominus Matthaeus consilium cepit condendi congregationem religiosam cuius praecipua cura erat precationes Domino in mundo suscitare atque pueris et pauperrimis suppeditaret. Quam ob rem, ipso Episcopo consulente, puellas quasdam circa se collegit atque aggregavit, quae initium fuerunt primi efformandi Instituti, anno 1935 sub titulo Congregationis a Sacratissimo Corde recogniti. Lineamenta ac forma spiritualitatis Matthaei Kadalikattil constanti primatus Dei in omnibus eius cogitationibus et actis exquisitione emicuerunt. Cotidianum eius studium fervor fuit Regni Dei nuntium omnimodo fovendi ex continua oratione ac profunda pietate erga Eucharistiam haustus tamquam fructus ex arbore, quam insuper enixae contemplationis virtute excoluit, bonorum mundi abiectione et paenitentiis ipsi laetabundis suffulta. Servus Dei, licet acerrimis doloribus rheumaticis laborare ac diabete, quae, eum provehentem aetate, lecto iacere saepius coegerunt, totum ministerium pastorale exercere numquam praetermisit, sicut et vero valetudinem ac morbum numquam conquestus est, sed omnino immo suscepit, divinae providentiae funditus confisus. Die 23 mensis Maii anno 1935, in Palaiensi civitate, in servitium Ecclesiae consummata vita ac ultimis sacramentis devotissime receptis, Servus Dei, omnium admiratione atque amore circumfusus, pie in Domino quievit. Congregatio de Causis Sanctorum 977 Ob eius sanctitatis famam, qua iam ipse vivens fruitus est, Causa Beatificationis et Canonizationis apud Curiam Episcopalem Palaiensem inita est per celebrationem Inquisitionis dioecesanae a die 24 mensis Iunii anno 1986 ad diem 12 mensis Ianuarii anno 1991, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione de Causis Sanctorum die 31 mensis Maii eiusdem anni probatae sunt. Positione confecta, die 29 mensis Octobris anno 2010 in Congressu Peculiari Consultorum Theologorum prospero cum exitu disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Servus Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 17 mensis Maii anno 2011, audita relatione Excellentissimi ac Reverendissimi Domini Edmundi Farhat, Archiepiscopi titularis Bybliensis, Causae Ponentis, professi sunt Servum Dei Matthaeum Kadalikattil virtutes theologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum exercuisse. Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per infrascriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Matthaei Kadalikattil, Sacerdotis dioecesani et Fundatoris Congregationis Sororum a Sacratissimo Corde Iesu pro Mulieribus, in casu et ad effectum de quo agitur. Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. Datum Romae, die 27 mensis Iunii A. D. 2011. Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus L. e S. e Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis 978 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale BISUNTINA Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Ioannis Iosephi Lataste (in saec.: Alcidis), Sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Praedicatorum Fundatoris Sororum Tertii Ordinis Sancti Dominici a Bethania (1832-1869) DECRETUM SUPER MIRACULO Venerabilis Servus Dei Ioannes Iosephus (in saec. Alcides) Lataste die 5 mensis Septembris anno 1832 in pago v.d. Cadillac in Gallica dioecesi Burdigalensi natus est. Ut christifidelis laicus in actiones Congressuum Sancti Vincentii a Paulo valde se contulit. Anno 1857 ingredi in Ordinem Praedicatorum in pago Flavigny-sur-Ozerai statuit; deinde die 10 mensis Maii anno 1859 Tolosae in coenobio professionem emisit et die 8 mensis Februarii anno 1863 Massiliae praesbyterus ordinatus est. Anno 1864 dum exercitationes spirituales mulieribus damnatis opere publico in carcere pagi Condillac praedicabat, novum propositum in Ecclesiae historia constituendi consilium habuit, id est religioso in conventu mulieres e carcere egredientes secundum vitam contemplativam recipere ne earum fama, praeiudicata opinione, penitus infamata et sine redemptione evaderet. Die 14 mensis Augusti anno 1866 « Domum Bethaniam » fundavit, Bisuntina in dioecesi. Venerabilis Servus Dei perrexit officium suum praedicandi et docendi studentibus in coenobio Flavigny atque saepissime carceres visitavit, profitens se velle hoc ministerium suae apostolicae vitae praecipuum esset: « Felix ero apostoli tam hominum quam mulierum carcerum munus et officium accipiendi ». Die 10 mensis Martii anno 1869 in pago Frasnes-le-Château cum fama sanctitatis decessit. Canonizationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum assertam subiecit quandam miram sanationem per intercessionem Venerabilis Servi Dei. Hoc autem in Belgica natione, Namurcensi in provincia, primis diebus mensis Februarii anni 1943 evenit et ad sanationem domini Florentii Mahaux a gravi ac mortifero abdominis tumore pertinuit. Morbus aliquibus mensibus ante primum vehementibus doloribus et deinde ingenti tumore pelvis in laeva parte manifestatus est. Aegrotus iam senex ali nequibat et intestino ita laborabat, ut progressu dierum virium defectio magis augeretur. A medico, qui aegrotum custodiebat et curabat, prognosis infausta quoad vitam ad breve tempus edita est. Hac rerum gravi condicione, Sorores Tertii Ordinis Sancti Dominici a Bethania pagi v.d. Sart-Risbart, quarum et filia aegroti erat, Venerabilis Fundatoris intercessionem invocaverunt ad sanationem impetrandam et ad Congregatio de Causis Sanctorum 979 hoc novendialem indixerunt. Repente et nulla adhibita curatione, inexplicabili ratione tam tumor quam dolores evanuerunt, ita ut dominus Florentius ad consuetam vitam redire posset, prospera valetudine utens. Evidens est concursus temporis et consequentia inter Servi Dei invocationem et sanationem Florentii. De hac sanatione, quae mira est habita, iuxta Curiam Namurcensem in Belgio a die 5 ad diem 14 mensis Februarii anni 1998 celebrata est Inquisitio dioecesana, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 28 mensis Octobris anni 2008 est approbata. Huius Congregationis Consilium Medicorum in sessione diei 8 mensis Maii anno 2008 declaravit sanationem fuisse celerem, perfectam et constantem et inexplicabilem e scientiae legibus fuisse. Die 20 mensis Decembris anni 2008 auctus est Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus, cui die 12 mensis Martii anno 2011 accessit alter Congressus positivo cum exito. Die 17 mensis Maii anno 2011 Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria congregati rem consideraverunt, Ponente Causae Exc.mo D.no Marcellus Semeraro, Episcopo Albanensi. In utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servi Dei Ioannis Iosephi Lataste (in saec.: Alcidis), Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Praedicatorum et Fundatoris Sororum Tertii Ordinis Sancti Dominici a Bethania, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione domini Florentii Mahaux a « grossa tumefazione addominale situata nella fossa iliaca sinistra, riferibile a neoplasia dell’intestino, in paziente di 74 anni in condizioni generali estremamente compromesse ». Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. Datum Romae, die 27 mensis Iunii A. D. 2011. Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus L. e S. e Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis 980 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale VINDOBONENSIS Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Hildegardis Burjan, Fundatricis Societatis Sororum a Caritate Sociali (1883-1933) DECRETUM SUPER MIRACULO Venerabilis Serva Dei Hildegardis Freund, post nuptias Burjan cognominata, die 30 mensis Ianuarii anno 1883 Gorlicii in Silesia sub dicione Borussiae nata est e locupleti familia hebraeorum gentis, circa sacra autem omnino neglegenti. Studiis expletis ac laurea in philosophia adepta, Alexandro Burjan iuveni ingeniario iuxta civile ritum nupsit. Apud valetudinarium catholicum Berolinense propter grave morbum recepta, praeter omnem exspectationem quasi ad temporis punctum usque ad completam sanationem convaluit, fidem Christi una cum coniuge exinde amplectens. Contra omnem gynecologorum prudentiam immo difficilem quoque praegnationem pertulit pupillamque edidit. Commercia exinde cum catholicorum consociationibus de societatis profectu utique sollicitis expresse iunxit et, anno 1912, Consociationem Operariarum Christianarum apud Domicilia Ministrantium fundavit. Actuosae eius pro bono societatis exsertae navitatis apex subsidium fuit ab ipsa populo primo totius mundi bello vehementer laborato suppeditatum, quod eam persuasit, ut Societatem Sororum a Caritate Sociali institueret. Inter annos 1918 et 1920 fructuosum negotium reipublicae Hildegardis attigit, pro societatis salute atque opitulatione augendis enisa est, necnon mulieribus provehendis familiisque sustinendis et exsecutioni doctrinae socialis Ecclesiae ordinandae admodum valuit. Anno 1933, valetudo eius concidit, quod ad novum in nosocomio receptum eam propulit. Serva Dei die 11 mensis Iunii anno 1933 Vindobonae pie in Domino quievit. Summus Pontifex Benedictus XVI anno 2007 eam virtutes in modum heroum coluisse decrevit. Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum assertam subiecit miram sanationem Vindobonae occursam et intercessioni Venerabilis Servae Dei Hildegardis Burjan tributam, qua domina Editha Kasperak a gravi omnino convaluit morbo, quod apparatum eius genitalem reproductivum adeo graviter nocuerat, ut plenam sterilitatem iniungeret. Mulier, enim, ad medicorum sententiam, nec ullo modo gignere nec filios parere dehinc potuit, cum tuba laeva partim praecisa esset Congregatio de Causis Sanctorum 981 et dextera laxata et epithelii orba videretur ac cellulae ex ovorum receptaculo evehendae impar. His gravissimis in adiunctis domina Editha, quae vitam et opera Venerabilis diligentius legerat, ad divinum auxilium confugit, intercessionem Servae Dei apud Dominum ferventer impetrans. Post duorum mensium spatium completam et integram recuperavit valetudinem et, gravida etiam facta, omnino sanam genuit pupillam ac prompte soluteque novas duas pertulit praegnationes. Continuatio temporis clarissime patuit, sicut et nexus inter invocationem Venerabilis Servae Dei et sanationem dominae Edithae, quae etiamdum optima gavisa est valetudine normalesque exinde vitae consuetudines gessit. De hac mira habita sanatione apud Curiam Archiepiscopalem Vindobonensem a die 30 ad diem 12 mensis Martii anno 2001 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregationis de Causis Sanctorum Decreto diei 20 mensis Februarii anno 2002 probatae sunt. Acta dein collecta examini et iudicio Medicorum Collegii Dicasterii subiecta sunt, quod in sessione diei 15 mensis Martii anno 2007 una voce ac sententia prognosim quoad idoneitatem reproductivam aegrotae infaustam recognovit et sanationem inexplicabilem secundum hodiernam scientiam medicam fuisse affirmavit. Die 15 mensis Ianuarii anno 2008, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, post res die 4 mensis Decembris eiusdem anni subtilius explicatas, prospero cum exitu factus est. Die 25 mensis Maii anno 2009 in Sessione Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum statutum est, ut Medicorum Collegium Dicasterii documenta clinica et studia accuratius exquireret. Die 7 mensis Iunii anno 2011 altera Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum, Ponente Causae Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Lino Fumagalli, Episcopo Viterbiensi, habita est et, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servae Dei Hildegardis Burjan, Fundatricis Societatis Sororum a Caritate Sociali, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione dominae Edithae Kasperak a « sterilità definitiva da fattore tuboperitoneale ». Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 982 Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. Datum Romae, die 27 mensis Iunii A. D. 2011. Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus L. e S. e Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis VENETIARUM Canonizationis Beati Ioannis Marinoni, Sacerdotis Professi Ordinis Clericorum Regularium Theatinorum (1490-1562) DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS « Estote ergo imitatores Dei, sicut filii carissimi et ambulate in dilectione sicut et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis » (Eph 5,1-2). Haec Paulina exhortatio corona totius Beati Ioannis Marinoni vitae esse videtur, cuius memoria semper fuit heroici sacerdotis, qui totaliter se dedit pro egenis, multa apostolatus opera pro pauperum materiali ac spirituali cura constituens. Beatus Ioannes Marinoni, in saeculo Franciscus, Venetiis die 25 mensis Decembris anno 1490 natus est. Expletis litterariis institutionibus iuxtam scholam Ioannis Del Bene, archipresbyteri Sancti Stephani Veronae et viri summae scientiae et pietatis, iuvenis Franciscus Patavina in Universitate gradum doctoris in utroque iure adeptus est. Sancti Pantaleonis Ecclesiae collegiatae clericus in civitate sua creatus est et, post sacerdotalem ordinationem circiter annum 1513, pastorale ministerium duos annos protraxit. Postea iuxta Sancti Marci Basilicam, primum ut mansionarius deinde ut canonicus, sedem mutavit. Interea in eo magis magisque singularis sollicitudo eminebat in civitatis homines debiliores et infirmiores et praecipue in aegrotos et dolentes ita ut ille, cappellanus Valetudinarii Novi Incurabilium no- Congregatio de Causis Sanctorum 983 minatus, subsidii et auxilii amplissimas actiones susciperet. Eius in sacerdotali munere, in praedicatione et in institutione puerorum semper assiduus fuit secundum exemplum Sancti Caietani Thiene, conditoris supradicti valetudinarii. Iam ab anno 1526, Franciscus desiderium ingrediendi in Congregationem Clericorum Regularium Theatinorum manifestavit; sed hoc desiderium valetudinarii rectores sponte non secundaverunt, quia amittere illius valentissimam industriam et sedulitatem nolebant. Sequenti tamen, anno, ob vastationem Urbis, Theatini ad Venetias sedem mutaverunt una cum fundatoribus Sancto Caietano et Ioanne Petro Carafa. Haec eximia et nobilis praesentia vehemens Francisci desiderium firmavit et auxit, qui post novam et instantem postulationem in Congregationem receptus est nomenque Ioannis suscepit. Die 29 mensis Maii anno 1530 coram Sancto Fundatore professionem emisit et renovato fervore suum officium gerere pro pauperibus et egenis variis apostolatus operibus porrexit. Illis annis Summus Pontifex Clemens VII adhortatus est ut Theatini propria opera etiam in Regnum Neapolitanum ferrent. Qua re, Beatus Ioannes mandatum habuit ut Sanctum Caietanum in hoc gravi munere comitaretur. Anno 1538 Congregatio iuxta Neapolitanam Ecclesiam Sancti Pauli Maioris sedem suam constituit. Illic Ioannes magnum incitamentum et stimulum novae communitati dedit, fundans eam super constantem coniunctionem apostolatus in civitate cum incremento vitae spiritualis. Et praeter fundationem piorum locorum et coenobiorum, orphanotrophiorum et domuum pro iuvenibus mulieribus, Theatini constitutionem Montis Pietatis contra usuram et ad pauperiores auxiliandos foverunt. Beati Ioannis magna humanitas et spiritus virtus magis se manifestavit post annum 1547, cum, mortuo Sancto Caietano, totius Neapolitanae Theatinorum communitatis rector factus est. Sic ille Fundatoris religiositatis semper fidelis eminuit constanti comparatione spiritus perfectionis per orationem nec non per exercitium paupertatis, humilitatis et paenitentiae. Ab omnibus propter suam summam prudentiam et sapientiam maxime aestimatus, per praedicationem et vitae suae testimonium hominum corda et animos commovere potuit. Anno 1555 alter fundator Congregationis Ioannes Petrus Carafa, Pontifex nomine Paulus IV electus, illum Beatum Ioannem Neapolitanum Archiepiscopum eligere voluit, ille tamen Beatus desiderium et voluntatem sibi illius muneris vacationem dare significavit. Abundans meritis et crescenti fama sanctitatis comitatus Ioannes flagranti contagione in reno arreptus, pie Neapoli die 13 mensis Decembris anno 1562 decessit. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 984 Pontifex Clemens XIII die 5 mensis Decembris anno 1764 Beato Ioanni cultum a tempore immemorabili tributum confirmavit. Canonizationis respectu, iuxta Curiam Venetiarum a die 25 mensis Iunii anni 2004 ad diem 3 mensis Iunii anni 2005 celebrata est Inquisitio dioecesana, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 30 mensis Novembris anni 2006 approbata est. Exarata Positione, disceptatum est ex norma an Beatus Ioannes Marinoni heroicum in modum virtutes excoluisset. Die 29 mensis Ianuarii anno 2008 Congressus Peculiaris Consultorum Historicorum et die 15 mensis Octobris anno 2010 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum positivo cum exitu habiti sunt. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria congregati die 21 mensis Iunii anno 2011, Ponente Causa Ex.mo Domino Raphaele Martinelli, Episcopo Tusculano, agnoverunt Ioannem Marinoni virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroum in modum excoluisse. Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Beati Ioannis Marinoni (in saec. Francisci), Sacerdotis professi Ordinis Clericorum Regularium Theatinorum, in casu et ad effectum de quo agitur. Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. Datum Romae, die 27 mensis Iunii A. D. 2011. Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus L. e S. e Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis Congregatio pro Episcopis 985 CONGREGATIO PRO EPISCOPIS PROVISIO ECCLESIARUM Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules: die 6 Octobris 2012. — Titulari episcopali Ecclesiae Sancti Leonis, R. D. Carolum J. Scicluna, e clero archidioecesis Melitensis, hactenus Promotorem iustitiae in Congregatione pro Doctrina Fidei, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. die 10 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Marabensi, Exc.mum R. D. Vitalem Corbellini, e clero dioecesis Caxiensis Australis, hactenus paroeciae Sancti Ioannis Baptistae in dioecesi Giparanensi Parochum. die 12 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Laoagensi, Exc.mum P. D. Renatum P. Mayugaba, hactenus Episcopum titularem Centurionensem et Auxiliarem Lingayensem-Dagupanensem. die 17 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Pinerensi, R. D. Aelium Rama, sodalem Instituti Missionum a Consolata, hactenus Superiorem Regionalem in Brasilia. die 18 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Pauli in Alberta, R. D. Paulum Terrio, e clero archidioecesis Edmontonensis, ibique hactenus Curionem paroeciae « Sanctissimae Trinitatis ». — Metropolitanae Ecclesiae Indianapolitanae, Exc.mum P. D. Iosephum Villelmum Tobin, C.SS.R., hactenus Archiepiscopum titularem Obbensem et Secretarium Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae. die 20 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Spediensi-Sarzanensi-Brugnatensi, Exc.mum P. D. Aloisium Ernestum Palletti, hactenus Episcopum titularem Fundanum et Auxiliarem Ianuensem. 986 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale die 20 Octobris 2012. — Cathedrali Ecclesiae Alexandrinae Statiellorum, R. D. Vidonem Gallese, e clero archidioecesis Ianuensis, hactenus Officiorum dioecesanorum pro Universitate et pro re pastorali iuventutis Praesidem. — Archiepiscopali Ecclesiae Brundusinae-Ostunensi, Exc.mum P. D. Dominicum Caliandro, hactenus Episcopum Neritonensem-Gallipolitanum. die 25 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Vallis Chalcensis, Exc.mum P. D. Victorium Renatum Rodrı́guez Gómez, hactenus Episcopum titularem Tiburniensem et Auxiliarem dioecesis Texcocensis. die 27 Octobris. — Archiepiscopali Ecclesiae Sancti Angeli de LombardisCompsanae-Nuscanae-Bisaciensi, R. D. Paschalem Cascio, e clero dioecesis Dianensis-Polycastrensis, hactenus Parochum et Sacrae Scripturae Professorem. — Cathedrali Ecclesiae Pelplinensi, Exc.mum P. D. Richardum Kasyna, hactenus Episcopum titularem Dicensem et Auxiliarem Gedanensem. — Cathedrali Ecclesiae Monteriensi, R. D. Raimundum Albertum Rolón Güepsa, e clero archidioecesis Neo-Pampilonensis, ibique hactenus Seminarii Rectorem. die 30 Octobris. — Ordinariatui Militari Peruvianae Rei Publicae, Exc.mum P. D. Villelmum Martinum Abanto Guzmán, hactenus Episcopum titularem Pinhelensem et Auxiliarem Limanum. — Cathedrali Ecclesiae Ferdinandopolitanae ab Unione, R. D. Rodulfum F. Beltran, hactenus Episcopum titularem Buffadensem et Vicarium Apostolicum Bontocensem-Lagavensem. die 31 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Portus Abditi, R. D. Petrum Vázquez Villalobos, e clero dioecesis Sancti Ioannis a Lacubus. — Titulari episcopali Ecclesiae Foropopuliensi, R. D. Robertum Hermannum Flock Bever, e clero dioecesis Crossensis, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Cochabambensis. — Titulari episcopali Ecclesiae Nepesinae, R. D. Renatum Leigue Cesari, e clero archidioecesis Sanctae Crucis de Sierra, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. Diarium Romanae Curiae 987 DIARIUM ROMANAE CURIAE Sua Santità ha ricevuto in Udienza: Mercoledı̀, 10 ottobre, Sua Grazia il Dottor Rowan Douglas Williams, Arcivescovo di Canterbury e Primate della Comunione Anglicana; Venerdı̀ 12 ottobre, Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli; Giovedı̀, 25 ottobre, S. E. il Sig. Demetris Christofias, Presidente della Repubblica di Cipro; Lunedı̀, 29 ottobre, S. E. il Sig. Zoran Milanović, Primo Ministro della Croazia. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Breve Apostolico il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 6 ottobre 2012 S.E.R. Mons. Henryk Józef Nowacki, Arcivescovo titolare di Blera, Nunzio Apostolico in Svezia e Islanda, Nunzio Apostolico in Danimarca, Finlandia e Norvegia. Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 10 settembre 2012 L’Em.mo Signor Cardinale Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; gli Ecc.mi Mons.: Peter Takeo Okada, Arcivescovo di Tokyo (Giappone); Jean Benjamin Sleiman, O.C.D., Arcivescovo di Baghdad dei Latini (Iraq); Daniel Joseph Bohan, Arci- 988 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale vescovo di Regina (Canada); Salvatore Fisichella, Arcivescovo tit. di Voghenza, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione; Michel Dubost, C.I.M., Vescovo di Evry-Corbeil-Essonnes (Francia); Angelito R. Lampon, O.M.I., Vescovo tit. di Valliposita, Vicario Apostolico di Jolo (Filippine); Francesco Biasin, Vescovo di Barra do Piraı́-Volta Redonda (Brasile); Joseph Chusak Sirisut, Vescovo di Nakhon Ratchasima (Thailandia); Sebastian Francis Shah, O.F.M., Vescovo tit. di Tino, Ausiliare di Lahore (Pakistan); Michael Didi Adgum Mangoria, Vescovo Coadiutore di El Obeid (Sudan); Tomo Vukšić, Ordinario Militare della Bosnia ed Erzegovina; Matthew Hassan Kuksh, Vescovo di Sokoto (Nigeria), Membri del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso « ad quinquennium »; e ha confermato l’Ecc.mo Mons. Pierre Trân Ðin Tu, Membro del medesimo Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso « usque ad octogesimum annum »; e gli Ecc.mi Mons.: Carlos Aguiar Reter, Paul Yembuado Ouédraogo, Antoine Audo, S.I., René-Marie Ehouzou, William Francis Murphy Membri del medesimo Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso « in aliud quinquennium ». 27 settembre 2012 L’Em.mo Signor Cardinale Oscar Andrés Rodrı́guez Maradiaga, S.D.B., Arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras), Presidente di Caritas Internationalis; gli Ecc.mi Mons.: Alberto Taveira Corrêa, Arcivescovo di Belém do Pará (Brasile); Paolo Pezzi, F.S.C.B., Arcivescovo della Madre di Dio a Mosca; Tarcisius Isao Kikuchi, S.V.D., Vescovo di Niigata (Giappone), Vice Presidente di Caritas Internationalis per l’Asia; e, in rappresentanza delle Organizzazioni, i Rev.di Signori: Mons. Peter Neher, Presidente di Deutscher Caritasverband - Rep. Fed. di Germania; Francesco Antonio Soddu, Direttore Nazionale di Caritas Italiana; gli Ill.mi Signori: Barone Johannes Nepomuk Heereman Von Zuydtwyck, Presidente Esecutivo di Aiuto alla Chiesa che Soffre; Dott.ssa Carolyn Y. Woo, Presidente di Catholic Relief Services - U.S.C.C. - Stati Uniti d’America; Sig.ra Maritza Sánchez Abiyud, Direttore di Caritas Cuba, Membri del Pontificio Consiglio « Cor Unum » « ad quinquennium »; e inoltre l’Ill.mo Dott. Michel Roy, Segretario Generale di Caritas Internationalis, Consultore del medesimo Pontificio Consiglio « Cor Unum » « ad quinquennium »; e confermato l’Em.mo Signor Cardinale Antonio Marı́a Rouco Varela, Membro dello stesso Pontificio Consiglio « Cor Unum », « usque ad octogesimum annum »; e in rappresentanza delle Organizzazioni, i Rev.di Signori: Larry Snyder, Presidente di Catholic Charities U.S.A.; Flavio Peloso, F.D.P., Direttore Generale Unione dei Superiori Generali; Diarium Romanae Curiae 989 gli Ill.mi Signori: Principe Karl Von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, in rappresentanza del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta; Dott. Alberto Piatti, Segretario Generale Associazione Volontari per il Servizio Internazionale - A.V.S.I.; Rafael Del Rı́o Sendino, Presidente Caritas Española; Jean-Luc Moens, Presidente FIDESCO; Membri dello stesso Pontificio Consiglio « Cor Unum », « in aliud quinquennium ». 27 settembre 2012 Gli Ill.mi Signori: Vanderlei Salvador Bagnato, Professore di Fisica presso l’Università di San Paolo (Brasile) e Joachim von Braun, Professore Ordinario di Economia e Innovazione Tecnologica e Direttore del « Centro di Ricerca per lo Sviluppo » dell’Università di Bonn (Rep. Federale di Germania), Membri Ordinari della Pontificia Accademia della Scienze. 13 ottobre » L’Ecc.mo Mons. Jules Mikhael Al-Jamil, Arcivescovo tit. di Takrit, Membro della Congregazione delle Cause dei Santi « ad quinquennium ». 20 » » L’Ecc.mo Mons. Celso Morga Iruzubieta, Arcivescovo tit. di Alba marittima, Segretario della Congregazione per il Clero, Membro della Commissione Disciplinare della Curia Romana. 24 » » L’Em.mo Signor Cardinale Francesco Monterisi, Membro della Congregazione per i Vescovi. 31 » » L’Ecc.mo Mons. José Octavio Ruiz Arenas, Arcivescovo emerito di Villavicencio, Segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Membro della Congregazione per i Vescovi. ———————— Si rende noto che è stato confermato, per un altro quinquennio, il Rev.do Mons. Sergio Aumenta nell’incarico di Giudice esterno del Tribunale di Appello del Vicariato di Roma. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 990 NECROLOGIO 14 ottobre 2012 Mons. Odorico Leovigildo Sáiz, O.F.M., Vescovo tit. di Simingi e già Vicario Apostolico di Requena (Spagna). 15 » » Mons. Patrick R. Cooney, Vescovo em. di Gaylord (Stati Uniti d’America). 17 » » Mons. René-Marie Ehouzou, C.J.M., Vescovo di Porto-Novo (Benin). 19 » » Mons. Raymond Dumais, Vescovo em. di Gaspé (Canadà). 27 » » Mons. Felix Eugenio Mkhori, Vescovo em. di Lilongwe (Malawi). » » » Mons. Eduardo Herrera Riera, Vescovo em. di Carora (Venezuela). 28 » » Mons. Henry Karlen, C.M.M., Arcivescovo em. di Bulawayo (Zimbabwe). » » » Mons. Georges Riachi B.C., Arcivescovo em. di Tripoli dei Greco-Melkiti (Libano). 31 » » Mons. Alfons Demming, Vescovo tit. di Gordo e già Ausiliare di Münster (Germania). » » » Mons. Faustino Sainz Muñoz, Arcivescovo tit. di Novaliciana (Spagna).